Gazz.Uff.: Approvazione studi di settore su attivita' professionali
Data: 13/04/2007
Argomento: Liberi Professionisti


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 marzo 2007 - Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali. (GU n. 76 del 31-3-2007- Suppl. Ordinario n.90)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 20 marzo 2007 

Approvazione  degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore delle attivita' professionali.

                   IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
    a) Studio  di  settore  SK30U  Attivita'  di aerofotogrammetria e
cartografia,  codice  attivita'  74.20.3;  Altre  attivita' tecniche,
codice attivita' 74.20.D;
    b) Studio  di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore
SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
    c) Studio  di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore
SK24U)  -  Consulenze  fornite da agrotecnici e periti agrari, codice
attivita' 74.14.B;
    d) Studio  di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore
SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A;
    e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore
TK03U)  -  Attivita'  tecniche  svolte  da geometri, codice attivita'
74.20.A;
    f) Studio  di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore
TK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
    g) Studio  di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore
TK05U)  - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
74.12.A;  Servizi  forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
    h) Studio  di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore
TK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E;
    i) Studio  d  settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore
TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SK30U;
    - 2, per lo studio di settore TK23U;
    - 3, per lo studio di settore TK24U;
    - 4, per lo studio di settore TK25U;
    - 5, per lo studio di settore UK03U;
    - 6, per lo studio di settore UK04U;
    - 7, per lo studio di settore UK05U;
    - 8, per lo studio di settore UK18U;
    - 9, per lo studio di settore UK21U.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni, ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di
settore  si  applicano  altresi'  ai  contribuenti  esercenti  arti e
professioni,  ovvero  attivita'  d'impresa,  che  svolgono in maniera
secondaria   le  predette  attivita'  per  le  quali  abbiano  tenuto
annotazione   separata.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
professionali,  ovvero  di piu' attivita' d'impresa, per le quali non
e'  stata  tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si
intende  quella  da  cui  deriva,  nel periodo d'imposta, la maggiore
entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

      

                               Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed
UK18U,  approvati  con  il  presente decreto, applicabili per il solo
periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2006, sono oggetto di
monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche
della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della
legge  8 maggio  1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per
la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con
le ordinarie metodologie.
  2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2006 dichiarano
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   di  ammontare  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione   dei   predetti   studi   di   settore   non  sono
assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi  dell'art. 10 della legge
8 maggio  1998,  n.  146,  sulla  base dei maggiori compensi o ricavi
determinati  a seguito della applicazione degli studi che, al termine
della   fase   di   monitoraggio,   saranno   oggetto  di  definitiva
approvazione entro il 31 marzo 2008.
  3.  Gli  studi  elencati  nel comma 1 del presente decreto verranno
approvati  con  carattere  definitivo  sulla  base  del  monitoraggio
effettuato   utilizzando   i   dati  comunicati  con  i  modelli  per
l'applicazione  degli  studi di settore relativi al periodo d'imposta
2006   e   le  informazioni  derivanti  dall'attivita'  di  controllo
effettuata  dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della
Commissione  degli  Esperti  di cui al comma 1 del presente articolo.
Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno
valenza  ai  fini  dell'accertamento  anche  per  i periodi d'imposta
precedenti.

      

                               Art. 3.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano   nei  confronti  dei  contribuenti  che  hanno  dichiarato
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85,  comma 1,  esclusi  quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
  2. Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata
-   ai   fini   della   determinazione   del   limite  di  esclusione
dall'applicazione  degli studi di settore, di cui alla lettera b) del
comma 1,  i  ricavi  devono essere aumentati delle rimanenze finali e
diminuiti   delle   esistenze   iniziali   valutate  ai  sensi  degli
articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

      

                               Art. 4.
       Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
  1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi di settore TK23U, TK24U e TK25U e' stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi  di  settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante
della  dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005.
    2. L'individuazione    delle    variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  dello  studio  di  settore  SK30U e' stata effettuata
sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  questionario  SK30,
approvato  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
del 27 settembre 2005.
    3. L'individuazione    delle    variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore UK03U, UK04U, UK05U, UK18U,
UK21U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli studi di settore TK03U, TK04U, TK05U, TK18U,
TK21U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed
approvati  con  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle
Entrate   22 aprile   2005,   nonche'  sulla  base  degli  esiti  del
monitoraggio effettuato sugli stessi.

      

                               Art. 5.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   dello   studio   di  settore  sono  determinati
presuntivamente  i  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, ovvero i
ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti  dalle  lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art.
85.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui  all'art.  4  del  presente  decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1,
lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione
degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4
del  presente decreto devono essere considerati i componenti negativi
inerenti  l'esercizio  dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
  4.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

      

                               Art. 6.
Comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
                          studi di settore
  1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.

      

                               Art. 7.
     Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
  1. Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi
forniti  da  revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti
che  svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e
tributi)  e  TK17U (Attivita' tecniche svolte da periti industriali),
approvati  in  evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto
di  monitoraggio  da  parte  dell'Agenzia  delle Entrate anche per il
periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2006. Gli stessi studi
saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.

      

                               Art. 8.
      Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006,
gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della  geologia;  Attivita'  di  studio  geologico  e  di prospezione
geognostica  e  mineraria),  TK01U  (Attivita' degli studi notarili),
TK08U (Attivita' tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici
generici  convenzionati  o  meno  con  il  SSN; Studi di radiologia e
radioterapia;  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi
medici  e  poliambulatori  specialistici);  TK16U (Amministrazione di
condomini  e  gestione  di  beni  immobili  per  conto  terzi); TK19U
(Attivita'  professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attivita'
professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U
(Laboratori   di   Analisi  Cliniche);  UK21U  (Servizi  degli  studi
odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2007
                                              Il Vice Ministro: Visco




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