PRECONTENZIOSO ANAC n. 211/17. SPECIFICHE TECNICHE. COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI CON IL PROGETTO.
Data: 03/05/2017
Argomento: Procedure di gara


Deve ritenersi illegittima in quanto viola il principio di equivalenza la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti di un impresa che abbia offerto di svolgere i lavori adoperando materiali ritenuti compatibili con la destinazione del progetto dalla Sovrintendenza ai beni culturali.

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N.211 DEL 1 MARZO 2017.

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Specifiche tecniche.  Compatibilità dei materiali con il progetto. Principio di equivalenza.  Principio dell’affidamento. Verifica dell’anomalia.

Deve ritenersi illegittima in quanto viola il principio di  equivalenza la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti di  un impresa che abbia offerto di svolgere i lavori adoperando materiali ritenuti  compatibili con la destinazione del progetto dalla Sovrintendenza ai beni  culturali

Artt. 68 e 97 D.lgs.50/2016;

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OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Edil Fergi S.r.l. /Comune di Pistoia. Procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento di riqualificazione e pedonalizzazione della Piazza Santo Spirito. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 490.221,67 euro.

Artt. 68 e 97 D.lgs.50/2016;

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 162561 del 4 novembre 2016, con cui la società Edil Fergi s.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo danno dalla stazione appaltante, in quanto, in sede di verifica dell’anomalia, la fornitura e posa in opera della pietra arenaria denominata “Serena” offerta dall’impresa è stata ritenuta non rispondente alle caratteristiche richieste;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 26 novembre 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016);

RILEVATO che il Comune di Pistoia nelle sue memorie ha dichiarato che i giustificativi pervenuti dall’impresa per la verifica dell’anomalia dell’offerta erano stati ritenuti tutti esaustivi e soddisfacenti con esclusione dell’unica riserva che non aveva trovato adeguato riscontro, relativa al materiale da usare per la pavimentazione della Piazza Spirito Santo, oggetto dell’appalto;

RILEVATO che la scelta della tipologia di pietra effettuata nella progettazione esecutiva risulta dettata da criteri estetici tendenti a salvaguardare l’ indispensabile omogeneità di realizzazione di tutte le piazze più importanti situate nel centro storico della città di Pistoia e i prezzi posti a base d’asta sarebbero giustificati dalla scelta di pregio di tale pietra naturale arenaria riveniente da due soli bacini estrattivi in Toscana;

RILEVATO che l’istante segnala che nel capitolato speciale d’appalto a pag. 72 sono indicate le caratteristiche del materiale lapideo richieste dalla stazione appaltante che prevedono la provenienza dalla formazione “Macigno”, la grana compatta e unita non grossolana, il colore verde grigio;

RILEVATO che, dalle risultanze della perizia di parte allegata agli atti, si evince che la pietra arenaria richiesta in progetto e la pietra Serena (arenaria forte) offerta dall’impresa hanno la stessa provenienza dalla formazione “Macigno”; le arenarie estratte all’interno di essa presentano con strati di differente composizione tissutale e granulometria, caratteristiche tecniche e durabilità; il colore risulta prevalentemente grigio/ grigio azzurro;

RILEVATO che la pietra offerta dalla Edil Fergi S.r.l. possiede la grana compatta e uniforme richiesta in capitolato e l’unica differenza resterebbe la tonalità di colore che, secondo la perizia sopra citata era più facilmente reperibile in passato presso cave attualmente chiuse;

RILEVATO che la Soprintendenza ai beni culturali, interpellata dalla Commissione di gara in fase di verifica dell’anomalia, ha certificato che il materiale offerto dalla Edil Fergi Srl è compatibile con la destinazione di progetto;

CONSIDERATO che l’art. 68 D. Lgs. n. 50/2016 mira a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di massima partecipazione, disciplinando le modalità di redazione delle specifiche tecniche da parte della stazione appaltante e prevedendo che “le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” (comma 4);

CONSIDERATO che il comma 7 prevede: “Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”;

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza ai beni culturali conferma l’adeguatezza dei materiali offerti e la congruità estetica ambientale con il paesaggio circostante;

Il  Consiglio


ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della  stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il  Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10  marzo 2017
Il Segretario Maria Esposito

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(Fonte: anticorruzione.it)







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