PRECONTENZIOSO ANAC N.439/17. FIRMA DIGITALE. COMUNICAZIONI DEI CONCORRENTI, DICHIARAZIONI A PENA DI ESCLUSIONE E GARANZIA FIDEIUSSORIA.
Data: 27/09/2017
Argomento: Procedure di gara


E’ legittima l’ammissione dei concorrenti a una gara pubblica che abbiano presentato autodichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del Codice, nonche' fideiussione a titolo di garanzia provvisoria e offerta economica sottoscritte in copia e con allegazione del relativo documento di identità del soggetto dichiarante.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n.435 del 4 gennaio 2016 con cui la Safia Costruzioni S.n.c. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell’ammissione alla gara dei partecipanti che avessero prodotto delle autodichiarazioni ex art. 80 comma 1 D.lgs. 50/2016, nonche'; l’offerta economica e la garanzia fideiussoria privi della firma digitale dei soggetti dichiaranti;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 8 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che nel bando di gara, la stazione appaltante non ha richiesto espressamente la firma digitale limitandosi a richiedere l’autenticazione della firma o in mancanza l’allegazione di un documento di identità alla pec che sarebbe stata inviata per rispondere all’invito;

RILEVATO che l’ente appaltante riferisce di aver ricevuto dai concorrenti via pec e in copia comunicazioni alle quali era allegato il documento di identità del dichiarante e pertanto sostiene di averle ritenute sufficienti e regolari in base alla lex specialis di gara e alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52 del Codice appalti: “nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche'; dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 65 d.l. 82/2005 richiamato dall’art. 38 commi 1-3 DPR 445/2000 (mod. dal D.lgs 235/2010) le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonche'; attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

RITENUTO che l’Amministrazione, come confermato nel bando di gara, ha ritenuto di considerare equivalenti all’originale le firme presentate unitamente alla copia del documento d'identità come la normativa prevede;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

(Fonte: anticorruzione.it)







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