CONSIGLIO DI STATO: PARERE SULLE LINEE GUIDA ANAC SULL’ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE.
Data: 27/09/2017
Argomento: Nuovo Codice Appalti


Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac sull’ indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici.

Giova evidenziare che l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “motivi di esclusione”, reca l’elenco dei cc.dd. requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti che i subappaltatori.

Esso, al pari del previgente art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, reca l’elenco di molteplici requisiti la cui mancanza costituisce “motivo di esclusione”.

Tra essi, viene qui in rilievo la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), consistente nel “grave illecito professionale”. In particolare, è testualmente previsto che la stazione appaltante esclude l’operatore economico quando essa “dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

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