PARERE DI PRECONTENZIOSO N. 6/17. ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OG11 E SUA SOSTITUIBILITÀ ALLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS28.
Data: 01/03/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


E’ illegittima la previsione del bando di gara che preclude la partecipazione alle imprese non fornite dell’attestazione nella categoria specialistica OS28 perche' in contrasto con il disposto di cui all’art. 79 comma 16 del d.P.R. n. 207/2010 che permette alle imprese in possesso di categoria OG11 nella corrispondente classifica di sopperire alla mancanza.

Artt.40 D.lgs.163/2006. Art. 79 comma 5 lett. b) e c) e comma 16 D.P.R. 207/2010.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Unione Industriale di Torino/Azienda Sanitaria Locale TO4. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di gestione globale dell’energia termica e condizionamento, messa a norma degli impianti relativi ai distretti di Chivasso-San Mauro Torinese, di Settimo Torinese e di Ciriè. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. importo a base di gara ero 23.440.907,40.

IL CONSIGLIO

VISTA l’ istanza prot. n. 47673 del 21 aprile 2015, con la quale l’ Unione Industriale di Torino chiedeva un parere all’Autorità sulla legittimità della previsione contenuta nel disciplinare della gara in oggetto che preclude la possibilità di avvalersi dell’attestazione nella categoria OG11 per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OS 28 in classifica V di cui si richiedeva il possesso;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 4 agosto 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RILEVATO che la stazione appaltante nel disciplinare di gara richiedeva il possesso dell’attestazione SOA per la cat. OS 28 classifica V e specificava che “nella procedura non è consentito avvalersi della cat. OG11 in quanto le lavorazioni riferibili alle categorie specializzate OS3 e OS30 sono irrilevanti”;

CONSIDERATO che nel comunicato alle SOA n. 80/2013 si afferma: “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.
L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonche'; la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche”.

CONSIDERATO che l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva;

CONSIDERATO che tale norma è fondata sulla considerazione che l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (pertinenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, altrettanto possibile sarà l’esecuzione anche di uno soltanto dei quattro specifici impianti a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara, (vd. parere prec. n.27 del 13.3.2013);

RILEVATO che inutilmente la stazione appaltante sottolinea che le cat. OS3 e OS30 nell’affidamento in oggetto sono da ritenersi del tutto irrilevanti, giacche';, nel caso di specie, risulterà necessario il possesso della categoria OG 11 nella misura richiesta dal bando in relazione alla cat. OS 28;

RITENUTO quindi, per le suesposte ragioni che la preclusione contenuta nel disciplinare non è legittima in quanto difforme dalle prescrizioni imperative della norma regolamentare sopra citata;

IL CONSIGLIO

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Fonte: anticorruzione.it

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