In un interpello l'agenzia chiarisce che l'iva al 4% va applicata pure nel caso di lavori in condomini e anche se ad essere agevolati dalle opere siano soggetti non portatori di handicap
L'agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 3 oggetto: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche
Chiarisce quanto segue:
Il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che
siano assoggettate all'aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta di
un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento
degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati".
Le barriere architettoniche qui in discussione sono quelle descritte dall'articolo 2
del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo dell'articolo 1 della citata legge, ai sensi del
quale sono tali:
"
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o
impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e
la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".
La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E chiarisce che l'aliquota IVA del 4 per
cento prevista dal numero 31) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, applicabile
alle cessioni dei beni ivi previsti (i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore,
servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie), è un'agevolazione oggettiva. Ciò in
quanto la finalità della norma è "...agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le
loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i
limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza
condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia
il soggetto portatore di handicap....Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la
portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto
ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente.. In tale ottica,
l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione
del bene, anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una
scuola o simili ... nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate
dalla normativa" (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).
Analoghe considerazioni si ritengono valide ai fini dell'individuazione della
portata del numero 41-ter) della citata Tabella in relazione alle "prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche".
La norma in esame di fatto completa la previsione del numero 31),
prima commentato, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto e pertanto il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata
applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che
allo status di invalidità del soggetto acquirente.
In linea con quanto già dalla scrivente affermato nella risoluzione n. 70/E del
2012, si ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o
all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA
ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche
indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.
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