PRECONTENZIOSO N.433/17, SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DI UNO STUDIO ASSOCIATO.
Data: 20/09/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


La sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza costituisce un elemento essenziale...

...ed ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa. L’eventuale carenza di sottoscrizione dell’offerta è sanabile ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza di parere prot. n. 185563 del 15 dicembre 2016, presentata dalla _______OMISSIS_____, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con _______OMISSIS_____, relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante, in quanto la «documentazione costituente l’offerta tecnica risulta sottoscritta in modo non conforme a quanto disposto dal disciplinare di gara al punto 8.4»: nello specifico l’offerta tecnica sarebbe stata sottoscritta non da tutti i sei associati dello _______OMISSIS_____ ma dai soli legali rappresentanti;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, l’articolo 8.4 del disciplinare che prevede: «le schede e le relazioni costituenti l’offerta tecnica nonche'; la dichiarazione di offerta economica/tempo e relativi elaborati e attestazioni a pena di esclusione devono essere sottoscritte; dal professionista singolo; da tutti i componenti dello Studio Associato, dal Rappresentante legale della società di professionisti o di ingegneria, dal Rappresentante legale in caso di operatori economici con idoneità individuale, dal rappresentante legale nel caso di consorzio stabile, dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, costituiti, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE costituendi»;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 16 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA, nello specifico, la memoria difensiva dell’amministrazione che ha sostenuto la legittimità del provvedimento di esclusione disposto per mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti dello studio associato bensì solo di alcuni, benche'; individuati nell’atto costitutivo e statuto come amministratori, in ragione del fatto che tale circostanza, per la natura giuridica dello studio associato, non consentiva la corretta imputazione dell’offerta ai singoli professionisti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, relativamente alla sottoscrizione dell’offerta e alla sua mancanza, l’Autorità ha avuto modo di precisare nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 che la sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza costituisce un elemento essenziale ed ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa. È stato altresì precisato che pur costituendo elemento essenziale, la sua eventuale carenza è sanabile: infatti, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista;

CONSIDERATO altresì che, nel caso di specie, la disciplina di gara, distinguendo in base alla tipologia di concorrente, prevedeva per i raggruppamenti costituendi la necessaria sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali di tutti i componenti del raggruppamento;

CONSIDERATO, inoltre, che la circostanza verificatasi nella fattispecie in esame non può nemmeno considerarsi una ipotesi di totale mancanza della sottoscrizione, costituendo invece un caso di incompleta sottoscrizione, che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (TAR Toscana, sez. I, sentenza n. 496 del 31 marzo 2017, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4595 del 10 settembre 2014 e TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 6923 del 16 giugno 2016).

RITENUTO, pertanto, alla luce di tali considerazioni, che nel caso di specie la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti dello studio associato, che ha partecipato alla procedura in qualità di mandante in raggruppamento con altri soggetti, costituisce una carenza sanabile dell’offerta e presuppone pertanto l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, conseguentemente, che il provvedimento di esclusione disposto appare non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ai principi generali in materia dei contratti pubblici;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei confronti del raggruppamento non è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

(Fonte: anticorruzione.it)







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