PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N. 26/2017 - ERRORE NELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA – IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
Data: 23/02/2017
Argomento: Procedure di gara


E’ inammissibile un’offerta la cui formulazione rende la prestazione impossibile. Non è possibile acquisire dichiarazioni integrative dell’offerente al fine di rettificare l’offerta errata.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Luppu S.r.l. e dal Comune di Padru (SS)– Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale e il rifacimento di alcuni attraversamenti stradali del Rio Rizzolu nel centro abitato di Padru – Importo a base di gara: euro 520.920,56 - S.A. Comune di Padru (SS)
PREC 116/16/L

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC DEL 18 GENNAIO 2017

Errore nella formulazione dell’offerta – impossibilità della prestazione – inammissibilità

Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 174813 del 24 novembre 2016 presentata congiuntamente dalla seconda classificata Luppu S.r.l. e dal Comune di Padru (SS), con la quale gli istanti rappresentano che la concorrente Ledda Costruzioni S.n.c., poi risultata aggiudicataria della gara in oggetto, formulava un’offerta Tempo recante una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di 100 giorni rispetto ai 120 previsti da cronoprogramma, e che la ditta seconda classificata Luppu S.r.l. contestava l’ammissibilità di tale offerta, in quanto tecnicamente impossibile eseguire i lavori in soli 20 giorni; la S.A., pur dichiarando che l’offerta non risultava anomala, richiedeva comunque giustificazioni all’aggiudicataria la quale attestava di essere caduta in errore nella formulazione dell’offerta stessa, in quanto la riduzione offerta per l’elemento “Tempo” voleva essere di 20 giorni e non di 100, come invece dichiarato. Gli istanti, nel premettere che il ricalcolo del punteggio non modificherebbe la graduatoria, chiedono tuttavia se l’errore nella formulazione dell’offerta tecnica sia da ritenere errore materiale scusabile, o se l’offerta sia da ritenere inammissibile;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plenaria 13 novembre 2015, n. 10) per cui, in linea generale, «nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell’offerente o in esecuzione di un’indagine volta a delineare la reale volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l’offerta in assenza di disposizioni in tal senso dirette, contenute nella lex specialis: diversamente, verrebbe leso il principio di par condicio fra i concorrenti, nonche'; quello di affidamento da essi riposto nelle regole di gara e nella predisposizione delle rispettive offerte economiche. Queste ragioni hanno condotto la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, sent. 17 luglio 2012 n. 4176; id. 26 marzo 2012 n. 1699) ad affermare il principio secondo cui non può consentirsi alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta sostituendosi, anche solo parzialmente, alla volontà dell’offerente e interpretando la sua stessa volontà frutto di scelte insindacabili. La rettifica dell’offerta, eseguita al fine di ricercare la effettiva volontà dell’offerente, è ammissibile, in adesione ai principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione alle gare pubbliche, purche'; ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, ne'; ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente (Cons. di Stato, Sez. III, 28 marzo 2014, n. 1487)»;

RITENUTO che, nel caso di specie, l’Offerta Tempo, inserita all’interno della Busta C contenente l’Offerta Economica, recava una riduzione dei tempi contrattuali che rendeva la prestazione tecnicamente impossibile; che l’offerente dichiarava di essere incorso in errore nella sua formulazione; che non era possibile rettificare l’offerta stessa senza acquisire dichiarazioni integrative dell’offerente;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Fonte: anac.it

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