SUPERBONUS - EDIFICIO AD USO PROMISCUO: ABITAZIONE E ATTIVITA' D'IMPRESA . SPETTA LA DETRAZIONE?
Data: 13/12/2020
Argomento: Agevolazioni


A seguito di risposta dell'Agenzia delle Entrate la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese realmente sostenute.

Risposta n. 570 del 09/12/2020 dell'agenzia delle Entrate

Oggetto: Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale ad uso "promiscuo" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

A seguito di istanza di interpello, viene posta all'agenzia delle entrate il seguente quesito:

In un abitazione unifamiliare, adibita in parte a bed and Breakfast, in cui si vogliono realizzare vari lavori che apporterebbero un miglioramento di due o più classi energetiche, si chiede se si può usuifruire della detrazione del 110 per cento prevista dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e cioè il superbonus.

L'agezia, per il caso specifico risponde che:

Ai sensi del comma 9, lettera B e del comma 10 dell'art. 119 del DL 34/2020 (decreto rilancio) , sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, per un numero massimo di 2 unità in caso di interventi di efficientamento energetico.

La definizione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» secondo la circolare 24E del 2020 riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR) e quindi il superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

− da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

− dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;

− dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).

Tale principio si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale) siano realizzati interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Ciò in quanto per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Quanto indicato in quest'ultimo periodo non sussiste per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL63/2013 e all'ecobonus 110% di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto rilancio.

Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.

Ne consegue che nel caso prospettato l'Istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.

SCARICA LA RISPOSTA 570/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4900