PRIMA CASA: come usufruire degli sgravi Irpef
Data: 23/04/2007
Argomento: Immobiliare


Sgravi Irpef fino a 3.615 Euro. Agevolazioni concesse se l`immobile e` l`abitazione principale

Uno dei problemi piu` ricorrenti quando si decide di «mettere su casa insieme», specialmente per le giovani coppie, e` quello del mutuo che impegna finanziariamente per lungo tempo la maggioranza degli italiani.

Proprio in considerazione della forte valenza sociale collegata all`acquisto o costruzione della prima casa, il nostro ordinamento tributario consente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il recupero parziale, sottoforma di detrazione Irpef, di quanto speso per pagare gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari stipulati per l`acquisto della casa. Vediamo in particolare di cosa si tratta.

Per i mutui stipulati a decorrere dal 1993 (articolo 15, Tuir 917/86, comma 1, lettera b) agli acquirenti di immobili (anche per l`acquisto della sola nuda proprieta`) a destinazione abitativa, contraenti del mutuo ipotecario, compete una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e oneri accessori in presenza di precise condizioni.


Condizioni per la detrazione
Per fruire della detrazione degli interessi passivi: l`immobile deve essere adibito ad abitazione principale del soggetto che si detrae gli interessi passivi entro un anno dall`acquisto. Inoltre l`acquisto dell`immobile deve avvenire entro un anno prima o dopo la stipulazione del contratto di mutuo. Infine il finanziamento deve derivare da un contratto di mutuo ipotecario (il mutuo, cioe` deve essere garantito da un`ipoteca immobiliare, anche su immobile diverso da quello acquistato).

Non sono ammessi finanziamenti di natura diversa quali cambiali, apertura di credito in conto corrente, anche se garantiti da ipoteca. A tal fine il contratto dev`essere espressamente finalizzato all`acquisto dell`abitazione principale, mentre non da` diritto alla detrazione il mutuo contratto per l`acquisto delle sole pertinenze. Il soggetto erogante il mutuo deve essere residente in Italia o in un Paese Ue ovvero il mutuo deve essere erogato da un soggetto che comunque abbia una stabile organizzazione in Italia.


I limiti massimi detraibili
L`importo annuo complessivo di interessi passivi su cui calcolare l`ammontare della detrazione e` pari al massimo a 3.615,20 euro. Ad esempio nell`ipotesi piu` ricorrente di mutuo cointestato tra marito e moglie in parti uguali, a ciascuno dei due coniugi compete una detrazione calcolata su in importo massimo di 1.807,60 euro (cioe` la detrazione e` pari al massimo a 343,44 euro per ognuno dei due).


Il coniuge che ha l`altro fiscalmente a carico puo` fruire della detrazione per gli interessi passivi per entrambe le quote, a condizione che il coniuge a carico sia comunque comproprietario dell`abitazione. Nell`ipotesi di acquisto di abitazione locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall`acquisto sia stato notificato al locatario lo sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l`unita` immobiliare sia adibita ad abitazione principale.


Oltre che per gli interessi passivi la detrazione compete, sempre nel limite del 19%, anche: per gli oneri accessori quali l`onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo (non per quello inerente la stipula del contratto di acquisto); per le spese di perizia e di istruttoria del contratto; per l`imposta per l`iscrizione o la cancellazione di ipoteca; per l`imposta sostitutiva sul capitale prestato; con riferimento alla provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; per la penalita` dovuta in caso di anticipata estinzione del mutuo (penalita` espressamente vietata per i mutui stipulati dal 1° febbraio 2007, Dl 7/2007, convertito in legge 40/2007); relativamente alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e per le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.


Casi particolari
Nell`ipotesi di mutui ipotecari indivisi stipulati dall`impresa o cooperativa costruttrice, il diritto alla detrazione compete agli acquirenti o assegnatari in relazione agli interessi passivi e oneri accessori rimborsati da questi al soggetto che ha contratto il mutuo. In particolare per i soci di cooperative, gli interessi passivi risultano detraibili a condizione che sia stata approvata la delibera di assegnazione con conseguente immissione nel possesso. Alle stesse condizioni risultano detraibili gli interessi passivi inerenti contratti di mutui stipulati per la costruzione dell`abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter, Tuir 917/86, Dm 311/99). In tal caso, tuttavia, l`importo cui commisurare la detrazione massima e` inferiore rispetto a quello per i mutui contratti per l`acquisto: 2582,28 euro.
 
Inoltre per fruire della detrazione occorre che il mutuo venga stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi dalla data di inizio dei lavori di costruzione, mentre l`immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione. Se il mutuo (per l`acquisto o la costruzione) eccede il costo sostenuto per l`acquisto dell`immobile possono essere portati in detrazione gli interessi e relativi oneri accessori relativi alla parte del mutuo fino a concorrenza di questo costo.
Marco Zandona`
Il Sole 24 Ore - 23/04/2007





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