Gazz.Uff.: Approvazione indicatori di normalita' economica per individuazione ricavi, compensi ecc...
Data: 15/04/2007
Argomento: Fisco


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 20 marzo 2007 - Approvazione di specifici indicatori di normalita' economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. (GU n. 76 del 31-3-2007- Suppl. Ordinario n.90)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007

Approvazione  di specifici indicatori di normalita' economica, idonei
all'individuazione  di  ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta.

                   IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 62-sexies del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993,
che  disciplina  l'attivita'  di  accertamento fondata sugli studi di
settore;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  l'art.  10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
  Visto  l'art.  14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
il regime fiscale delle attivita' marginali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  l'art.  1,  comma 14,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Approvazione degli indicatori di normalita' economica
    1. Gli   specifici   indicatori   di   normalita'  economica,  di
significativa   rilevanza,  idonei  alla  individuazione  di  ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione  alle  caratteristiche e alle condizioni di esercizio della
specifica  attivita'  svolta,  previsti  dall'art. 1, comma 14, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, sono approvati nei termini di cui ai
successivi articoli 2 e 3.

     

                               Art. 2.
Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di impresa
    1. Gli   specifici  indicatori  di  normalita'  economica  per  i
contribuenti   esercenti   attivita'   di   impresa  cui  si  rendono
applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
    a) rapporto   tra   costi   di  disponibilita'  dei  beni  mobili
strumentali e valore degli stessi;
    b) rotazione del magazzino;
    c) durata delle scorte;
    d) valore aggiunto per addetto;
    e) redditivita' dei beni mobili strumentali.
  2.   Gli   specifici  indicatori  di  normalita'  economica  per  i
contribuenti  che  esercitano  due o piu' attivita' di impresa ovvero
una  o piu' attivita' di impresa in diverse unita' di produzione o di
vendita,  cui  si  rendono applicabili gli studi di settore secondo i
criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti:
    a) valore aggiunto per addetto;
    b) redditivita' dei beni strumentali mobili.
  3.  La  definizione  degli indicatori di cui ai precedenti commi, i
criteri  seguiti  per  la  relativa  elaborazione  e  le modalita' di
applicazione  degli  stessi  sono  descritte  nella Nota metodologica
contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.

     

                               Art. 3.
Indicatori  applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di lavoro
                              autonomo
    1. Gli   specifici  indicatori  di  normalita'  economica  per  i
contribuenti  esercenti  attivita'  di lavoro autonomo cui si rendono
applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
    a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore
degli stessi;
    b) resa oraria per addetto;
    c) resa oraria del professionista.
  2.  La  definizione  degli  indicatori di cui al comma 1, i criteri
seguiti  per  la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione
degli stessi sono descritte nella Nota
  metodologica contenuta nell'Allegato 2 al presente decreto.

     

                               Art. 4.
Determinazione  dei  ricavi  e  compensi  derivanti dall'applicazione
              degli indicatori di normalita' economica
    1. Gli  indicatori  di  normalita'  economica,  approvati  con il
presente  decreto, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o
compensi  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore di cui
all'art.  62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con  modificazioni  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia ai fini
degli  accertamenti  di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146,  che  ai  fini  dell'adeguamento  alle risultanze degli studi di
settore,  previsto  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
  2.  Gli  indicatori  di  normalita'  economica,  approvati  con  il
presente  decreto, sono altresi' utilizzati per la determinazione dei
ricavi  o  compensi  minimi  di  riferimento di cui all'art. 14 della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, dopo aver normalizzato la posizione
del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 14.

     

                               Art. 5.
                   Ambito applicativo e decorrenza
    1. Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto si applicano,
con  effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con
riferimento  agli  studi di settore in vigore per il medesimo periodo
d'imposta,  fino  alla  revisione  degli  studi che tenga conto degli
indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge
8 maggio 1998, n. 146.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2007
                                              Il Vice Ministro: Visco

     



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