PRECONTENZIOSO ANAC N.99/17.CONSORZI STABILI - REQUISITO CIFRA D’AFFARI – SOMMA DELLA CIFRA D’AFFARI DI CIASCUNA CONSORZIATA.
Data: 26/04/2017
Argomento: A.T.I.


Nel caso di gara superiore a 20.000.000,00 di euro, in via transitoria il consorzio stabile può comprovare la cifra d’affari mediante la somma della cifra d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata.

PARERE DI PRECONTENZISO ANAC N.99 DEL 8 FEBBRAIO 2017.

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Consorzi  stabili - requisito cifra d’affari – somma della cifra d’affari di ciascuna  consorziata

Nel caso di gara superiore a 20.000.000,00 di euro, in via transitoria il consorzio stabile può comprovare  la cifra d’affari mediante la somma della cifra  d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata.

Artt. 47, 84, co. 7 e 216, co.14 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

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OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall’Ance Sicilia – Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani – Completamento costruzione nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria – Importo a base di gara: euro 26.852.828,23 - S.A. Comune di Reggio Calabria
PREC 107/16/L

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 168850 del 15 novembre 2016 presentata dall’Ance Sicilia – Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani, con la quale chiede parere in ordine alla risposta ad un quesito posto sulla gara in oggetto, superiore ai 20.000.000,00 di euro, riferito al possesso del requisito della cifra d’affari da parte dei consorzi stabili, laddove la S.A. affermava che «la cifra d’affari deve essere posseduta dal consorzio stabile»; l’istante chiede se, sulla base del Comunicato del Presidente dell’Anac del 31 maggio 2016, nonche'; del Manuale sulla qualificazione, tale requisito possa essere comprovato dalla somma della cifra d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata;

VISTA la nota prot. 6341 del 17 gennaio 2017 della Stazione Unica Appaltante Provinciale della Provincia di Reggio Calabria, con la quale essa rileva che l’istanza di precontenzioso non scaturiva da clausole del bando bensì da una faq pubblicata «con l’intento di fornire, nelle incertezze generate dalla nuova normativa, indicazioni maggiormente cautelative per la partecipazione alla gara», e rammenta come le faq non possano ne'; modificare ne'; integrare la lex specialis;

VISTO il bando di gara, che al punto 12 specifica che “Trattandosi di importo superiore a 20.000.000,00 di euro, oltre alla qualificazione conseguita ai sensi dell’art. 84 del Codice, l’impresa deve aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, in lavori, pari a 2 volte l’importo a base di gara”, e la risposta al quesito PI001906-16 «La cifra d’affari deve essere posseduta dal consorzio stabile»;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Anac del 31 maggio 2016, a tenore del quale «l’art. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006, e in generale la disciplina dei consorzi stabili, si ritiene transitoriamente vigente in ragione delle norme contenute agli artt. 81 e 94 d.p.r. 207/2010, che ad essa rinvia, tenuto conto anche delle indicazioni interpretative fornite dall’Anac nel Manuale sull’attività di qualificazione»; e il Comunicato dell’8 giugno 2016, recante un rinvio alle FAQ sul periodo transitorio, dove è precisato che «I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice»; il Parere sulla Normativa 11 marzo 2010 AG-41/09, che specifica che «il consorzio stabile, in particolare, è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate»; i Pareri sulla Normativa AG 7/2013 del 30 luglio 2013 e AG 49/2013 del 9 ottobre 2013 «unico interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiari di concorrere» (TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115);

RITENUTO pertanto che, nel caso di consorzio stabile, la cifra d’affari poteva essere comprovata dalla somma della cifra d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in   motivazione che:

  • La faq pubblicata dalla S.A. nella specifica gara  risulta fuorviante, in quanto nel  caso di consorzio stabile la cifra d’affari poteva essere comprovata dalla  somma della cifra d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata.

 

Raffaele  Cantone 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2017
Il Segretario Maria Esposito

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(Font: anticorruzione.it)







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