SENTENZA: LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DI UN IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO.
Data: 19/04/2017
Argomento: Procedure di gara


Il Tribunale ha escluso che si possano utilmente invocare le disposizioni che consentono la partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici delle imprese in concordato preventivo.

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Fonte: Giustizia-amministrativa.it

Agevolazione pubbliche ad impresa in concordato preventivo omologato

Trga Trento 10 aprile 2017, n. 127

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Contributi e finanziamenti – Esclusione – Impresa in concordato preventivo omologato – Legittimità.

E’ legittima l’esclusione di una impresa in concordato preventivo omologato dalla procedura finalizzata all’elargizione di agevolazioni pubbliche (1).

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(1) Il Tar ha preliminarmente ricordato che la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui ai regolamenti della Commissione UE n. 651 e n. 702 del 2014 definisce in difficoltà una impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori.

Il Tribunale ha quindi escluso che si possano utilmente invocare le disposizioni che consentono la partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, proponendone una lettura e applicazione per analogia. Le norme di cui agli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 186 bis, comma 5, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recanti il puntuale riferimento al concordato con continuità aziendale, costituiscono, infatti, una disciplina speciale, che, pur evidenziando il favor riservato dal legislatore verso l’istituto del concordato con continuità aziendale (che può permettere alle imprese in difficoltà di superare la fase di crisi e di soddisfare i diritti dei creditori, tra l’altro, anche e proprio attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale), si pone in deroga a regole di principio e non consente di essere utilizzata quale canone ermeneutico per l’applicazione di disposizioni concernenti il settore generale delle agevolazioni alle imprese

Ha infine concluso il Tar che riconoscere il diritto alle agevolazioni significherebbe consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell’equilibrio dell’impresa con le sue forze, sia del beneficio economico richiesto, funzionale all’espansione della nuova imprenditoria e al sostegno dell’economia.

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