PRECONTENZIOSO ANAC n. 224/17, DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.
Data: 17/05/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione in favore di una società che abbia presentato dichiarazioni sostitutive di inesistenza di cause di esclusione sottoscritte dal legale rappresentante anche in favore di un socio il cui nominativo non sia espressamente indicato ma possa agevolmente dedursi dai pubblici registri e/o dalle banche dati.

PARERE DI PRECEONTENZIOSO ANAC N.224 DEL 1 MARZO 2017

---------------------------

Dichiarazioni di possesso  dei requisiti generali di partecipazione. Omissione nome del socio nella s.n.c.  Dimostrazione requisiti speciali di partecipazione. Produzione di un unico  contratto per documentare l’esperienza. Necessità di indicare data di inizio e  fine del servizio prestato.

Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione in favore di una  società che abbia presentato dichiarazioni sostitutive di inesistenza di cause  di esclusione sottoscritte dal legale rappresentante anche in favore di un  socio il cui nominativo non sia espressamente indicato ma possa agevolmente  dedursi dai pubblici registri e/o dalle banche dati.

E’ legittimo ritenere provato il possesso del requisito  dell’esperienza richiesta laddove un unico contratto stipulato per più lotti  equivalga a cinque contratti diversi per oggetto e di importo adeguato.

------------------------------

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Giordano S.r.l. /Agenzia delle Entrate. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di servizi di rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro degli atti di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate. Lotto 9 Sicilia. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 645.260,00 euro.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 169410 del 16 novembre 2016, con cui la società Giordano s.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell’aggiudicazione in favore della Sud Stampa S.n.c. per non aver quest’ultima rilasciato le autodichiarazioni di assenza di cause di esclusione a carico di tutti i soci e del direttore tecnico; chiedeva inoltre se fosse legittimo dimostrare i requisiti di capacità economica e tecnico professionale con la produzione di certificati di regolare esecuzione non contenenti data di inizio e consegna dei lavori, utilizzando un unico contratto per più lotti;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 30 gennaio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato il 23 febbraio 2016, quando era in vigore il D.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

RILEVATO che circa l’indicazione del nominativo del socio per cui si presta la dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione, come affermato dalla stazione appaltante e dalla difesa dell’aggiudicataria, le autodichiarazioni del legale rappresentante amministratore della società Sud Stampa S;n.c. sono state sottoposte a verifica attraverso l’uso delle banche dati e che tale verifica ha fornito riscontro positivo anche alle ricerche estese ai familiari conviventi del socio Grandolfo Antonio, evidenziando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

CONSIDERATO che secondo i principi generali in tema di rappresentanza, anche una dichiarazione di scienza può essere resa a mezzo di rappresentante;

CONSIDERATO che tra i principi affermati dal Cons. Stato nell’ Adunanza Plenaria del 30.07.2014 n. 16 v’è anche il seguente: “la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici”, richiamato da Cons. di Stato sez. V 9.10.2015, n. 4684;

RILEVATO che il disciplinare di gara richiede di aver stipulato con contraente pubblico o privato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, almeno tre contratti per l’attività di rilegatura ed almeno tre contratti per le attività di ripristino, ricondizionamento o restauro;

CONSIDERATO che, come evidenziato dall’ente appaltante, il contratto prodotto dall’aggiudicataria per dimostrare la propria esperienza si riferisce ai servizi sia di rilegatura che di ripristino prestati per cinque differenti lotti, distinti e indipendenti, quindi è stato valutato alla stregua di cinque contratti distinti, nel complesso ritenuti adeguati ad assolvere la richiesta del disciplinare;

CONSIDERATO che il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica è autocertificato dal concorrente in fase di presentazione della domanda di partecipazione e comprovato in fase di verifica con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti per cui è stato svolto o se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, con le dichiarazioni di questi;

RILEVATO che nel caso di specie l’impresa aggiudicataria ha prodotto un certificato di regolare esecuzione del contratto in cinque lotti rilasciato in data 11.5.2016 ma relativo a prestazioni eseguite entro il termine stabilito nella data del 30 giugno 2014, peraltro relativo a servizi resi per la stessa committente Agenzia delle Entrate;

Il  Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della  stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.     

Il Presidente, Raffaele  Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 marzo  2017
Il Segretario Maria Esposito

-----------------------------------

(Fonte: anticorruzione.it)







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4369