SENTENZA, L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E' DA CONSIDERARSI COME COMMITTENTE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI.
Data: 31/10/2017
Argomento: Sicurezza


In caso di lavori edili svolti nelle parti comuni di un condominio, l'amministratore condominiale deve assolvere agli obblighi del committente in materia di sicurezza del lavoro.

Sentenza Cassazione n. 43452/2017

A causa della morte di un operaio dovuto alla caduta dal terrazzo di un condominio, la presente sentenza condanna l'amministratore del condominio per aver commissionato i lavori in oggetto e non aver ottemperato a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza, in particolar modo "per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori scelti in relazione ai lavori affidati" e non aver predisposto il documento sulla valutazione dei rischi indicante le misure di sicurezza da adottare.

i reati contestati nella sentenza sono i seguenti:

D. Lgs 81/08 (testo unico sicurezza)

 

art. 90, comma 1

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro

 

art. 90, comma 9 lett. a

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva86, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

 

art. 26, comma 3

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

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