ATTREZZATURE, E' SCADUTO IL 12 MARZO L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI.
Data: 13/03/2018
Argomento: Sicurezza


In base all'accordo stato regioni del 22/02/2012 gli operatori già in possesso di attestato di formazione alla data di entrata in vigore di detto accordo devono rinnovare l'abilitazione entro il 12 marzo 2012.

l'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Le attrezzature indicate nell'accordo sono:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;

b) Gru a torre;

c) Gru mobile;

d) Gru per autocarro;

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);

f) Trattori agricoli o forestali;

g) Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);

h) Pompa per calcestruzzo.

L'accordo indica che l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato e il corso di aggiornamento deve avere durata minima di 4 ore.

Per chi alla data di entrata in vigore del predetto accordo era già in possesso di attestato di abilitazione la normativa, tramite l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, fissa in anni 5 la validita' di tali attestati.

Quindi, considerato che l'accordo del 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il 12 marzo 2013 i 5 anni di validita' degli attestati scadono il 12 marzo 2018.







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