MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 5 marzo 2007
Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformita' dei «Sistemi fissi
di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno,
sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione
europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno,
sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del
24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee serie L n. 254 del 8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il
sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del
presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C
310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita'
europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle
norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di estinzione
incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN
671-2:2001;
Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del
19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione
europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma
armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate
nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' Europea di Sistemi fissi di
estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le
caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee
armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di
marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre 36 mesi dalla data di scadenza del
periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
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