ASSEVERAZIONE TARDIVA PER SISMABONUS ACQUISTI, SPETTA L'AGEVOLAZIONE?
Data: 27/11/2020
Argomento: Agevolazioni


L'Agenzia delle entrate chiarisce che, chi ha presentato richiesta di costruire prima del 1 maggio 2019 senza asseverazione puo' usufruire dell'agevolazione.

Il presente caso riguarda esclusivamente gli interventi realizzati ai fini del comma 1septies dell'art. 16 del DL 63/2013, che chiameremo in questo articolo "sismabonus acquisti", comma che consente agli acquirenti di immobili  oggetto di demolizione, ricostruzione, da parte di imprese di costruzioni, al fine di ridurre il rischio sismico e nella condizione che l'acquisto sia effettuato entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori o entro il termine di scadenza dell'agevolazione, di poter usufruire dell'agevolazione corrispondente allo sconto del prezzo di acquisto fino all'importo complessivo fino a 96.000 euro.

Per chiarire meglio il concetto esponiamo prima due considerazioni iniziali:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.58 del 28/02/2017 dispone all'art. 3 che ai fini dell'agevolazione del sismabonus va presentata contestualmente alla richiesta del permesso di costruire un asseverazione che attesti la riduzione del rischio sismico redatta secondo il modello B dello stesso decreto.

- l'art. 8 del DL n.34 del 30/04/2019 ha esteso alle zone sismiche 1 2 e 3 la possibilità agli acquirenti di poter usufruire dell'agevolazione ai sensi del sismabonus acquisti.

Nel caso specifico un impresa chiede all'Agenzia delle Entrate se gli interventi che si appresta a realizzare possono usufruire del superbonus acquisti, pur non avendo presentato l'asseverazione in quanto l'area di rischio dove si effettuano i lavori è stata ammessa al superbonus acquisti successivamente alla presentazione della richiesta di costruire.

L'Agenzia delle Entrate nel rispondere, prende in esame la nota 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e stabilisce quanto segue:

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Sulla base di quanto chiarito dalla nota sopra citata, deve, ritenersi, che, nel caso in esame, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies (superbonus acquisti) e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

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quindi, possono usufruire del sismabonus acquisti, gli acquirenti degli immobili realizzati ai sensi del comma 1septies, anche se non è stata presentata l'asseverazione prevista, nei casi in cui il permesso di costruire degli immobili sia stato presentato:

dopo il 1 gennaio 2017 e

prima del 1 maggio 2019

a condizione che si presenti l'asseverazione prima della data del rogito notarile.

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Questo vale solo per gli interventi realizzati ai senti del comma 1septies dell'art. 16 del DL 63/2013, per tutti gli altri interventi di sismabonus, pure per quelli del 110%, se non si presenta l'asseverazione contestualmente alla richiesta di costruire (anche se ora all'art. 3 del DM 58/2017 e' stata inserita la dicitura "e comunque prima dell'inizio dei lavori") non si ha diritto all'agevolazione.

VISIONA LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE n. 422

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Per completezza riportiamo per esteso il comma 1septies dell'art. 16 del DL 63/2013 che abbiamo chiamato in questo articolo sismabonus acquisiti:

1septies - qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.(...)"

Attualmente anche il comma 1septies fa parte degli interventi previsti dal superbonus al 110%







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