Gazz.Uff.: approvazione studi di settore su attivita' nel campo manifatture
Data: 13/04/2007
Argomento: Fisco


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 marzo 2007 - Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture. (GU n. 76 del 31-3-2007- Suppl. Ordinario n.90)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 20 marzo 2007 

Approvazione  degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore delle manifatture.

                   IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate
22 aprile   2005,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
  Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli studi di settore relativi alle
seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
    a) Studio  di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore
SD05U)  Produzione  di  carne  non  di  volatili  e di prodotti della
macellazione  (attivita'  dei  mattatoi),  codice  attivita' 15.11.0;
Produzione  di  carne  di  volatili,  conigli  e  prodotti della loro
macellazione,  codice  attivita' 15.12.0; Lavorazione e conservazione
di carne e di prodotti a base di carne, codice attivita' 15.13.0;
    b) Studio  di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore
SD11U)  Produzione di olio di oliva grezzo, codice attivita' 15.41.1;
Produzione  di  oli  grezzi da semi oleosi, codice attivita' 15.41.2;
Produzione  di  olio  di  oliva  raffinato, codice attivita' 15.42.1;
Produzione  di  olio  e  grassi da semi e da frutti oleosi raffinati,
codice attivita' 15.42.2;
    c) Studio  di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore
SD13U) Finissaggio dei tessili, codice attivita' 17.30.0;
    d) Studio  di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore
SD15U)  Trattamento  igienico  del  latte,  codice attivita' 15.51.1;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 15.51.2;
    e) Studio  di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore
SD17U)  Fabbricazione  di  altri  prodotti in gomma, codice attivita'
25.13.0;  Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie
plastiche,  codice  attivita' 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in
materie   plastiche,   codice  attivita'  25.22.0;  Fabbricazione  di
articoli in   plastica  per  l'edilizia,  codice  attivita'  25.23.0;
Fabbricazione   di   altri   articoli in  materie  plastiche,  codice
attivita' 25.24.0;
    f) Studio  di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore
SD23U) Laboratori di corniciai, codice attivita' 20.51.2;
    g) Studio  di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore
SD30U  e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami
e   rottami   metallici,   codice   attivita'   37.10.1;  Recupero  e
preparazione  per il riciclaggio di materiale plastico per produzione
di  materie  prime  plastiche,  resine  sintetiche,  codice attivita'
37.20.1;  Recupero  e  preparazione  per  il  riciclaggio dei rifiuti
solidi  urbani,  industriali  e  biomasse,  codice attivita' 37.20.2;
Commercio  all'ingrosso  di rottami e sottoprodotti della lavorazione
industriale    metallici,   codice   attivita'   51.57.1;   Commercio
all'ingrosso  di  altri  materiali  di recupero non metallici (vetro,
carta, cartoni, ecc.), codice attivita' 51.57.2;
    h) Studio  di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore
SD31U)  Fabbricazione  di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti
organici  tensioattivi,  codice  attivita'  24.51.1; Fabbricazione di
specialita'  chimiche  per  uso  domestico e per manutenzione, codice
attivita'  24.51.2;  Fabbricazione  di  profumi  e  cosmetici, codice
attivita'  24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
24.63.0.
  Gli  elementi  necessari  alla  definizione  presuntiva  dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore TD05U;
    - 2, per lo studio di settore TD11U;
    - 3, per lo studio di settore TD13U;
    - 4, per lo studio di settore TD15U;
    - 5, per lo studio di settore TD17U;
    - 6, per lo studio di settore TD23U;
    - 7, per lo studio di settore TD30U;
    - 8, per lo studio di settore TD31U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti  normali  degli  operatori  del  settore  ed  individua
altresi',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 14 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  tenuto  conto  di specifici indicatori di normalita'
economica    di   significativa   rilevanza,   ricavi,   compensi   e
corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle  caratteristiche  e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette
attivita'  per  le  quali  abbiano tenuto annotazione separata, fermo
restando  il  disposto  dell'art.  5.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  6.  Con  effetto  a  decorrere  dal  periodo di imposta in corso al
31 dicembre   2006,  per  lo  studio  di  settore  TD18U  (Ceramica),
approvato  in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, per gli studi
di  settore  TD20U  (Meccanica  leggera) e TD32U (Meccanica pesante),
approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonche' per lo
studio  di  settore  TD35U  (Editoria),  approvato  con  decreto  del
5 aprile  2006,  e'  stato  effettuato l'aggiornamento del fattore di
adattamento  le cui modalita' applicative sono specificate nelle note
tecniche  e  metodologiche  (allegato  n.  9 per lo studio di settore
TD18U,  allegato  n.  10  per  gli  studi  di  settore TD20U e TD32U,
allegato n. 11 per lo studio di settore TD35U).
  7.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto si
applicano,   ai  fini  dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

      

                               Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1.  Lo  studio  di  settore  TD13U,  approvato in evoluzione con il
presente   decreto,  per  il  solo  periodo  d'imposta  in  corso  al
31 dicembre  2006,  e'  oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia
delle Entrate, che si avvale anche del parere della Commissione degli
Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  per  la  selezione  delle
posizioni  soggettive  da  sottoporre  a  controllo  con le ordinarie
metodologie.
  2.  I  contribuenti  che, per il periodo d'imposta 2006, dichiarano
ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1996,  n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione
di  quelli  previsti  dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non
inferiore  a  quello risultante dall'applicazione del predetto studio
di   settore,  non  sono  assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi
dell'art.  10  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, sulla base dei
maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.

      

                               Art. 3.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  l'annotazione  separata,  se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.

      

                               Art. 4.
                       Variabili delle imprese
  1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli  studi  di  settore TD05U, TD11U, TD13U, TD15U,
TD23U,  TD31U, approvati con il presente decreto, e' stata effettuata
sulla  base  delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli
per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli  studi  di  settore  SD05U,  SD11U, SD13U, SD15U, SD23U, SD31U,
costituenti   parte  integrante  della  dichiarazione  Unico  2005  e
approvati  con  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle
Entrate del 22 aprile 2005.
  2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per
l'applicazione  degli studi di settore TD17U e TD30U approvati con il
presente  decreto  e'  stata effettuata sulla base delle informazioni
rispettivamente  contenute  nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore SD17U,
SD30U  e SM26U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico
2005  e  approvati  con  il  provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle   Entrate  del  22 aprile  2005,  nonche'  sulla  scorta  delle
informazioni  contenute nei questionari ESD17 ed ESD30, approvati con
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   Entrate  del
27 settembre 2005.

      

                               Art. 5.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione  di  quelli  previsti  dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo.
  2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1,
lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione
degli  importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 4
del  decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti
l'esercizio   dell'attivita'   anche   se  non  dedotti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi.
  3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

      

                               Art. 6.
Comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
                          studi di settore
  1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.

      

                               Art. 7.
     Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
  1.  Gli  studi  di settore TD07A (Calzetteria), TD07B (Maglieria) e
TD08U   (Calzaturiero),  approvati  in  evoluzione  con  decreto  del
24 marzo   2005,   nonche'   gli   studi   TD14U  (Tessile)  e  TD33U
(Oreficeria),  approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006,
sono  oggetto  di  monitoraggio  da  parte dell'Agenzia delle Entrate
anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

      

                               Art. 8.
      Approvazione definitiva degli studi di settore monitorati
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006,
gli  studi di settore TD06U (Ricami), TD10B (Biancheria per la casa),
approvati in applicazione monitorata con decreto del 24 marzo 2005, e
lo  studio  di settore TD21U (Occhialeria), approvato in applicazione
monitorata  con  decreto  del  5 aprile  2006,  sono approvati in via
definitiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2007
                                              Il Vice Ministro: Visco

      

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