SISMABONUS 110% - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI FINI ANTISISMICI. SI PUO' FARE?
Data: 29/09/2020
Argomento: Agevolazioni


Ripercorriamo l'iter normativo che tratta l'argomento.

SISMABONUS - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 34/E del 27 aprile 2018 chiarisce che le opere di demolizione e ricostruzione secondo le norme antisismiche RIENTRANO nelle agevolazioni fiscali in vigore a condizione che vengano indicati come opere di ristrutturazione edilizia e NON di nuova costruzione.

Per meglio comprendere come la normativa ci consente di detrarre al 110% gli interventi di demolizione e ricostruzione analizziamo a ritroso il tutto.

L'art. 119 comma 4 del decreto rilancio (DL 34/20) aumenta al 110% le detrazioni fiscali degli interventi di cui ai comma da 1bis a 1septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013 (sismabonus)

Il primo di quest'ultimi comma, l' 1bis dell'art. 16 del D.L. 63/2013 indica come opere detraibili fino all'importo di 96.000 euro per unita' immobiliare, gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lett. i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.Lgs 917/86) che sono le opere relative al miglioramento statico degli edifici (sismabonus)

In relazione a quanto illustrato, la risoluzione del 24/04/2018 n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate, in merito al quesito se un intervento di demolizione e ricostruzione possa rientrare nelle agevolazioni fiscali del sismabonus, prende in esame un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n. 27/2018,) e risponde, in questo modo:

"Gli interventi di demolizione e ricostruzione (che rispettano la medesima sagoma degli edifici preesistenti), progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentano una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”.

(Abbiamo illustrato prima come gli interventi rientranti fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR in base a quanto stabilito dal decreto rilancio possono usufruire del sismabonus al 110%)

L'agenzia delle Entrate, sempre nella medesima risoluzione, precisa inoltre che:

"gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione di cui al citato art.16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, semprechè concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e NON un intervento di nuova costruzione."

 







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