DAL 1° LUGLIO 2018 STIPENDI SOLO SE TRACCIATI.
Data: 22/06/2018
Argomento: Sicurezza


dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione solo attraverso bonifici e assegni.

TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DAL 1° LUGLIO 2018:

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa per mezzo di denaro contante, ma soltanto attraverso le seguenti modalità:

  • bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore
  • strumenti di pagamento elettronico
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore
L’obbligo riguarda:
  • i rapporti di lavoro subordinato,
  • le collaborazioni coordinate e continuative,
  • i contratti di lavoro istaurati dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi i rapporti di lavoro intrattenuti con:
  • dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,
  • lavoratori domestici.

Altra disposizione della stessa norma prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione ma solo attestazione dell’adempimento dell’obbligo di consegna della stessa busta paga.

SANZIONI: Al datore di lavoro o committente che viola il dettato della norma in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000.







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