PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N. 1195/16, APPALTO INTEGRATO – OFFERTA ECONOMICA – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.
Data: 14/03/2017
Argomento: Procedure di gara


L’offerta economica presentata nell’ambito di un appalto integrato, per la specifica parte riferita alla progettazione, non può ritenersi affidabile e seria ove implichi un utile pari a zero per i progettisti comportando esclusivamente la copertura delle spese e l’acquisizione di requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione a future gare.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Wolf System S.r.l. – Procedura di gara aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova scuola elementare di Dosso, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 2.131.059,12 – S.A. Comune di Sant’Agostino
PREC 218/15/L

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC DEL 9 NOVEMBRE 2016.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 92444 del 21.07.2015, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 dalla Wolf System S.r.l., classificatasi seconda in graduatoria nella procedura di gara aperta avente ad oggetto un appalto integrato relativo alla progettazione e realizzazione di una scuola elementare;

VISTO che con l’istanza la società domanda se sia legittimo l’operato della commissione di gara che, a fronte della presentazione da parte dell’operatore economico R.T.I. Holz Albertani SpA – Moretti Srl - Elektra Srl, di un’offerta economica relativa alla progettazione con un ribasso pari al 97% sulla parcella professionale, ha ritenuto congrua l’offerta presentata esprimendo un giudizio globale di serietà della stessa;

VISTO il verbale n. 8 del 20.05.2015 da cui risulta che «Anche in considerazione dei consolidati ed economicamente rilevanti rapporti di collaborazione già esistenti tra i progettisti indicati ed alcune imprese del raggruppamento, i tecnici non hanno richiesto un compenso economico, ma in termini di arricchimento curriculare e prestigio professionale […]• il Consiglio di Stato, sentenza n. 2455/2006 si è espresso, con riferimento ai servizi di architettura ed ingegneria, condividendo la tesi della possibile gratuità della prestazione, ritenendo che l’utile del professionista può non essere monetario, ma di prestigio professionale […] la Commissione ritiene che le giustificazioni presentate siano esaustive e considera che l’offerta presentata sia nel suo complesso seria ed affidabile»;

VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato alle parti in data 25.09.2015;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi dalle parti interessate;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che il punto 13.2 sub b) del bando di gara attribuiva all’offerta economica un massimo di 40 punti così suddivisi: - massimo di 14 punti con riferimento al ribasso sulla parcella dei progettisti; - massimo di 20 punti con riferimento al ribasso sull’importo dei lavori; - massimo di 6 punti con riferimento ai termini di realizzazione dell’opera, laddove l’attribuzione del punteggio sul ribasso sulla parcella e sul ribasso dell’importo dei lavori era soggetto a due formule matematiche distinte;

CONSIDERATO che secondo il bando di gara la valutazione del ribasso sulla parcella e quello relativo ai lavori doveva compiersi a fronte della applicazione di due differenti formule matematiche e che la stazione appaltante era chiamata a svolgere una triplice analisi su elementi differenti e separati;

VISTO che in data 27.04.2015 in seduta pubblica si aprivano le offerte economiche e la prima in graduatoria risultava essere quella presentata dal raggruppamento Holz Albertani – Moretti Srl – Elektra Impianti Srl con un ribasso pari al 97% sulla parcella professionale rinunciando a una somma pari a euro 140.251,01 (sui 144.588,67 preventivati dalla stazione appaltante) con conseguente attribuzione del punteggio massimo relativo a tale voce;

VISTE le giustificazioni rese dal RTP “progettisti indicati” del 06.05.2015 da cui risulta che «l’importo di € 4337,66 di cui all’offerta in data 09.03.2015 corrisponde al mero rimborso delle spese vive sostenute e da sostenersi da parte dei progettisti incaricati per l’espletamento della detta attività» cosicche'; effettivamente il ribasso offerto esprime un’offerta economica a copertura delle sole spese delle prestazioni rese e priva di utile;

CONSIDERATO che gli appalti devono essere affidati a un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese in quanto le acquisizioni in perdita potrebbero indurre gli affidatari a una negligente esecuzione, l’interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio dovendo prevalere sull’interesse dell’operatore economico a eseguire il contratto al fine di acquisire i requisiti di qualificazione in vista della partecipazione a futuri appalti (deliberazione n. 49 del 23 maggio 2012; Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073);

CONSIDERATO che, in contrasto con la tesi espressa dalla commissione di gara, la questione sollevata appare doversi risolvere sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che «un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica (…)» (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3805; Cons. Stato, sez. VI, sent. 26 febbraio 2015, n. 963);

RITENUTO, pertanto, che l’offerta economica presentata dal RTI Holz Albertani – Moretti Srl – Elektra Impianti Srl, per la parte riferita ai servizi di ingegneria e architettura, non presenti le caratteristiche dell’affidabilità e serietà;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’offerta economica presentata dal RTI Holz Albertani – Moretti Srl – Elektra Impianti Srl nell’ambito di un appalto integrato, per la specifica parte riferita alla progettazione, non può ritenersi affidabile e seria implicando un utile pari a zero per i progettisti e comportando esclusivamente la copertura delle spese e l’acquisizione di requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione a future gare.

(fonte: anticorruzione.it)







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