Gazz.Uff.: Limiti di ricavi o compensi per regime attivita' marginali
Data: 17/04/2007
Argomento: Fisco


AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 26 marzo 2007 - Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006). (GU n. 81 del 6-4-2007)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2007

Approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi  del  regime fiscale delle attivita' marginali (56 studi di
settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006).

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto
                              Dispone:
    1.  Sono  approvati,  nella  misura  indicata  nell'allegato 1, i
limiti  di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativi alle attivita' comprese nei 56
studi  di  settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006,
approvati  con  decreti  ministeriali  del  20 marzo 2007. I predetti
limiti,  determinati  sulla  base  della  nota tecnica e metodologica
contenuta  nell'allegato  2,  sono  utilizzati  al fine di verificare
l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
    2.  I  contribuenti  che  svolgono due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
    3.  I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili i 56 studi di
settore  approvati  con  decreti ministeriali del 20 marzo 2007 e che
intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2007, del regime
agevolato  di  cui  all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono  presentare domanda all'ufficio locale, competente in ragione
del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2007.
    4.  Sono  fatti  salvi  gli effetti derivanti dalla scelta per il
regime  fiscale  delle  attivita'  marginali,  di  cui  all'art.  14,
comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, valevole a decorrere
dal   periodo   d'imposta  2007,  la  cui  comunicazione  all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate sia stata regolarmente effettuata entro il
31 gennaio  2007,  avvalendosi  dei  limiti  dei  ricavi  o  compensi
stabiliti con i previgenti provvedimenti.
                            Motivazioni.
    Il  presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  nei  56 studi  di settore, in vigore dal periodo
d'imposta 2006, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2007,
il  limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del
regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
    Per  questi  studi  si  e' proceduto alla determinazione di nuovi
limiti  di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime
fiscale agevolato delle attivita' marginali.
    Coerentemente  a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e)
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
    Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i contribuenti a cui
risultano  applicabili i 56 studi, approvati con decreto ministeriale
del  20 marzo  2007,  che  intendano avvalersi del regime agevolato a
decorrere  dal  2007, possano presentare apposita domanda all'Ufficio
locale,  competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale,  entro  il
31 maggio 2007.
    Tale  termine  che  differisce  da  quello  previsto dal comma 3,
dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
    Per  i  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  del predetto regime
fiscale  delle  attivita' marginali, valevole a decorrere dal periodo
d'imposta   2007,  che  hanno  regolarmente  effettuato  la  relativa
comunicazione  entro  il  31 gennaio  2007 avvalendosi dei previgenti
limiti  dei  ricavi  o  compensi,  vengono  fatti  salvi  gli effetti
derivanti da tale comunicazione.
                       Riferimenti normativi.
    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73 comma 4);
      statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art. 5, comma 1; art 6,
comma 1);
      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
      decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
    b) disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
      legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.  3,  comma 121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
      legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): Individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
      decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e   successive  modificazioni:  Emanazione  del  regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
      legge   23 dicembre   2000,  n.  388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
      provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
      decreto  ministeriale  31 luglio  1998:  Modalita'  tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
      decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  e  21 dicembre  2000, e
19 aprile  2001:  Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
      decreti  ministeriali  30 marzo  1999, 3 febbraio e 25 febbraio
2000,  16 febbraio  e  20 marzo  2001:  Approvazione  degli  studi di
settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle
manifatture,   dei   servizi   del   commercio   e   delle  attivita'
professionali;
      decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo  e  25 marzo  2002,  21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo  2004  come rettificati dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo  2005,  5 aprile  2006:  Approvazione degli studi di settore
relativi  ad  attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei
servizi, del commercio e delle attivita' professionali;
      decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 marzo
2002:  Disposizioni  per  l'applicazione  degli  studi  di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
      provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle  entrate
23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
      decreti   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del
20 marzo  2007:  approvazione  di  56  studi  di  settore relativi ad
attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 26 marzo 2007
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano

     

                                                           Allegato 1
TABELLA  DEI  LIMITI  DEI  RICAVI  O  COMPENSI  PER I SOGGETTI CHE SI
AVVALGONO  DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI RELATIVAMENTE
AI  56  STUDI  DI  SETTORE,  APPROVATI  CON  DECRETI MINISTERIALI DEL
         20 MARZO 2007, IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006

       ---->  Vedere allegato alle pagg. 42-43   in formato zip/pdf
     

                                                           Allegato 2
CRITERI  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I
SOGGETTI   CHE  SI  AVVALGONO  DEL  REGIME  FISCALE  DELLE  ATTIVITA'
MARGINALI RELATIVAMENTE AI 56 STUDI DI SETTORE, APPROVATI CON DECRETI
MINISTERIALI DEL 20 MARZO 2007, IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006.
                     Nota tecnica e metodologica
    Le  persone  fisiche  esercenti  attivita' per le quali risultano
applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale
delle  attivita'  marginali  a condizione che i ricavi o compensi del
periodo  d'imposta  risultino di ammontare non superiore ad un valore
limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita'.
Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 25.823 euro.
    Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione
dei  limiti dei ricavi o compensi per i 56 studi di settore in vigore
dal  periodo  d'imposta  2006, approvati con decreti ministeriali del
20 marzo 2007.
    L'elaborazione  e'  stata  condotta  sui  dati, utilizzati per la
definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
    Per  ogni  studio di settore e' stata analizzata la distribuzione
ventilica  dei  ricavi  o  compensi dichiarati dalle persone fisiche,
eventualmente  allineati  al  ricavo o compenso di riferimento minimo
determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
    Analogamente  a quanto predisposto in passato, come valore limite
per  l'applicazione  del  regime fiscale delle attivita' marginali e'
stato  scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi
o compensi.
    In  tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione
ai  diversi  settori  di  attivita', che tiene conto delle dimensioni
medie  degli  operatori  del  settore.  Per  valori  del  1°  ventile
superiori a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 25.823
euro.




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