PRECONTENZIOSO ANAC n.219/17, SOPRALLUOGO – PROCURATORE SPECIALE NON DIPENDENTE.
Data: 11/05/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


Qualora la lex specialis consenta l’effettuazione del sopralluogo a soggetti delegati dell’impresa, purchè dipendenti, la S.A. legittimamente nega tale possibilità al procuratore speciale non dipendente.

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N.219 DEL 1 MARZO 2017.

--------------------

Sopralluogo  – procuratore speciale non dipendente

Qualora la lex specialis consenta  l’effettuazione del sopralluogo a soggetti delegati dell’impresa, purchè  dipendenti, la S.A. legittimamente nega tale possibilità al procuratore speciale non  dipendente.

Art. 79 d.lgs. 18 aprile 2016, n.  50

----------------------

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da _____Omissis______S.r.l.– Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona – Presidio Ospedaliero Cremonese” – Importo a base di gara: euro 2.296.334,17 - S.A. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
PREC 2/17/S

IL CONSIGLIO.

VISTA l’istanza prot. n. 178224 del 1 dicembre 2016 presentata dalla _____Omissis______S.r.l., con la quale essa rappresenta che il procuratore speciale del legale rappresentante dell’impresa si presentava, munito di procura notarile, al fine di effettuare il sopralluogo di cui al disciplinare di gara ma la S.A. non gli consentiva di svolgere tale compito in quanto egli non risultava dipendente dell’impresa, e pertanto chiede parere in ordine alla legittimità dell’operato della S.A.;

VISTA la memoria presentata dalla S.A., acquisita al prot. 24296 del 15 febbraio 2017, con la quale essa riporta quanto richiesto dal disciplinare di gara e riferisce che il procuratore speciale del legale rappresentante della ditta istante dichiarava di non essere un dipendente e quindi erano assenti le condizioni previste dal disciplinare;

VISTO il disciplinare della gara in oggetto, laddove prevede che «Il sopralluogo dovrà essere svolto: - in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o di personale dipendente dell’operatore singolo, all’uopo delegato […]»;

VISTI la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, a tenore della quale «Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente» e il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, per cui «il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente»;

VISTO il Parere n. 33 dell’ 11 marzo 2009, secondo cui la S.A., nel prescrivere che la visita dei luoghi sia effettuata da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa dei partecipanti alla procedura di gara, tutela «l’esigenza che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, quest’ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l’aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo»;

RITENUTO che, nel caso di specie, la clausola del disciplinare non era restrittiva, in quanto consentiva ai soggetti delegati di effettuare il sopralluogo, purchè dipendenti del concorrente, e pertanto la S.A. legittimamente negava tale possibilità al procuratore speciale non dipendente;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in   motivazione che:

  • la clausola del  disciplinare non era restrittiva, in quanto consentiva ai soggetti delegati di  effettuare il sopralluogo, purchè dipendenti del concorrente, e pertanto la  S.A. legittimamente negava tale possibilità al procuratore speciale non  dipendente.

Raffaele Cantone 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data 9 marzo 2017
Il Segretario  Maria Esposito

-----------------------------

(Fonte: anticorruzione.it)







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4360