Gazz.Uff.: Copertura costi di gestione domanda individuale-rifiuti-acquedotto
Data: 21/04/2007
Argomento: Varie


MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 26 marzo 2007 - Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane. (GU n. 83 del 10-4-2007)

MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 26 marzo 2007 

Certificazioni   dimostrative,   per  il  triennio  2006-2008,  della
copertura  del  costo  complessivo  di gestione dei servizi a domanda
individuale,  del  servizio  per la gestione dei rifiuti urbani e del
servizio  dell'acquedotto,  separati  in modello per comuni e modello
per province e comunita' montane.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   concernente   l'individuazione   degli   enti  strutturalmente
deficitari e i relativi controlli;
  Visto  l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e
7,   dispone  che  gli  enti  locali  in  condizioni  strutturalmente
deficitarie  di  cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali
che  non  hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione
con  l'annessa  tabella  dei parametri, gli enti locali che non hanno
approvato  nei  termini  di  legge il rendiconto della gestione e gli
enti  locali  dissestati  sono  sottoposti  ai  controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi;
  Visto  l'art.  243,  comma 4, del citato testo unico che rimanda ad
apposito  decreto  del  Ministro  dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  la fissazione dei tempi e delle
modalita'  per  la presentazione ed il controllo della certificazione
di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  Visto   il   precedente   decreto  ministeriale  23 dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  - n. 9 del 13 gennaio 2004, con il quale sono state fissate
le  modalita'  della  certificazione  di  che trattasi, valide per il
triennio 2003-2005;
  Ravvisata  la  necessita'  di  approvare  i  modelli delle predette
certificazioni  per  il  triennio 2006-2008, nonche' di individuare i
termini di presentazione degli stessi;
  Visto  il  parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nella seduta del 15 marzo 2007;
  Visti  i  precedenti  decreti  in  data  5 agosto  1992  ed in data
15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica,
ora  Uffici  territoriali  del  Governo,  delle funzioni di controllo
delle  certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei
costi  di  alcuni  servizi  degli  enti locali e di irrogazione delle
sanzioni   di   legge,   pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale n. 193 - del
18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli  allegati  certificati,  parte  integrante del
presente  decreto,  concernenti  la  dimostrazione,  per  il triennio
2006-2008,  della  copertura  del  costo  complessivo di gestione dei
servizi  a  domanda  individuale,  del  servizio  per la gestione dei
rifiuti  urbani  e  del servizio dell'acquedotto, separati in modello
per comuni e modello per province e comunita' montane.

      

                               Art. 2.
  Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con il decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, cui
fa  carico  l'onere della certificazione, sono individuati applicando
le   disposizioni   di  cui  all'apposito  decreto  ministeriale,  di
determinazione   dei  parametri  di  individuazione  delle  gravi  ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalita'
certificative, in corso di adozione.
  Gli  enti  locali  di  cui  all'art. 243, comma 6, del citato testo
unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo
dei  servizi  nel caso in cui tale status permanga alle date indicate
al successivo art. 3.
  Gli  enti  locali  di  cui  all'art. 243, comma 7, del citato testo
unico,  che  hanno  deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla
presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata
del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

      

                               Art. 3.
  I  certificati  devono  essere  trasmessi,  anche  se  totalmente o
parzialmente  negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007
per  la  certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per
la  certificazione  relativa  all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la
certificazione   relativa   all'anno   2008,  alle  Prefetture-Uffici
territoriali  del  Governo  competenti  per territorio. I certificati
sono  compilati  e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni
dei  relativi  modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi
devono  essere  redatti  esclusivamente  a  macchina,  negli appositi
spazi,  senza  correzioni,  abrasioni  o  aggiunte  non previste, sul
modello,  relativo  allo  specifico  tipo  di  ente,  di  formato cm.
21times  29,7  riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in
bianco   e  nero,  dai  modelli  allegati  al  presente  decreto,  da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e
nelle pagine internet del sito di questo Ministero.
  Le   Prefetture-Uffici   territoriali  del  Governo  verificano  il
rispetto della perentorieta' del predetto termine.

      

                               Art. 4.
  I  dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro»,
con  due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale,
per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

      

                               Art. 5.
  Le  amministrazioni  provinciali  non  sono obbligate a redigere il
quadro  3  del modello di certificazione, relativo al servizio per la
gestione dei rifiuti urbani.

      

                               Art. 6.
  Le   certificazioni   che   risultino  incomplete,  non  consentono
l'assolvimento  dell'obbligo  di  certificazione di cui all'art. 243,
comma 2, del citato testo unico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Amato

      

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