Gazz.Uff.: Messa in sicurezza delle grandi dighe in Umbria e Calabria
Data: 20/04/2007
Argomento: Sicurezza


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007 - Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Umbria e Calabria. (Ordinanza n. 3578). (GU n. 84 del 11-4-2007)


  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   28  maggio  2004,  n.  139,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che
dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in
sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le
condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante
l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre  2004  recante  la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para   e   Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio  (Marche);  Muraglione,
Montestigliano   e   Fosso   Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio  2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio  2006,  di  proroga  dello  stato  di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio  2007,  di  proroga  dello  stato  di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2007;
  Vista  la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella
quale  si  individuano  le  dighe  per  le  quali  sono  ricorrenti i
requisiti   previsti   dal   decreto-legge   29 marzo  2004,  n.  79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
per la relativa messa in sicurezza;
  Ritenuto,  pertanto,  che  per  le  dighe  di  La  Para  (comune di
Amelia-Terni)  e Rio Grande (comune di Amelia-Terni) e Gigliara Monte
(comune  di Chiaravalle Centrale-Catanzaro) sussistono i requisiti di
legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile
al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio
2005,  inerente  alla  possibilita'  di  stipulare  apposite  polizze
assicurative;
  Viste  le  note del Dipartimento della protezione civile in data 18
febbraio  2005,  24  marzo  2005,  20 settembre 2005 e del 2 dicembre
2005;
  Viste   le   note   del   Dipartimento   della   protezione  civile
DPC/CG/60387,  del  2  dicembre  2005,  DPC/CG/46594 del 20 settembre
2005,  DPC/CG/16681,  del 24 marzo 2005, DPC/CG/9638, del 18 febbraio
2005,  DPC/CG/20952, del 20 aprile 2006 e DPC/CG/27216, del 26 maggio
2006;
  Viste  le  note  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UDC/Gabinetto/0011818,  del  28  luglio 2006 e UDC/Gabinetto/0012737,
del 30 agosto 2006;
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile DPC/CG/63773
del 13 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare
l'art.  2,  commi  170,  171,  172, 173, 174, nei quali si dispone la
soppressione  del  Registro  italiano  dighe  e  la  nomina,  per  le
attivita'  di  messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe  di  cui al
decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, di un commissario straordinario;
  Visto  il  decreto del Ministero delle infrastrutture prot. 0000381
del  10  gennaio  2007  con  il quale l'ing. Francesco Musci e' stato
nominato  commissario  straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 174,
del   decreto-legge   3   ottobre   2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
  Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota 5283/GAB, del 27
ottobre  2006 e della regione Umbria con nota 0033023 del 26 febbraio
2007;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3461/2005,  n.  3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005,
per   la   messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe  delle  regioni
Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione di interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  provveditore  interregionale  per le opere pubbliche per le
regioni  Toscana  -  Umbria  e'  nominato commissario delegato per la
messa  in sicurezza delle dighe di La Para (comune di Amelia - Terni)
e  Rio  Grande  (comune  di  Amelia  -  Terni) e provvede, al fine di
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  atto  e  per eliminare le
connesse  situazioni  di  rischio, a porre in essere la progettazione
preliminare,  definitiva  ed  esecutiva, degli interventi di messa in
sicurezza   delle   predette   dighe,   anche  tramite  la  eventuale
dismissione   definitiva   mediante   demolizione,   anche  parziale,
dell'opera  di  sbarramento,  purche'  risulti  comunque garantita la
sicurezza del sito. Per le medesime finalita' il commissario delegato
dispone  per  l'appalto  e  per  l'esecuzione degli interventi di cui
sopra,   nonche'   per   la  direzione  dei  lavori  e  per  la  loro
collaudazione.
  2.  Per  consentire  l'utilizzo della risorsa idrica il commissario
delegato  valutera',  nell'ambito della progettazione preliminare, la
possibilita'  di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui
al comma 1.
  3.  Il  commissario  delegato,  qualora  non  abbia disposto per la
dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la
concessione  ovvero  qualora  si  proceda alla dismissione definitiva
delle   opere,   alla  consegna  di  quelle  residuali  all'autorita'
competente per l'asta fluviale.
  4.  Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione
degli  interventi  e  delle opere di cui alla presente ordinanza sono
adottate  previa  acquisizione  del parere tecnico di cui all'art. 2,
comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2004,  n.  139,  secondo le
modalita'   previste   dal  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
  5.  Per  la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi
di  messa  in  sicurezza delle dighe di cui al comma 1 il commissario
delegato  provvede  per  le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni  delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di
occupazione  d'urgenza,  prescindendo da ogni altro adempimento, alla
redazione  dello  stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

     

                               Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato predispone, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,  un  cronoprogramma  delle
attivita'  da  porre  in essere, articolato in relazione alle diverse
tipologie  d'azione  e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma
sara'  trasmesso al comitato di alta sorveglianza istituito dall'art.
3   del   decreto-legge   29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  139,  al Registro
italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.
  2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista
nel  cronoprogramma,  il commissario delegato comunica al comitato di
alta   sorveglianza  ed  al  Registro  italiano  dighe  lo  stato  di
avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali
scostamenti,  nonche'  indicando  le  misure che saranno adottate dal
commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi
nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

     

                               Art. 3.
  1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza  il  commissario  delegato  si  avvale delle strut-ture del
provveditorato  interregionale  per  le  opere  pubbliche  Toscana  -
Umbria. Il commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per
la  celere  realizzazione  degli  interventi  di  messa in sicurezza,
affidare   la   progettazione   degli  interventi  all'esterno  anche
avvalendosi,  ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art.
4.
  2.  Per  gli  interventi  di  messa in sicurezza delle dighe di cui
all'art.   1,   nonche'  di  quelle  della  regione  Toscana  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3438/2005,
il commissario delegato nomina un unico responsabile del procedimento
da  individuarsi  nell'ambito del provveditorato di cui al precedente
comma  1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di
emergenza, e' riconosciuto il compenso forfetario annuo lordo pari al
trenta  per  cento  dell'indennita'  di  posizione  in  godimento. Il
commissario  delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la
messa  in  sicurezza  delle  dighe di cui alla presente ordinanza, e'
autorizzato  ad  avvalersi  di  ulteriori  tre  unita'  di  personale
prescelte  nell'ambito del provveditorato interregionale per le opere
pubbliche  Toscana  -  Umbria,  a  cui  potranno  essere  corrisposti
compensi  per  lavoro  straordinario  effettivamente  reso fino ad un
massimo  di  70  ore  mensili  oltre  i limiti previsti dalla vigente
normativa.  Al personale della struttura commissariale sono, inoltre,
corrisposti  i  rimborsi per le spese di missione nonche' il rimborso
degli   oneri  per  l'utilizzo  del  mezzo  proprio  previa  espressa
autorizzazione  commissariale.  Per le finalita' di cui alla presente
ordinanza  il  commissario delegato puo', altresi', stipulare fino ad
un  massimo  di  due  contratti di consulenza, per un importo massimo
fino  a  complessivi  Euro 20.000  per  ciascuno,  con esperti aventi
comprovata esperienza e professionalita' nelle materie attinenti agli
interventi di cui alla presente ordinanza.
  3.  Il  commissario  straordinario  nominato  ai sensi dell'art. 2,
comma  174  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006,  n. 286, con proprio
provvedimento    individua,   nell'ambito   dell'ufficio   periferico
territorialmente  competente, il personale preposto alle attivita' di
istruttoria   per   l'approvazione   tecnica   dei   progetti  e  del
monitoraggio  degli  interventi  in  fase  di  esecuzione di cui alla
presente  ordinanza  fino  ad  un  massimo di tre unita'. Al predetto
personale,   qualora   titolare   di  qualifica  dirigenziale,  sara'
corrisposto  un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennita'
di  posizione  in  godimento,  altresi' il personale non dirigenziale
potra'   essere   autorizzato   a   svolgere  prestazioni  di  lavoro
straordinario  fino  ad  un  massimo  di  70  ore  mensili-procapite,
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
Al  personale  dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed
espressamente  autorizzato  ad  utilizzare  il  mezzo proprio saranno
corrisposti i relativi rimborsi di legge.
  4.  Con  le  medesime  modalita'  detto  commissario  straordinario
individua  fino ad un massimo di tre unita' di personale dirigenziale
e  fino  ad un massimo di due unita' di personale non dirigenziale da
impiegarsi    nello   svolgimento   delle   attivita'   tecniche   ed
amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro
italiano   dighe  connesse  con  l'approvazione  dei  progetti  degli
interventi  di cui alla presente ordinanza ai quali sara' corrisposto
il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

     

                               Art. 4.
  1.  All'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
giugno 2005, n. 3438, all'art. 1, comma 1 le parole «Il direttore del
Settore   infrastrutture  del  Servizio  integrato  infrastrutture  e
trasporti»   sono   sostituite   dalle   seguenti   «Il  provveditore
interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  le  regioni Toscana -
Umbria».

     

                               Art. 5.
  1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative
previste   dalla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato,  e'
autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica
motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  e  della  direttiva  del  Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   del   22  ottobre  2004,  alle  seguenti
disposizioni normative:
    legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed  integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 58 e 81;
    regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e successive modifiche,
articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
    regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 218, 244 e 345;
    decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies;
    decreto-legge   8   agosto   1994,   n.   507,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
    decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
30  giugno  2004, concernente i criteri per la redazione del progetto
di  gestione  degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto
legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  nel  rispetto  degli obiettivi di qualita' fissati dal
medesimo decreto legislativo;
    decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10,
12,  13,  14, 15, 32, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 79, 80, 90,
91,  92,  95,  96,  98,  123,  126, 128, 153, 154, 155 e comunque nel
rispetto  della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE e della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante
indirizzi  in materia di protezione civile in relazione all'attivita'
contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e
di forniture di rilievo comunitario.

     

                               Art. 6.
  1.  L'ing.  Vincenzo  Sergio,  in servizio presso il provveditorato
interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  le  regioni Sicilia e
Calabria  -  Sede  coordinata  di  Catanzaro, e' nominato commissario
delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in
atto  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a
porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 commi
1 e 2, e art. 5, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per
la  messa  in  sicurezza  della  diga  di  Gigliata  Monte (comune di
Chiaravalle Centrale - Catanzaro).
  2.  Il  commissario  delegato  di cui all'art. 3, in relazione alle
attivita'  da porre in essere per la messa in sicurezza della diga di
cui  al  comma  1,  utilizza  le  strutture  dell'ufficio  periferico
territorialmente  competente  e  della  sede  centrale  del  Registro
italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.
  3.  In  ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui
al presente articolo, nominato per la messa in sicurezza delle grandi
dighe  ai  sensi  decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' corrisposta una
indennita'  onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo trattamento di
missione,  di  entita'  pari  al  venti  per  cento  del  trattamento
economico in godimento.

     

                               Art. 7.
  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza i commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si
renderanno  disponibili  a  seguito del riparto delle somme stanziate
dal   decreto-legge   29 marzo   2004,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2004, n. 139. A tal fine e'
autorizzata,  per  ciascun  commissario  delegato,  l'apertura di una
contabilita'  speciale  di  tesoreria  sulla  quale  confluiranno  le
relative risorse finanziarie.

     

                               Art. 8.
  1.  In  ragione  della  peculiarita' delle attribuzioni affidate ai
commissari  delegati  nominati per la messa in sicurezza delle grandi
dighe  di  cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2004, n. 139, i commissari,
nell'ambito  delle  risorse agli stessi attribuite, possono estendere
al   personale  della  struttura  commissariale,  in  relazione  alle
funzioni  dagli stessi commissari esercitate, le polizze assicurative
per la responsabilita' civile stipulate per il personale dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     

                               Art. 9.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2007
                        Il Presidente: Prodi



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