Inseriti nel portale Svilupposchede.it, i moduli, indicati dalla normativa, per effettuare le verifiche del possesso del Green pass a chi entra in cantiere.
SVILUPPOSCHEDE, INSERITI I MODULI PER IL GREEN PASS IN CANTIERE
Inseriti nel portale Svilupposchede.it, i moduli, indicati dalla normativa, per effettuare le verifiche del possesso del Green pass a chi entra in cantiere.
L'articolo 3 del decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, stabilisce, al comma 1, che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre che I datori di lavoro, definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle predette verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuino con atto formale i soggetti incaricati al controllo.
Documento con le modalità operative che costituisce anche atto formale dell'individuazione dei soggetti incaricati al controllo
e sono stati aggiornati:
con la trascrizione in epigrafe dell'avvenuto controllo del possesso del Green Pass
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Indichiamo di seguito, per estratto, cosa stabilisce l'art. 3 del D.L. 127/2021
- comma 1) Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2
- comma 2) La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni…
- comma 3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica…
- comma 4) I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2…
- comma 5) I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2…
- comma 6) I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
- comma 7) Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021