COOPTAZIONE PER UNA CATEGORIA CON DIVIETO DI AVVALIMENTO. DAL NOSTRO FORUM.
Data: 20/02/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


Se posseggo tutti i requisiti e coopto una impresa che ovviamente non ha il requisito, a quest’ultima è consentito di partecipare e di eseguire i lavori di quella stessa categoria “non avvalabile” nella misura del 20%. Ma secondo Voi questo non è un controsenso?

Dall’introduzione del nuovo Codice assistiamo a tutta una serie di “divieti di avvalimento” prima non contemplati. Nel settore dei beni culturali ma anche per le sios superiori al 10%. A questi dobbiamo aggiungere categorie che vengono considerate per intero “compiti essenziali”, quindi ivi comprese le loro attività accessorie. In merito a quest’ultima fattispecie sarebbe auspicabile che il Legislatore descrivesse in maniera univoca quali sono le categorie che rientrano nei “compiti essenziali” e quindi non avvalabili, così come ha fatto per le sios. Altrimenti possiamo avere che una categoria viene considerata “compito essenziale” da una S.A. ma non da un’altra, cosa che è già accaduta per la OS5, se proprio vogliamo ragionare per categorie.

Ma quello che ora voglio porre alla Vs. attenzione è l’istituto della cooptazione.

Detto istituto, ancora vigente (art. 92, c. 5, del Reg.), con il nuovo codice non è stato minimamente intaccato.

La domanda è:

Se io per partecipare ho necessità di avvalermi di una ausiliaria per una categoria che vale il 20% ma che purtroppo rientra tra una di quelle “non avvalabili” come sopra descritto, è una cosa che non posso fare.
Viceversa, se posseggo tutti i requisiti e coopto una impresa che ovviamente non ha il requisito, a quest’ultima è consentito di partecipare e di eseguire i lavori di quella stessa categoria “non avvalabile” nella misura del 20%.

Ma secondo Voi questo non è un controsenso?

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