In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti
negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, ma occorre in ogni caso accertare la "colpa" del datore di
lavoro.
CASSAZIONE: SENTENZA DEL 01/12/2016
Per la cassazione E' vero, che, in tema di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale l'addebito
di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti
negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, salvo che ci si trovi in presenza di
comportamenti abnormi, come tali eccezionali ed imprevedibili (cfr. articolo 41, comma 2,
cod.pen.), ma si deve comunque tenere conto dell'altro principio secondo cui, per poter
formalizzare il giudizio di responsabilità, occorre in ogni caso accertare la "colpa" del datore di
lavoro, la quale è pur sempre il presupposto dell'addebito.
Ciò significa che, una volta compiuta l'indagine causale, il giudice di merito deve
procedere, in maniera distinta ma ugualmente imprescindibile, all'accertamento in concreto
della colpa del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui la condotta imprudente del lavoratore
non soddisfi i caratteri dell'esorbitanza o dell'abnormità.
In altre parole, è necessario accertare che a seguito di indagine sia comunque
formulabile un rimprovero a carico del datore di lavoro, ovvero stabilire con giudizio ex ante
se il datore di lavoro avrebbe potuto, nel caso concreto, prevedere l'evento lesivo verificatosi
con quelle specifiche modalità, o se invece si sia concretizzato un rischio diverso da quello che
il datore di lavoro, con tutta la diligenza, prudenza e perizia richiesta, avrebbe dovuto e
potuto evitare ( v. in tal senso Sez.4, n. 9200/14 del 03/12/2013, Cecchini, Rv. 259087).
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