SUL BONUS ENERGIA L'INCOGNITA DEI TEMPI. Corsa contro il tempo per lo sconto del 55%.
Data: 22/03/2007
Argomento: Risparmio Energetico


Detrazioni fiscali del 55% sul risparmio energetico: il decreto dell’Economia e Finanze che regola la materia lascia aperti diversi nodi interpretativi Nella norma, per esempio, non si fa diretto riferimento al comma 348 della Finanziaria 2007 che “lega” la nuova detrazione alle regole e alle procedure previste per la detrazione del 36%: una lettura frettolosa, perciò, farebbe ritenere che l’iter della nuova agevolazione possa “saltare” alcune tappe-chiave dell’iter burocratico necessario (per esempio l’invio al Centro servizi di Pescara della comunicazione di inizio lavori e dei relativi allegati)., o Così, evidentemente, non è: occorre chiarire da subito che la detrazione fiscale del 55% prevede non solo investimenti piuttosto cospicui (per realizzare gli obiettivi di risparmio previsti, che sono piuttosto ambiziosi), ma anche un consistente aggravio della certificazioni previste, con il necessario coinvolgimento di tecnici specializzati.

Il fattore tempo. Il fatto che la detrazione, almeno al momento, sia concessa solo per le opere pagate (e quindi realizzate) nel corso del 2007 pone in primo piano un pericolo: quello di iniziare lavori molto costosi e impegnativi, mossi dall’incentivo, per poi accorgersi che non si potrà godere, in tutto o in parte, dello sconto sulla dichiarazione dei redditi. Perfino i bonifici versati nel 2007 possono essere a rischio, perche' l’agevolazione scatta solo se le i lavori saranno terminati entro febbraio 2008 e sarà possibile inviare prima della fine di quel mese all’Enea (l’ente tecnico incaricato) l’attestato di certificazione o qualificazione energetica prescritto. Quindi chi decide di cogliere l’occasione, dovrà spesso fare una scommessa: sperare nella proroga almeno per tutto l’anno prossimo, simile a quelle che si sono susseguite per il 36%. Ricordiamo però che, dal 2008, il codice dell’energia prevede parametri ancor più rigidi di quelle ora vigenti per il rendimento termico degli edifici.


La capienza fiscale. La detrazione si gode in tre rate annuali (anziche' in 10, come accade per il 36%), con un tetto massimo di spesa che può raggiungere anche i 100 mila euro, quindi fino a un massimo di 55 mila euro di sconto fiscale (18.333 euro annui).


Può trattarsi di un bel vantaggio, se le opere riguardano il condominio (e quindi la spesa pro-capite è ridotta), oppure se il committente dell’opera stessa ha un buon reddito, e quindi versa tributi fiscali consistenti. Altrimenti occorre tener conto che non è possibile imputare a periodi di imposta successivi la detrazione non goduta in ciascun anno e il 55% rischia di essere uno “sconto per ricchi”. Una soluzione è il fatto che più familiari partecipino alla spesa e quindi godano pro-quota della detrazione stessa, a prescindere da chi tra loro sia il committente che ha ottenuto gli assensi edilizi per eseguire i lavori. A questo proposito dovrebbero valere i criteri applicabili per il 36% (anche se il nuovo decreto non ne fa cenno).


Chi può A differenza di quel che accade per il 36%, la detrazione non è ne' limitata agli edifici residenziali ne' tanto meno ne sono esclusi i titolari di reddito d’impresa.
Pertanto ne gode anche un condominio che comprenda soprattutto unità non residenziali (negozi, uffici, laboratori, magazzini). In caso di leasing, la detrazione compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Gli edifici debbono essere “esistenti”alla data del 31 dicembre 2006. La Finanziaria 2007, in realtà, prevede la detrazione anche per gli edifici di nuova costruzione, purchè di volumetria superiore a 10 mila metri cubi: ma di questi si occuperà un altro decreto.
Qualche dubbio potrebbe sorgere sul fatto se, in caso di opere condominiali, il tetto di spesa su cui effettuare la detrazione valga per tutto il palazzo oppure sia rapportato alle singole unità immobiliari. Un chiarimento sarebbe utile, anche perche' in un medio condominio di 20 appartamenti la sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione, più le varie opere connesse, potrebbe facilmente superare il costo di 30 mila euro.


Il raggiungimento degli standard di risparmio energetico previsti non è ne' facile ne' poco costoso per gli edifici già in essere, mentre lo sarebbe molto di più per quelli di nuova costruzione, che possono essere già dall’inizio progettati adeguatamente. Avvantaggiati saranno coloro che fanno interventi di demolizione e totale ricostruzione, inquadrati anche dal decreto tra quelli agevolati.
 

Gli interventi ammessi

Quattro sono gli interventi previsti:
1) riqualificazione energetica complessiva, che raggiunga indici di prestazione piuttosto elevati, attraverso interventi di tipo “attivo” (sull’ impianto-calore) e “passivo” (sulle strutture). Avverte Enrico Di Vietro, responsabile tecnico della Diwem di Bologna: “Di fatto prevederà la cappottatura dell’involucro esterno dell’edificio con materiali isolanti, i doppi vetri, l’installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione e la contabilizzazione dell’impianto centralizzato (cioè la possibilità di spegnere o regolare il calore in ogni appartamento e, al limite, in ogni stanza)”. Teoricamente è possibile far ricorso, congiuntamente, a fonti energetiche alternative (per esempio, pannelli solari e geo-termico) o a tecniche innovative (riscaldamento a pavimento). Per essa il limite di spesa è 100 mila euro.


2) interventi di coibentazione sulle sole strutture. In sostanza solo cappotto termico e infissi a doppi vetri. Tetto di spesa, 60 mila euro. A questo proposito va ricordato che il decreto non fissa i requisiti tecnici di trasmittanza dei tetti e dei pavimenti, ma solo quelli delle strutture verticali. Ci si è infatti accorti che la relativa tabella, allegata alla Finanziaria 2007, era errata, probabilmente per un banale errore di inversione di valori. Si è in attesa di correzioni.


3) Installazione di pannelli solari “per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”. Attenzione, quelli fotovoltaici hanno diverso tipo di agevolazioni. Requisiti: garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975. Limite di spesa di 60 mila euro


4) Sostituzione di caldaie di vecchio tipo con quelle a condensazione con certi rendimenti energetici (l’opera più probabile nei condomini). Tetto di spesa: 30 mila euro. Spiega Fabio Montanari, tecnico della Pellicciari di Reggio Emilia: “La sostituzione non basta. Bisogna anche che siano installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi (tranne nei casi di riscaldamento a pavimento). Per condomini con caldaie centralizzate da 100 kw in su (che, in media, servono 5-6 appartamenti) occorrono anche ulteriori dispositivi (bruciatore di tipo modulante, centralina di regolazione che agisce sul bruciatore, pompa di tipo elettronico a giri variabili)”. A che costi? “Non tutte le caldaie a condensazioni in vendita”, risponde Montanari, “hanno i rendimenti previsti: occorre acquistare una buona marca. Le valvole non sono un problema se i caloriferi sono nuovi (esistono già), ma può essere più costoso metterle in radiatori di tipo molto vecchio. I dispositivi previsti per la caldaia centralizzata sono di tipo piuttosto standard e mirano in sostanza a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta”. In sostanza, anche grazie alla detrazione, l’intervento è ammortizzabile in 5 o 6 anni, passati i quali si inizierà a risparmiare sulla bolletta.
 


Certificazione energetica: valgono le regole degli enti locali
 
In attesa delle linee guida

 
La definizione di cosa sia, in astratto, la certificazione energetica è contenuta nel codice dell’energia: è un documento che attesta la prestazione ed alcuni parametri energetici dell’edificio.


In concreto, invece, nessuno può ancora dire di che cosa si tratti, semplicemente perche' a stabilirlo dovevano essere le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”, da emanare da parte del Ministero dello Sviluppo di concerto con quello dell’Ambiente entro il 6 aprile 2006. Peccato che tale termine non sia stato ancora rispettato. In attesa, l’attestato di certificazione energetico doveva essere sostituito da quello di “qualificazione energetica” cioè da un’asseverazione del direttore dei lavori, che per quanto attiene alla detrazione del 55% è finalmente definita in un documento preciso, l’allegato A al decreto 19 febbraio 2006.


Tuttavia, nel caso in cui regioni o comuni abbiano varato procedure o metodologie per la certificazione energetica, secondo l’art. 5 è ad esse che bisognerà fare riferimento (vedi tabella ).


L’ attestato di qualificazione energetica allegato al decreto è un documento in cui il tecnico descrive l’impianto (autonomo ,centralizzato o contabilizzato), il sistema di distribuzione (a: colonne montanti, per piano), gli elementi radianti (termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori), il tipo di caldaia (a condensazione, con bruciatore ad aria soffiata, atmosferico) il suo  anno di installazione e la sua potenza, la regolazione del calore (valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante),. Sono poi indicati  i rendimenti energetici annui (fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, indice di prestazione energetica  e suo valore limite). Vanno denunciati infine i metodi di valutazione adottati. . Quindi il certificati di qualificazione energetica, pur essendo tranquillamente alla portata delle conoscenze di un tecnico termo-idraulico, non è per questo compilabile da qualsiasi professionista abilitato alle costruzioni edili che, per quanto abile. In sostanza occorrerà quasi sempre coinvolgere, oltre al direttore dei lavori, un altro tecnico specializzato.



Enti locali e deleghe sulla certificazione energetica
Regione o provincia autonoma
Norma
Funzioni rispetto alla certificazione energetica
Abruzzo
L. n. 11/1999, art. 31
Alle province le funzioni amministrative
Basilicata
L. n. 7/1999, art. 25
Ai comuni, il rilascio
Bolzano (prov)
Dec. Pres- prov  29 settembre 2004, n. 34
Regolamento provinciale sui criteri per gli edifici di nuova costruzione
Calabria
L. n. 34/2002, art. 39
Ai comuni, il rilascio
Emilia Romagna
L. n. 26/2004, art. 2, 25
Alla regione, la disciplina. Alla Giunta i criteri (entro 12 mesi)
Friuli V. Giulia
L. n. 30/2002, art. 2, 4
Alla regione, la disciplina in compartecipazione con i comuni
Lazio
L. n. 14/1999, art. 52, 104
Ai comuni, il rilascio
Liguria
L. n. 18/1999, art. 104, 106
Alle regioni la disciplina generale, ai comuni quella di dettaglio
Lombardia
L. n. 26/2003, art. 27
Ai comuni il rilascio
Marche
L. n. 10/1999, art. 24
Ai comuni le funzioni amministrative
Piemonte
L. n. 44/2000 art. 52, L. n. 23/2002, art. 2, 4
Alle regioni la disciplina generale, ai comuni quella di dettaglio
Toscana
L. n. 39/2005, art. 23
Alle regioni la disciplina con regolamento entro 18 mesi
Val d’Aosta
L. n. 3/2006, art. 3
A un “Centro di osservazione avanzato” la consulenza agli enti territoriali per l’adozione
Veneto
L. n. 11/2003, art. 43
Ai comuni tutte le funzioni
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

















Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=428