ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER NON AVER INDICATO GLI ONERI DI SICUREZZA NEI SETTORI SPECIALI.
Data: 21/11/2017
Argomento: Procedure di gara


Sentenza TAR Bari - In assenza di una specifica clausola del bando ... è illegittima l’esclusione del concorrente che non ha indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, senza che sia stato attivato il soccorso istruttorio

Fonte: Giustizia-amministrativa.it

Omessa indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti nei settori speciali

Tar Bari, sez. II, 14 novembre 2017, n. 1161

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Oneri di sicurezza – Omessa indicazione - Appalto in settori speciali – Soccorso istruttorio – Mancanza - Illegittimità – Fattispecie.  

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 In assenza di una specifica clausola del bando che espliciti l’onere dichiarativo e di dubbi in ordine all’applicabilità ad un appalto in settori speciali del disposto dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è illegittima l’esclusione del concorrente che non ha indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, senza che sia stato attivato il soccorso istruttorio (1).

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(1) Ha chiarito il Tar che rispetto agli effetti della previsione di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la giurisprudenza si è divisa tra chi ritiene che tale previsione espressa giustifichi l’automatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la specifica voce di costo nell’offerta (Tar Napoli, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358Tar Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166Cons. St., sez. V, ord., 15 dicembre 2016, n. 5582) e chi invece sostiene che, nell’ipotesi in cui gli atti di gara non contengano l’espressa menzione di tale obbligo e della sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza e in cui non siano adombrati dubbi sulla congruità dell’offerta, neppure l’art. 95, comma 10, serva a superare i rilievi ripetutamente sollevati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e ribaditi, da ultimo, nelle ordinanze della sezione sesta, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16, che richiamano i principi espressi nella precedente sentenza della stessa sezione 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo (Tar Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611Tar Lazio, sez. I bis, 15 giugno 2017, n. 7042, nonché la delibera dell’ANAC 11 gennaio 2017, n. 2).  

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