SBLOCCACANTIERI, REQUISITI S.O.A: VALIDI GLI ULTIMI 15 ANNI.
Data: 05/06/2019
Argomento: Nuovo Codice Appalti


Riguardo l’attestazione SOA, a beneficio delle imprese per la dimostrazione dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi, è stata introdotta la possibilità di considerare un periodo di riferimento pari ai quindici anni.

Tra le diverse disposizioni previste dallo Sblocca Cantieri, all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti e' stata prevista l'estensione del periodo di attività documentabile ai quindici anni (e non più 10) antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Tale modifica è stata inserita all'art. 1, comma 1, lett. p), n. 3 del Decreto Sblocca Cantieri (Decreto Legge 32/2019)

Il tutto e' stato motivato nella relazione di presentazione dello sbloccacantieri, indicando la necessità di tenere conto della crisi economica e la conseguente impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Si attende tutt'ora la conversione in Legge del Decreto Sblocca Cantieri da parte del Governo.

riportiamo di seguito il comma in questione con la suddetta modifica:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici

comma 4: Gli organismi di cui al comma 1 (le SOA) attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

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