SUPERBONUS: GLI AGGIORNAMENTI ALL'ART. 119 EFFETTUATI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO
Data: 07/10/2020
Argomento: Agevolazioni


Indichiamo i commi aggiunti dal Decreto Agosto all'art. 119 dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio (DL. 34/2020)

MODIFICHE GIA' ATTUATIVE

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Comma 6 art. 80 Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto):

6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al pubblico».

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Articolo 63 Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) :

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

«9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

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In sede di conversione in Legge del Decreto Agosto (non ancora avvenuta alla data odierna 07/10/2020) saranno aggiunti all'art. 119 i seguenti due commi:

“comma 1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

"comma 13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.







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