In caso di lavori edili svolti nelle parti comuni di un condominio, l'amministratore condominiale deve assolvere agli obblighi del committente in materia di sicurezza del lavoro.
Sentenza Cassazione n. 43452/2017
A causa della morte di un operaio dovuto alla caduta dal terrazzo di un condominio, la presente sentenza condanna l'amministratore del condominio per aver commissionato i lavori in oggetto e non aver ottemperato a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza, in particolar modo "per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori scelti in relazione ai lavori affidati" e non aver predisposto il documento sulla valutazione dei rischi indicante le misure di sicurezza da adottare.
i reati contestati nella sentenza sono i seguenti:
D. Lgs 81/08 (testo unico sicurezza)
art. 90, comma 1
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro
art. 90, comma 9 lett. a
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva86, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
art. 26, comma 3
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito,
nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento.
In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo
o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto.
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