DELIBERA AUTORITY in merito ai requisiti richiesti in fase di gara e alla data del sopralluogo
Data: 14/04/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n.  39 dell’8-02-2007

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio HIRAM – Pubblico Incanto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici amministrativi, delle aree archeologiche e zone tecniche di pertinenza della Soprintendenza Archeologica di Pompei (NA).



La Soprintendenza Archeologica di Pompei (NA), poneva a gara il bando per l’affidamento di servizi in oggetto.

In data 11.01.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la  quale il Consorzio HIRAM, lamenta presunte illegittimità nel bando di gara, lesive della libera concorrenza e discriminanti, nonchè nella procedura posta in essere dalla S.A. ai fini del sopralluogo e della consegna della documentazione di gara. 

In particolare, nell’ambito dei  requisiti di partecipazione richiesti, veniva contestato:

1. in violazione dell’art. 41 D.lgs n. 163/2006, in materia di capacità economico e finanziaria, la richiesta di un fatturato complessivo triennale non inferiore al valore dell’appalto;

2. la richiesta di aver espletato servizi analoghi, per un importo globale non inferiore al 30 per cento dell’importo a base di gara, in aree archeologiche e monumentali;

3. la fissazione di un termine obbligatorio per l’effettuazione del sopralluogo;

4. la fissazione di un termine per il ritiro della documentazione di gara e la omessa consegna di detta documentazione da parte della stazione appaltante all’atto del sopralluogo.



Il Consiglio, dopo le opportune considerazioni


a ritenuto che:

-         il requisito di aver effettuato nel triennio servizi analoghi in aree archeologiche e/o monumentali per un importo globale non inferiore al 30 per cento dell’importo a base di gara, restringe la concorrenza e risulta limitativo del mercato;

-         in caso di associazione temporanea di imprese, la quota percentuale di requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale richiesta, rispettivamente, alla mandataria ed alle imprese mandanti, non può essere superiore al 60 per cento per la mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;

-         la procedura posta in essere dalla S.A. ai fini del sopralluogo e della consegna della documentazione di gara è conforme ai principi stabiliti dalla normativa di settore.








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