ANAC: e’ ammissibile il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori.
Precontenzioso ANAC n. 487/2017
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Abaco S.p.a. – Concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del servizio pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera – Importo a base di gara: euro 568.202,04 - S.A. Comune di Portogruaro (VE) Stazione Unica Appaltante
PREC 75/17/S
Indicazione terna subappaltatori – soccorso istruttorio
E’ ammissibile il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori.
Nel regime precedente al decreto correttivo del Codice dei contratti, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione.
Artt. 80, 83 e 105 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Il Consiglio
Considerato in fatto
Con istanza di parere prot. n. 1869 del 9 gennaio 2017, la Abaco S.p.a. rappresenta che, nella gara in oggetto, la concorrente Step S.r.l. dichiarava di voler ricorrere al subappalto ma indicava un solo subappaltatore anziché una terna come richiesto dal disciplinare. A seguito di soccorso istruttorio essa integrava i nominativi dei subappaltatori ma una delle ditte indicate precisava di non essere mai stata contattata e di non essere disponibile. La Step S.r.l. affermava di aver provveduto a integrare la terna dei subappaltatori tramite una ricerca via web ma che, in caso di affidamento, la scelta sarebbe ricaduta sulla prima indicata. Pertanto le veniva consentito di integrare la terna con un nuovo nominativo.
L’istante Abaco S.p.a. contesta tale procedimento e sostiene che la terna dei subappaltatori si riferisce evidentemente a subappaltatori già contrattualizzati dal concorrente con un impegno di carattere preliminare, dal momento che l’art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016 contempla l’esclusione nel caso in cui essi siano privi dei requisiti a carattere generale, e pertanto sostiene che la concorrente Step S.r.l. doveva essere esclusa in quanto carente di un requisito essenziale.
Con nota prot. 23160 del 13 febbraio 2017, la concorrente Step S.r.l. specificava di non aderire all’istanza di precontenzioso, richiamava il parere del Consiglio di Stato 3 novembre 2016 n. 2286 reso sullo schema di Linee Guida Anac «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», laddove specifica che «è sufficiente, a evitare l’esclusione del concorrente, che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione», infine precisava che la mancata indicazione della terna non è contemplata quale causa di esclusione e che il Codice non richiede in alcun modo la previa stipula di accordi contrattuali con i subappaltatori, i quali possono anche essere sostituiti.
Ritenuto in diritto
La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la possibile esclusione di un concorrente che non abbia indicato la prescritta terna di subappaltatori, nonché la legittimità del ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi dei subappaltatori, e la necessità che tali nominativi siano tutti riferiti a subappaltatori già contrattualizzati dal concorrente con un impegno di carattere preliminare, e non semplicemente dei potenziali candidati.
Si premette che l’art. 105, co. 6 del Codice degli appalti d.lgs. 50/2016, stabilisce che "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35".
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, nel rendere il citato parere 3 novembre 2016 n. 2286 sulle Linee Guida Anac «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, osservava che «L’art. 105, c. 6 del codice indica in quali casi è obbligatorio indicare sin dalla gara una terna di nomi di subappaltatori, in deroga alla regola generale secondo cui i nomi dei subappaltatori non vanno indicati in gara, essendo sufficiente che il concorrente si limiti ad indicare quali prestazioni intende subappaltare, e potendo depositare i contratti di subappalto dopo la stipula del contratto e prima dell’inizio dell’esecuzione. A sua volta, l’art. 80, sia al co. 1, che al co. 5, prevede che le cause di esclusione di cui al co. 1 e al co. 5 comportano l’esclusione del concorrente principale, anche se riferite al subappaltatore, nel solo caso dell’art. 105, co. 6, ovvero quando la terna dei subappaltatori deve essere indicata in gara».
Il Consiglio di Stato osserva quindi che «Si pone tuttavia un problema di coordinamento di tali previsioni con l’art. 105, co. 12, a tenore del quale “L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”. Tale previsione costituisce trasposizione dei pertinenti articoli delle direttive, secondo cui ogni qualvolta le stazioni appaltanti sono tenute, in base alle leggi nazionali, a verificare le cause di esclusione anche nei confronti dei subappaltatori, esse chiedono agli operatori economici di sostituire i subappaltatori che risultano privi dei requisiti generali. Le direttive sembrano dunque consentire la possibilità di sostituire i subappaltatori privi dei requisiti anche quando i loro nomi vanno indicati in gara. Sicché, le disposizioni dell’art. 80, co. 1 e co. 5, che sembrano invece prevedere la esclusione del concorrente per difetto dei requisiti del subappaltatore, senza possibilità di sostituirlo, potrebbero anche prestarsi a dubbi di compatibilità comunitaria. Sembrerebbe peraltro possibile darne una interpretazione comunitariamente orientata, ritenendo quanto meno che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni».
Con particolare riferimento alla possibilità di esperire il rimedio del soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione della terna di subappaltatori, recente giurisprudenza, richiamata anche dalla concorrente Step Srl, qualifica tale irregolarità come «essenziale e purtuttavia sanabile», quale «deficit di una dichiarazione che avrebbe dovuto essere inserita nella documentazione amministrativa», per la quale «la stazione appaltante ha correttamente attivato il meccanismo del soccorso istruttorio cd. oneroso, ritenendo l’irregolarità di natura formale ed emendabile, seppur soggetta a sanzione pecuniaria. L’impostazione predetta è avvalorata dalla possibilità di sanare le lacune del contratto di avvalimento, istituto che permette di integrare i requisiti di ammissione alla gara mediante il ricorso a un operatore che assume una responsabilità verso il committente (mentre il sub-appalto è una modalità esecutiva della prestazione mediante affidamenti di parti di essa a terzi, i quali intervengono nella fase esecutiva e il soggetto responsabile è unicamente l’appaltatore). Se, dunque, sono consentite specificazioni e integrazioni sul rapporto instaurato con l’impresa ausiliaria, a maggior ragione si devono ammettere delucidazioni e chiarimenti sui soggetti subappaltatori» (Tar Lombardia Brescia 29 dicembre 2016, n. 1790).
Si segnala inoltre la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 8 marzo 2017, n. 328 e Sent. 17 marzo 2017, n. 395) secondo la qualel'indicazione del subappaltatore (a differenza di quanto avviene per l'ausiliario e per il raggruppamento temporaneo di imprese) non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e concorrente che lo indica.
Nel caso di specie, appare dunque necessario, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione.
E’ inoltre legittimo l’operato della S.A. che ha consentito il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
- è da ritenere ammissibile il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori;
- nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2017
Il Segretario Maria Esposito
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