Gazz.Uff.: Istruzioni sugli annunci pubblicitari forme pensionistiche complementari
Data: 13/04/2007
Argomento: T.F.R. (liquidazione)


COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 - Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari. (GU n. 73 del 28-3-2007)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 

Istruzioni   sugli   annunci   pubblicitari   relativi   alle   forme
pensionistiche complementari.

                           LA COMMISSIONE
  Visto  l'art.  19, comma 2, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di
seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce alla COVIP il potere di
esercitare,  anche  mediante  l'emanazione di istruzioni di carattere
generale, la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari;
  Visto  l'art.  19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005 che
attribuisce  alla  COVIP  il  compito  di vigilare sulle modalita' di
pubblicita',  con  facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle
adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
  Visti   gli   articoli 18   e   seguenti  del  decreto  legislativo
6 settembre  2005,  n.  206 (di seguito: decreto n. 206/2005) recanti
disposizioni in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
  Visto  l'art.  23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito:
decreto  n.  262/2005),  recante  disposizioni  sui  procedimenti per
l'adozione  di  atti regolamentari e generali di competenza di talune
Autorita', tra cui anche la COVIP;
  Ritenuto  opportuno dettare ulteriori istruzioni, rispetto a quanto
previsto   nel  sopra  citato  decreto  n.  206/2005,  sugli  annunci
pubblicitari  inerenti le forme pensionistiche complementari vigilate
dalla  COVIP,  al  fine di garantire il rispetto da parte delle forme
medesime  dei  principi  di  trasparenza  e  correttezza  e  tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
  Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di   consultazione   degli  organismi  rappresentativi  dei  soggetti
vigilati,  dei  prestatori  dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta  in  essere dalla COVIP a partire dall'8 febbraio 2007 ai sensi
del sopra citato art. 23 del decreto n. 262/2005;

                             A d o t t a
                       le seguenti istruzioni:

Istruzioni   sugli   annunci   pubblicitari   relativi   alle   forme
pensionistiche complementari

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  seguenti  istruzioni  riguardano  gli  annunci pubblicitari
relativi  a  forme  pensionistiche  complementari  diffusi attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via telematica.
  2.   E'  «annuncio  pubblicitario»,  agli  effetti  delle  presenti
istruzioni,  ogni  messaggio contenente informazioni relative a forme
pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni.

      

                               Art. 2.
   Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari
  1.  Gli  annunci  pubblicitari  relativi  alle forme pensionistiche
complementari  devono  essere  facilmente individuabili come tali. Le
informazioni  contenute  negli annunci devono essere espresse in modo
chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quelle riportate nelle
note  informative,  negli  statuti  e regolamenti e, per i PIP, anche
nelle condizioni generali di contratto.
  2.  Il  messaggio  pubblicitario  trasmesso con l'annuncio non deve
essere  tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura
e i rischi delle forme pensionistiche complementari.
  3.  Nell'annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una
o   piu'  forme  pensionistiche  complementari  e  va  richiamata  la
necessita'  di leggere la nota informativa, lo statuto/regolamento e,
per   i   PIP,  anche  le  condizioni  generali  di  contratto  prima
dell'adesione.  Ogni  annuncio  deve  recare,  in  modo leggibile, la
seguente   avvertenza   «Messaggio   promozionale  riguardante  forme
pensionistiche  complementari  -  prima dell'adesione leggere le note
informative  e  gli  statuti/regolamenti»  (e,  per  i  PIP, anche le
condizioni generali di contratto).
  4.  L'avvertenza  di cui al comma precedente deve essere realizzata
con  caratteri di stampa tali da consentirne la facile lettura e, nel
caso   di   utilizzazione   di  strumenti  audiovisivi,  deve  essere
riprodotta in audio e risultare di agevole ascolto.
  5.  In  ogni  annuncio  pubblicitario  deve  essere  sinteticamente
indicato  come  e'  possibile  ottenere  ovvero  consultare  le  note
informative,   gli   statuti/regolamenti  e,  per  i  PIP,  anche  le
condizioni generali di contratto, ovvero deve essere almeno riportato
il  sito  Internet sul quale sono pubblicate le informazioni relative
alle forme pensionistiche complementari indicate.
  6. Espressioni quali «garanzia», «garantito» o termini analoghi che
inducono  a  ritenere  sussistente  il  diritto  dell'iscritto ad una
prestazione   certa   possono  essere  utilizzate  solo  se  sussiste
effettivamente un siffatto impegno giuridico.
  7.  Gli  annunci  pubblicitari  devono essere presentati in modo da
risultare  chiaramente  distinti  rispetto ai messaggi pubblicitari o
informativi  relativi  all'offerta  di  servizi  o  prodotti di altra
natura.

      

                               Art. 3.
       Illustrazione dei rendimenti conseguiti e di altri dati
  1. L'annuncio  pubblicitario che eventualmente riporti i rendimenti
conseguiti dalla forma pensionistica complementare deve:
    a) specificare l'arco temporale di riferimento per il calcolo del
rendimento.  L'arco  temporale  di  riferimento,  in  coerenza con la
natura   di   medio-lungo   periodo  dello  strumento  di  previdenza
complementare,  deve  essere  pari  a cinque anni e deve in ogni caso
risultare  prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. In sede di
prima  applicazione, il predetto arco temporale e' individuato in tre
anni  per  gli  annunci  diffusi nell'anno 2007 e in quattro anni per
quelli diffusi nell'anno 2008;
    b) indicare    la    linea    di   investimento   (comparto/fondo
interno/gestione  interna  separata/OICR), o combinazione predefinita
di  linee,  alla  quale  il  rendimento si riferisce, specificando il
relativo profilo di rischio;
    c) in  caso  di rendimenti riferiti a specifiche classi di quote,
indicare i relativi destinatari;
    d) rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli oneri
gravanti  indirettamente  sull'aderente, precisando, in ogni caso, se
detta rappresentazione includa o meno gli oneri fiscali;
    e) riportare  con  adeguata evidenza, tale da renderla facilmente
leggibile,    l'avvertenza    «I    rendimenti   passati   non   sono
necessariamente  indicativi  di  quelli  futuri».  L'avvertenza  deve
essere riprodotta anche negli annunci pubblicitari diffusi attraverso
strumenti audiovisivi ed essere di agevole lettura o ascolto da parte
dei destinatari.
  2.  Il  rendimento indicato deve essere quello medio annuo composto
del periodo preso a riferimento. In alternativa, puo' essere indicato
il  rendimento  riferito  a  ciascuno  degli  anni  considerati senza
annualizzare i rendimenti relativi ad eventuali frazioni di anno.
  3. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche,
studi  o  elaborazioni  di  dati, o comunque vi facciano riferimento,
devono indicarne le fonti.
  4. Eventuali rappresentazioni grafiche dei rendimenti devono essere
effettuate  in  modo  coerente  con  le modalita' di rappresentazione
utilizzate nelle note informative.

      

                               Art. 4.
         Comparazione tra forme pensionistiche complementari
  1.   L'eventuale   comparazione  di  diverse  forme  pensionistiche
complementari  o  linee  di investimento deve contenere l'indicazione
degli  elementi  di  raffronto  ed  i  dati  riportati  devono essere
pubblicamente disponibili.
  2.  La  comparazione  inerente  i rendimenti e' consentita solo tra
forme    o    linee    caratterizzate    da   analoghi   profili   di
rischio-rendimento.

      

                               Art. 5.
                Entrata in vigore e norma transitoria
  1.  Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2.  Le  presenti  istruzioni  entrano  in  vigore  il decimo giorno
successivo  alla  loro  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3.  Il  materiale  pubblicitario  gia'  prodotto e distribuito deve
essere   adeguato   alle  presenti  istruzioni  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore delle stesse.
    Roma, 21 marzo 2007
                                                Il presidente: Scimia

      

                                                             Allegato
                              RELAZIONE
    Il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n.  252 (di seguito:
decreto  n.  252/2005),  in  attuazione  della legge delega 23 agosto
2004,  n.  243,  ha  posto  in  essere  una complessiva riforma della
disciplina  della  previdenza  complementare  diretta, tra l'altro, a
realizzare  una sostanziale equiparazione tra le forme pensionistiche
complementari  e a promuovere un maggior grado di concorrenza tra gli
operatori del settore.
    In tale contesto, sono stati valorizzati i profili demandati alla
scelta  del  singolo,  specie per cio' che attiene all'individuazione
della  forma  pensionistica  cui  aderire, alla scelta della linea di
investimento  maggiormente  adeguata  alle proprie caratteristiche ed
esigenze  e  alle  determinazioni  in  ordine ad eventuali successivi
trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare.
    Il  necessario  corollario del maggior grado di concorrenza e del
conseguente   ampliamento   delle   opportunita'   di  scelta  per  i
destinatari  e'  dato  dall'armonizzazione  e  razionalizzazione  del
sistema  mediante  l'allineamento  delle varie forme pensionistiche a
regole  di  funzionamento uniformi, in attuazione al principio di cui
all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 1, della legge delega n. 243/2004
che,  in  un'ottica  di tutela rafforzata dei destinatari, impone «la
previa   omogeneizzazione   delle   stesse   [forme]  in  materia  di
trasparenza e tutela».
    Un  ruolo  essenziale nella fissazione di regole operative comuni
alle  varie  forme  e'  attributo  dal legislatore alla COVIP, tenuto
conto  del  principio fissato dall'art. 1, comma 2, lettera h), della
legge delega, di «perfezionare l'omogeneita' del sistema di vigilanza
sull'intero  settore della previdenza complementare» nei confronti di
tutte le forme pensionistiche previste dall'ordinamento.
    In  tale ambito, tenuto conto delle prerogative che il decreto n.
252/2005  assegna  alla  COVIP,  si  e'  reputato  opportuno  fornire
istruzioni  in materia di redazione degli annunci pubblicitari, volte
a  definire  regole  e  modalita'  operative  comuni a tutte le forme
pensionistiche  vigilate  dalla  COVIP, per garantire il rispetto dei
principi  di  chiarezza  e  correttezza  dell'informazione,  tutelare
l'adesione  consapevole  e  promuovere  la parita' competitiva tra le
diverse forme.
    Ferma  restando  l'applicazione alle diverse forme pensionistiche
complementari,  sia  individuali  sia  collettive, delle disposizioni
contenute  negli  articoli 18  e  seguenti  del  decreto  legislativo
6 settembre   2005,   n.  206  (c.d.  Codice  del  Consumo),  recanti
disposizioni  in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, si
e'  dunque  rilevata  l'opportunita'  di  dettare  regole integrative
rispetto  a  tale  complesso normativo, in ragione delle peculiarita'
proprie  dei  prodotti  pensionistici  e  della  rilevata esigenza di
prevedere   particolari   cautele  ed  avvertenze  nei  riguardi  dei
potenziali destinatari dei relativi annunci pubblicitari.
    Su  tale presupposto, le presenti Istruzioni costituiscono dunque
un'integrazione  delle  norme sopra citate e sono funzionali a meglio
definire,  con  riguardo al settore della previdenza complementare, i
principi  di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza dei messaggi
pubblicitari.
    Nella  redazione  delle  istruzioni  sono state, altresi', tenute
presenti le disposizioni in precedenza in vigore per le diverse forme
pensionistiche,  ed  in  particolare  le  disposizioni recate nel TUF
(decreto legislativo n. 58 del 1998) e nel Codice delle assicurazioni
private  (decreto  legislativo  n.  209  del  2005) e nelle normative
secondarie adottate dalle rispettive Autorita' di vigilanza.
    L'emanazione   delle   istruzioni   e'  stata  preceduta  da  una
consultazione  degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,
dei  prestatori  dei  servizi  finanziari  e dei consumatori, al fine
della  necessaria  rappresentazione delle esigenze del settore, tanto
sotto  il  profilo  dell'adeguatezza  e proporzionalita' delle regole
quanto   sotto   il   profilo  dell'impatto  operativo  sui  soggetti
interessati.
    Nel  complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunita'
della   sollecita   adozione   da   parte   della   COVIP  di  questo
provvedimento,  anche  al  fine  di  eliminare  possibili  incertezze
interpretative  circa  la  disciplina  di riferimento. Cio', anche in
considerazione del fatto che e' ragionevole attendersi, nella fase di
avvio dell'operativita' della riforma della previdenza complementare,
un piu' elevato utilizzo dello strumento pubblicitario per promuovere
adesioni alle forme pensionistiche complementari.
    Per  quel  che  concerne  le  specifiche  disposizioni,  l'art. 1
fornisce  la  definizione  di  annuncio  pubblicitario  al  quale  si
applicano le presenti istruzioni, intendendo come tale ogni messaggio
contenente    informazioni    relative    a    forme   pensionistiche
complementari,  al  fine  di  promuoverne  le  adesioni. E', inoltre,
precisato  che  le  regole  si  applicano  agli  annunci pubblicitari
diffusi  attraverso  qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, radio,
televisione,  ecc.), risultando indifferente il veicolo pubblicitario
prescelto.
    L'art.  2,  definisce  i  principi di chiarezza, correttezza, non
equivocita' e coerenza cui attenersi nella redazione dei messaggi, in
modo  da  non indurre in errore i destinatari degli stessi ed evitare
fraintendimenti  con  le informazioni fornite nelle note informative,
negli  statuti/regolamenti  e,  per  i  PIP,  anche  nelle condizioni
generali di contratto.
    E',  inoltre,  precisata, in tale articolo, l'avvertenza standard
che  i  messaggi  devono  recare  al  fine di richiamare l'attenzione
sull'importanza   di   leggere,   prima   dell'adesione,  i  predetti
documenti.   L'avvertenza  e'  altresi'  strutturata,  prevedendo  un
richiamo  nella  stessa al fatto che trattasi di pubblicita' inerente
forme    pensionistiche   complementari;   questo   nell'intento   di
distinguere  le  pubblicita'  inerenti  i  prodotti  previdenziali da
quelle  inerenti prodotti di altra natura. Sempre, con l'obiettivo di
pervenire  a  detta  netta  distinzione,  l'articolo prescrive che il
messaggio   risulti   chiaramente   distinto   rispetto  ai  messaggi
pubblicitari o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti
di altra natura.
    Per  completezza  informativa  nei  confronti  dei destinatari e'
fatto,  poi,  obbligo  di  specificare  nel messaggio promozionale le
modalita'  tramite  le quali e' possibile avere conoscenza delle note
informative,  degli  statuti  e regolamenti e, per i PIP, anche delle
condizioni  generali  di  contratto.  In alternativa, e' richiesto di
dare  indicazione dell'indirizzo Internet sul quale sono pubblicati i
predetti documenti.
    Infine,  precisazioni  sono contenute circa l'utilizzo di formule
atte  a  ritenere  sussistenti  forme  di garanzia, aspetto questo di
particolare  rilievo  ai  fini del giudizio di non ingannevolezza del
messaggio.
    Con  riferimento  alle  modalita' di illustrazione dei rendimenti
conseguiti,  l'art. 3 delle istruzioni chiarisce i criteri da seguire
per  la  redazione  dell'annuncio,  con  l'obiettivo di promuovere la
comparabilita'    delle    informazioni    contenute   nei   messaggi
promozionali,  evitare  informazioni  non coerenti con la natura e le
finalita'   dello   strumento   di  previdenza  complementare  ovvero
pregiudizievoli del principio della correttezza informativa.
    L'art.  4  prende  in  considerazione i messaggi comparativi e ne
delimita   l'utilizzo,   in   modo  da  garantire  l'omogeneita'  del
raffronto.
    Infine,  nell'art.  5,  sono  definiti i termini per l'entrata in
vigore  delle  istruzioni.  Al  riguardo,  e'  tenuto presente che il
provvedimento  interviene in un momento in cui risultano gia' avviate
campagne  pubblicitarie e, pertanto, prevede un'idonea tempistica per
la regolarizzazione del materiale pubblicitario.

      

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