PRECONTENZIOSO ANAC. LEGTTIMITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER GARE dI GESTIONE RIFIUTI.
Data: 28/07/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


E’ legittimo assegnare prevalenza agli aspetti tecnici rispetto al prezzo nell’affidamento. Non è illegittimo prevedere nel bando di gara limitazioni alla distanza massima in Km dal centro abitato per la localizzazione di un ecocentro.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da C.I.T.E. Società consortile a r.l./ Centrale Unica di committenza tra i Comuni di Torre del Greco e Trecase. Procedura aperta per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Torre del Greco. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 46.988.751,15 euro.

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N.353 DEL 29 MARZO 2017

E’ legittimo assegnare prevalenza di valore ai fini dell’attribuzione del punteggio agli aspetti tecnici rispetto al prezzo nell’affidamento di un servizio di gestione e smaltimento rifiuti, tenuto conto della rilevanza delle componenti tecnologiche di attrezzature e macchinari, della delicatezza delle problematiche ambientali connesse al servizio e della sua rilevanza per l’utenza.

Non è illegittimo prevedere nel bando di gara limitazioni alla distanza massima in Km dal centro abitato per la localizzazione di un ecocentro (sito intermedio di trasferimento) atto al conferimento dei rifiuti del quale si richiede la disponibilità quale requisito di esecuzione, se tale condizione sia motivata da esigenze di interesse pubblico e/o organizzativo dell’Amministrazione.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 175927 del 28 novembre 2016, con cui la C.I.T.E. Società consortile a r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità del bando di gara predisposto dal Comune di Torre del Greco per la procedura in oggetto in cui rilevava: l’indeterminatezza del contenuto degli obblighi a carico dell’appaltatore; la previsione illogica e irrazionale di una sproporzione tra il punteggio assegnato al merito tecnico piuttosto che al prezzo offerto (nella misura rispettivamente del 80% a fronte del 20%); la violazione del principio di par condicio dovuta alla limitazione territoriale derivante dalla richiesta della “titolarità” di un ecocentro (sito intermedio di trasferimento) per il conferimento dei rifiuti ad una distanza massima di 50 Km dal centro abitato; nonché dalla richiesta della disponibilità di un impianto destinato al trattamento dei rifiuti appartenenti alla cd. frazione umida e delle buste che li contengono;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 21 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che l’art. 95 comma 2 prevede che “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96”;

CONSIDERATO che nelle linee guida Anac si sottolinea l’importanza di attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo nei casi in cui la stazione appaltante intenda valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta oltre che scoraggiare ribassi eccessivi difficilmente perseguibili dagli operatori economici. Inoltre, con la nuova direttiva 2014/24/UE è stata introdotta la possibilità, ammessa ora dall’art. 95, comma 7 del Codice, di competere esclusivamente sulla qualità considerando un prezzo o costo fisso. La definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV è lasciata aperta alla discrezionalità della stazione appaltante, guidata però da alcuni criteri di ragionevole opportunità che nelle linee guida vengono dettagliatamente analizzati;

RILEVATO che nel caso di specie all’offerta tecnica viene assegnato un punteggio massimo pari a 80 punti su 100 e a quella economica un punteggio massimo pari a 20; inoltre a parità di punteggio complessivo si privilegia l’offerta del partecipante che ottenga il punteggio per merito tecnico più alto;

RITENUTO che la natura e tipologia del contratto di appalto per cui si concorre abbia indotto condivisibili considerazioni di opportunità dell’ente appaltante nella scelta di valutare le offerte dando maggior rilievo agli aspetti qualitativi delle stesse;

CONSIDERATO che, come previsto nella determinazione Anac 3 del 17 febbraio 2010, nel comunicato del Presidente del 20 ottobre 2010 e nella deliberazione 5 del 2010 nonché secondo generalizzato orientamento conforme della giurisprudenza - : “i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese” in quanto simili clausole rappresentano una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza;

CONSIDERATO che nel caso di specie, la “disponibilità” e non la “titolarità” di un centro di smistamento intermedio dei rifiuti entro un limite territoriale di 50 Km dal centro abitato è stata richiesta dalla stazione appaltante sulla base di considerazioni ragionevoli dettate da esigenze pratiche di facilitare le procedura, snellire le operazioni burocratiche connesse con la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale del trasporto;

RITENUTO che, anche la richiesta della disponibilità di un impianto destinato al trattamento dei rifiuti appartenenti alla cd. frazione umida e delle buste che li contengono alla stregua delle ragioni addotte dalla stazione appaltante di sopperire all’inadeguatezza del confezionamento da parte dei cittadini che usano sacchetti non biodegradabili appare conseguenza logica e proporzionata all’esigenza oggettiva e risulta conforme a quanto previsto dal piano industriale approvato dal Consiglio comunale citato nella memoria difensiva del Comune;

RITENUTO infine che non possa definirsi “indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto” la previsione di ulteriori conferimenti di rifiuti inerenti la risulta di potature su strada da parte del Comune, in misura residuale come documentato dallo stesso, e i cui costi sono inclusi nell’importo a base di gara;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

(Fonte: anticorruzione.it)







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