TUTTO IL SUPER BONUS 110% COMMA PER COMMA.
Data: 24/06/2020
Argomento: Agevolazioni


Analizziamo l'articolo che regola la detrazione fiscale del 110% per interventi relativi al Sismabonus e all'Ecobonus, in attesa della conversione in Legge del decreto rilancio.

Gli ormai noti Ecobonus e Sismabonus al 110% sono regolati dal Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) e precisamente dall'art. 119.

L'art. 121, sempre dello stesso Decreto, disciplina la tematica della cessione del credito d'imposta ad altri soggetti tra cui le banche.

Si aspetta attualmente la conversione in Legge del predetto Decreto che dovrebbe apportare alcune modifiche alle disposizioni attuali, si attendono inoltre Decreti Attuativi e Provvedimenti da parte degli organi competenti, al fine di regolare l'iter procedurale del tutto.

Precisiamo che l'Ecobonus e il Sismabonus consentono di recuperare le spese sostenute per il miglioramento energentico o statico di un edificio sotto forma di detrazione fiscale da usufruire in 5 anni, oppure trasformandolo in credito di imposta cedibile alla ditta che effettua i lavori sottoforma di sconto in fattura o cedibile ad altri soggetti tra cui le banche.

La ditta che esegue i lavori e anticipa l'importo dovuto tramite sconto in fattura potra' poi recuperare quanto anticipato sotto forma di detrazione fiscali da usufruire sempre in 5 quote annuali o trasformarlo in credito di imposta cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

La presente guida risulta molto utile come riferimento normativo sulle varie disposizioni in materia.

Essendo incentivi già esistenti, il decreto rilancio nell'apportare le direttive sull'argomento fa spesso riferimento alla normativa già esistente che sarebbe il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013. (di seguito denominato D.L 63/2013)

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ANALIZZIAMO COMMA PER COMMA L'ARTICOLO 119 DEL DECRETO RILANCIO CHE HA AUMENTATO LA DETRAZIONE FISCALE PER L'ECO E SISMABONUS AL 110%

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (DECRETO RILANCIO)
(GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Comma 1: (interventi principali inerenti l'Ecobonus)
Il primo comma fissa la detrazione per gli intervent relativi all'Ecobonus al 110% facendo riferimento all'art. 14 del D.L. 63/2013, indica il periodo di applicazione di tali incentivi (dal 1 luglio 2020 al 31 dic. 2021) anche se si presume che in fase di conversione in legge la scadenza del 31/12/2021 verrà prorogata, indica che la detrazione fiscale dell'intero importo speso dovrà essere recuperata nell'arco di 5 anni e stabilisce i tre principali interventi relativi all'Ecobonus che consentono di ottenere la detrazione fiscale al 110%, indicate nelle successive tre lettere dello stesso comma:

Comma 1 lett. a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. (in pratica realizzazione di rivestimento a cappotto e coibentazione dei tetti o delle terrazze). Il limite di spesa è di 60.000 per ogni unità immobiliare costituente l'edificio e i materiali utilizzati devono rispettare determinati criteri previsti dal decreto del ministero dell'Ambiente dell'11/10/2017.

Comma 1 lett. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici (questi interventi riguardano gli edifici con più unità abitative, tipo condomini, e possono essere sostituiti gli impianti autonomi delle singole unità abitative o l'impianto centralizzato con gli impianti sopra indicati). Gli impianti anzidetti possono essere abbinati ad impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. Il limite di spesa è di € 30.000 per ogni unità abitativa.

Comma 1 lett. c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ibridi o geotermici (questi interventi riguardano gli edifici unifamiliari e non le singole unita' abitative dei condomini). Gli impianti anzidetti possono anche essere abbinati ad impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. Il limite di spesa è di € 30.000.

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Comma 2) (altri interventi relativi all'ecobonus che possono usufruire del credito d'imposta, condizionati all'esecuzione congiunta di almeno uno degli interventi di cui al comma 1)

Il comma 2 indica quali sono gli ALTRI interventi di efficientamento energetico (ecobonus) che usufruiscono della detrazione del 110% MA SOLO A CONDIZIONE CHE SIANO ESEGUITI CONGIUNTAMENTE AD ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1.

Il comma fa riferimento agli interventi di efficientamento energetico indicati nell'art. 14 del D.L. 63/2013 nei limiti di spesa gia' previsti. Tali interventi sono:

- schermature solari (di cui all'allegato M del D.Lgs 311/06)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (questa dicitura riportata al comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. 63/2013 va analizzata attentamente in quanto sembra che vada in contrasto con gli interventi indicati al comma 1)
- sostituzione di finestre comprensive di infissi (art.1, comma 345, legge 296/06, indicato nell'art. 14 del D.L.63/2013)
- collocazione pannelli solari (art.1, comma 346, legge 296/06, indicato nell'art. 14 del D.L.63/2013)

(Ricordiamo che per le opere indicate nel presente comma, si può usufruire della detrazione fiscale al 110% solo se eseguite congiuntamente ad uno degli interventi indicati nel comma 1)

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Comma 3) (innalzamento di due classi nell'APE)
Il comma 3 indica che gli interventi dei commi precedenti devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti attuativi indicati al comma 3-ter del D.L.63/2013 e devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di pannelli fotovoltaici il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato APE.

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Comma 4) (Sismabonus)
il comma 4 indica gli interventi relativi al Sismabonus al 110% (miglioramento statico degli edifici), fa riferimento ai commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013 e stabilisce che non va applicato agli edifici ubicati in zona sismica 4. Nel secondo periodo viene indicato che in caso di cessione del credito ad un impresa di assicurazione e contestuale sipula di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi la detrazione relativa al costo della polizza spetta nella misura del 90% (rif. art.15, comma 1 lett. f-bis DPR 917/86)

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comma 5) (pannelli fotovoltaici)
il comma 5 tratta i pannelli fotovoltaici indicando su quali tipi di edifici possono essere collocati e la potenza sia nominale che totale in relazione al tipo di edificio o di intervento. Il comma indica che anch'essi sono soggetti al 110% di detrazione, il periodo per cui è valido l'incentivo (dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021), che la detrazione di imposta deve essere recuperata nell'arco di 5 anni e dispone che L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DOVRA' ESSERE ESEGUITA CONGIUNTAMENTE AD UNO DEGLI INTERVENTI DI CUI AI COMMI 1 O 4 (quindi gli impianti fotovoltaici si potranno installare solo se di realizza l'isolamento termico, o si sostituisce l'impianto di riscaldamento o se si effettuano interventi di miglioramento strutturale)

Comma 6)
il comma 6 indica che la detrazione per i fotovoltaici è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici e stabilisce i limiti di spesa;

comma 7)
il comma 7 specifica che la detrazione per i fotovoltaici e i sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE (Gestori Servizi Energetici) dell'energeia non autoconsumata in sito e che la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici.

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Comma 8) (ricarica veicoli elettrici)
il comma 8 tratta l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempre con detrazione al 110% e sempre da ripartire in cinque quote annuali, MA SOLO A CONDIZIONE CHE SIANO ESEGUITI CONGIUNTAMENTE AD ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 (isolamento termico o sostituzione di impianto di riscaldamento)

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comma 9) (chi puo' usufruire del superbonus)
il comma 9 stabilisce chi può usufruire del superbonus al 110%,
1) i condomini;
2) le persone fisiche (purchè non siano ditte)
3) gli istituti autonomi case popolari
4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

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comma 10) (vincolo prima casa)
il comma 10 parla del vincolo per gli interventi inerenti l'ecobonus da effettuarsi solo su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Sempre che questo comma non sia soppresso in fase di conversione in legge del decreto, sono vincolati alla prima casa solo gli interventi relativi ai commi da 1 a 3 (quindi ecobonus) e non interventi di miglioramento statico (Sismabonus) e interessa solo gli edifici unifamiliari, quindi non vincola gli edifici in condominio o plurifamiliari.

Comma 11) (visto di conformita')
il comma 11 parla del visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nel caso in cui si opti per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura. Il visto di conformità è rilasciato dai Dottori Commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro tutti iscritti ai rispettivi albi e da altri soggetti specificati nei riferimenti normativi indicati nel presente comma.

comma 12) (comunicazione dati relativi alla cessione del credito o sconto in fattura)
il comma 12 dice che i dati relativi alla cessione del credito d'imposta devono essere comunicati esclusivamente per via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. (entrato in vigore il 19/05/2020, alla data di oggi "23/06/2020" non è uscito nessun provvedimento, ma si pensa che l'agenzia delle Entrate aspetti la conversione in Legge del presente decreto prima di pronunciarsi in merito.)

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comma 13) (asseverazioni o attestazioni dei professionisti)
il comma 13 stabilisce quali sono gli incarichi dei professionisti nel caso si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Il comma si divide in due lettere: lett.a) per ecobonus e lett.b) per sismabonus.

comma 13 lett. a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo (ecobonus) i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi (comma 3-ter, art. 14 D.L. 63/2013) e la congruieta' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dovrà essere trasmessa per via telematica all'ENEA. Si aspetta Decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;

comma 13 lett. b) per gli interventi di cui al comma 4 (sismabonus) l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

(nb. sia il comma 11 che il comma 13 definiscono gli incarichi dei rispettivi professionisti ai fini del presente articolo, però specificano solamente "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121", non vengono indicate le disposizioni procedurali nel caso in cui il committente voglia usuifruire direttamente delle detrazioni fiscali)

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comma 14) (polizza di assicurazione dei professionisti)
il comma 14 indica che i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni devono stipulare una polizza di di assicurazione di responsabilita' civile con massimale adeguato al numero delle asseverazioni o attestazioni rilasciate e agli importi degli interventi e comunque non inferiore a 500mila euro. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione e' il Ministero dello sviluppo economico.

comma 15) (spese accessorie detraibili)
il comma 15 indica che rientrano tra le spese detraibili, il rilascio dell'APE, delle asseverazioni e attestazioni per l'ecobonus e il sismabonus e il visto di conformita' che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

comma 16) il comma 16 indica gli oneri derivanti dal presente articolo e la valutazione degli stessi.

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ARTICOLO 121 DECRETO RILANCIO

l'articolo 121 dello stesso decreto stabilisce le modalità di Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto o in credito d'imposta cedibile.Indica per quali interventi e' ammessa la cessione del credito, chi sono gli organi addetti al controllo e quali sono le sanzioni per chi non rispetta quanto stabilito.

Restiamo disponibili per qualsiasi richiesta di chiarimento o per varie considerazioni al nostro recapito telefonico 0923.944325 negli orari di ufficio. (Nairo Srls)







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