SUPERBONUS - ACCORPAMENTO MAGAZZINO CON ABITAZIONE. PERMESSI EDILIZI, APE ED ALTRO.
Data: 10/12/2020
Argomento: Agevolazioni


Chiarimenti dell'Agenzia sui requisiti per usufruire del superbonus 110% nel caso di accorpamento di un magazzino con un abitazione.

Nella risposta n. 562 del 27 nov. 2020, l'Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di interpello in merito ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3

nello specifico nell'interpello viene chiede se

- Si puo' fruire del cd. Superbonus del 110% per le spese sostenute per l'isolamento termico, il rifacimento del tetto e per la sostituzione degli infissi della pertinenza censita nella categoria C/2 che, al termine dei lavori, sarà accorpato all'immobile in categoria A/3 nonché per l'installazione sulla predetta pertinenza dell'impianto fotovoltaico, come intervento trainato, anche se, per tale lavoro, i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia;

- sia possibile fruire della detrazione del 65%, quale riqualificazione energetica, delle spese per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e l'installazione del nuovo impianto solare termico nell'immobile in categoria A/3, atteso i predetti interventi non comporterebbero una diminuzione di due classi energetiche dell'immobile;

L'agenzia risponde come segue:

- sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

- Che tutti gli edifici e in questo caso anche la pertinenza che successivamente sarà accorpata all'unita' abitativa, per poter usufruire del superbonus, devono essere dotati, prima degli interventi, di impianto di riscaldamento.

- che il superboonus al 110% non decade se il pagamento e' stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte dei redditi (TUIR) di cui al Dpr 917/86 che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dal citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese stesse perche' la circolare n. 24E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce a che ai fini del Superbonus, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di indicare i dati necessari ai fini dell'applicazione del Superbonus.

- che il miglioramento di due classi energetiche, richiesto dalla norma ai fini dell'applicazione del Superbonus, deve essere attestato per l'intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall'accorpamento dell'immobile in categoria C/2 all'immobile abitativo in categoria A/3.

SCARICA LA RISPOSTA N. 562 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE







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