Gazz.Uff.: Individuazione tematiche di studio e intervento per contribuzione prevista dall'art. 197
Data: 24/04/2007
Argomento: Fisco


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 22 dicembre 2006 - Individuazione delle tematiche di studio e intervento da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2007. (GU n. 86 del 13-4-2007)


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 22 dicembre 2006 

Individuazione  delle  tematiche  di studio e intervento da ammettere
alla  contribuzione  prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,   n.   1124,  e  dei  relativi  stanziamenti  di  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2007.

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  197,  lettera c),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9,  lettera c),  della  legge  5 maggio  1976, n. 248, che prevede la
facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del
28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la  circolare  n.  7  del  13 gennaio 1995 del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata  elevata  al  2%  del  contributo  concesso, per ogni decade di
ritardo;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   17 maggio  2003,  n.  113,  recante  la
definizione  dei  criteri,  delle  modalita' e delle procedure per la
concessione  dei  contributi  di  cui  all'art.  197  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
7 luglio 2006, n. 65510, con il quale e' stata disposta, sul capitolo
5023  (U.P.B.  2.1.1.0  -  C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro),
l'assegnazione,  in  termini di competenza e di cassa, della somma di
Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006;
  Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007,
alla  individuazione  delle  tematiche  di  studio  o  intervento, da
ammettere  alla  contribuzione  di  cui  all'art. 197, lettera c) del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 sopracitato;
  Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'art.
197,   lettera c),   del  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  1124/1965,  sono  concessi  per la
realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:
    a)  predisposizione  di  buone  pratiche  per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
    b)   individuazione   di   modelli   economici   di   valutazione
dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza
in azienda;
    c)  predisposizione  di  buone  pratiche  per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;
    d)   la   tutela   dei  lavoratori  dai  rischi  psico-sociali  o
ergonomici;
    e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale
o nello smaltimento dell'amianto;
    f)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori
giovani;
    g)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia   di   salute   e  sicurezza  nei  confronti  dei  lavoratori
neo-comunitari o extracomunitari;
    h)  predisposizione  e  divulgazione  di  campagne informative in
materia  di  salute  e  sicurezza  nei  confronti  dei lavoratori dei
cantieri edili.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  in  misura  pari  all'80%  del  costo  dello  studio  o
intervento proposto, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7
del presente decreto.

      

                               Art. 2.
  1.  Per le finalita' di cui alle lettere a, b, c, d, ed e dell'art.
1 del presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
  2. Per  le  finalita' di cui alle lettere f, g ed h dell art. 1 del
presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.

      

                               Art. 3.
  1.   Sono  ammessi  a  presentare  programmi  progettuali  soggetti
pubblici  o  privati  con comprovate pregresse esperienze nel settore
oggetto dello studio o intervento proposto.
  2. Possono,    inoltre,    presentare   proposte   progettuali   le
associazioni  e/o  i  raggruppamenti  temporanei tra i soggetti sopra
indicati,  costituendi  o costituiti ai sensi della vigente normativa
in materia.
  3. Non  potranno  beneficiare  dei  contributi  le  imprese  che si
trovino   in  stato  di  liquidazione,  amministrazione  controllata,
concordato preventivo o procedura fallimentare.
  4. E'  vietato  il  subappalto  totale  e/o parziale dello studio o
intervento   cofinanziato.  La  delega  a  soggetti  terzi  di  parte
dell'attivita'  e'  ammessa  unicamente  nei  limiti  di  un  apporto
integrativo  e  non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa di riferimento.

      

                               Art. 4.
  1.  La  domanda  di  ammissione  alla  contribuzione  dovra' essere
spedita  -  a  mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento - al
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Fornovo
n.  8  -  00192  Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede
al  fine  dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel
termine sopraindicato.
  3.  La  domanda  di ammissione dovra' essere redatta utilizzando il
modello  allegato  al presente decreto (allegato A) e disponibile sul
sito  Internet  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati
i seguenti elementi:
    a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA
della societa', ente o persona richiedente;
    b) indirizzo,  codice di avviamento postale, numero di telefono e
di  telefax  della  sede  legale  e  operativa della societa', ente o
persona richiedente;
    c) titolo  dello  studio o intervento proposto e durata prevista,
la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
    d) nome,   cognome   e   titolo   del   responsabile  scientifico
incaricato;
    e) nome,  cognome,  recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un
referente amministrativo;
    f) indicazione  della  tematica oggetto dello studio o intervento
proposto;
    g) costo totale preventivato e contributo richiesto.
  4. La  domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente o societa' richiedente.
  5.    La   domanda   dovra'   essere   corredata   della   seguente
documentazione:
    a) una  copia cartacea del progetto di studio o di intervento che
ne  illustri  l'oggetto,  la  metodologia,  le  fasi  di lavoro e gli
obiettivi prefissati;
    b) un dettagliato preventivo di spesa;
    c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:
      1) il progetto di studio o intervento;
      2) il preventivo di spesa;
      3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione
delle  precedenti  esperienze  nel  settore  oggetto  dello  studio o
intervento proposto;
      4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;
      5)   l'indicazione   dei   nominativi   del  gruppo  di  lavoro
incaricato;
      6)  l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della
societa'   o  ente  richiedente,  con  l'indicazione  delle  mansioni
attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o intervento;
      7)  l'indicazione  delle precedenti esperienze della societa' o
ente proponente nel settore oggetto dello studio o dell'intervento.
  6. Il  preventivo  di  spesa  dovra'  essere redatto in due sezioni
sulla base dei sottoindicati criteri:
    Sezione  1:  dovranno  essere  indicati  i  costi  a  carico  del
contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o
dell'intervento proposto) con le seguenti limitazioni:
      a) e'   possibile   imputare  la  quota  parte  dei  costi  per
l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote
di  ammortamento  riferite  al  periodo di svolgimento dello studio o
intervento  proposto  - delle attrezzature scientifiche e dei beni in
misura  non  superiore  al  30%;  il  periodo  di  ammortamento delle
attrezzature  scientifiche  e  dei beni strumentali non potra' essere
uguale   o  inferiore  al  periodo  di  svolgimento  dello  studio  o
intervento proposto;
      b) e'  possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento»
della  struttura  del soggetto proponente per una quota non superiore
al 5%;
    Sezione  2:  dovranno  essere  indicati  i costi che rimarranno a
carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo
complessivo dello studio o intervento proposto.
  7.   Le  spese  preventivate  dovranno  essere  indicate  al  lordo
dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.
  8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
    a) spese   relative   alla   «manutenzione  straordinaria»  della
struttura del soggetto proponente;
    b) spese di rappresentanza;
    c) i  maggiori  costi  derivanti  da  ritardi  nella  conclusione
dell'attivita' di studio o intervento.

      

                               Art. 5.
  1.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera'
all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al
fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita'
di presentazione di cui al precedente art. 4.
  2.  La  valutazione  dei  progetti  di  studio  o  intervento sara'
effettuata  da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale, il quale valutera' preventivamente, ai
fini   dell'ammissibilita'   dei  progetti  di  studio  o  interventi
presentati,  la  congruita'  della  spesa  preventivata  in relazione
all'attivita'  proposta  e  agli  obiettivi  prefissati,  nonche'  la
congruita' dei tempi di realizzazione.
  3.  Il  Comitato  valutera'  i  progetti  di  studio  o  intervento
presentati sulla base dei seguenti criteri:
    a) originalita'  tecnico-scientifica  del  progetto proposto; per
tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    b) validita'  degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato
un punteggio non superiore a punti 10;
    c) validita'  della  metodologia di studio o intervento; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    d) curricula  del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro
sulla  tematica  oggetto dello studio o intervento proposto; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
    e) previsione  di  azioni  di  divulgazione  dei  risultati dello
studio   o   validita'   ed   ampiezza   delle  campagne  informative
dell'intervento  proposto;  per  tale  requisito  sara'  assegnato un
punteggio non superiore a punti 10.

      

                               Art. 6.
  1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  -  accertata la
ricorrenza  dei  criteri  preventivi  di  cui  al  precedente art. 5,
comma 1  - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o
intervento nelle fasi di valutazione.
  2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto
o  intervento  il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale
formera' due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli
studi  di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 2, comma 1 e per gli
interventi  di  cui  ai  punti  f,  g  ed  h dell'art. 2, comma 2 del
presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva.
  3.  Le  graduatorie  di  cui al precedente comma saranno pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
Internet  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».
  4. Sulla  base  delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla
contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi
proposti  fino  alla  concorrenza  delle  somme di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 2 del presente decreto.

      

                               Art. 7.
  1.   I  contributi  saranno  erogati  in  due  quote  nella  misura
rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
  2.  La  prima  quota  - pari al 40% - sara' erogata a seguito della
stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente
documentazione:
    a) certificazione antimafia;
    b) certificato  di  iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione
avente  contenuto  equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale
dichiarazione   o  residente  in  altri  Stati  dell'Unione  europea,
contenente  dichiarazione  di  godimento  dei  diritti (regio decreto
16 marzo  1942,  n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura
antimafia  ai  sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e
integrazioni;  ovvero,  per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla
CCIAA,  atto  costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva
ai  sensi  degli  articoli 46  e  47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
    c) per  gli  enti  di  diritto  privato  senza  scopo di lucro il
certificato   penale,   non   anteriore   a   sei  mesi,  del  legale
rappresentante.  La documentazione potra' essere prodotta nelle forme
previste  dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
    d) per  le  associazioni  e/o  i raggruppamenti temporanei l'atto
costitutivo  dello  stesso  redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 157/1995;
    e) fideiussione   bancaria   o   polizza   assicurativa   (ovvero
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di  cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura
di  un  importo  pari  all'ammontare  della  prima quota medesima. La
fideiussione, a pena di esclusione, dovra':
      prevedere   espressamente   la   rinuncia  del  fideiussore  al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile;
      prevedere    espressamente    l'obbligo    incondizionato   del
fideiussore   ad  effettuare,  entro  quindici  giorni,  su  semplice
richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di
previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando
a  sollevare  qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento
del  premio  da  parte del soggetto garantito. Tale deposito restera'
vincolato  per  tutta  la durata dello studio o intervento e comunque
fino  a  quando  non  sia  stata  definita ogni eventuale eccezione o
controversia.
  La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace
per  l'importo  garantito,  fino a ventiquattro mesi dalla fine delle
attivita'  e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo
anticipato  da  parte  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale.
  Nel  caso  di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o
polizza  assicurativa  di  cui  sopra,  quand'anche resa dall'impresa
mandataria  o  capofila  del raggruppamento, dovra' recare l'espressa
indicazione  che  la  garanzia si intende prestata solidalmente e per
l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.
  3.  La  seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della
presentazione  dei  risultati  conclusivi dello studio o intervento e
del  rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del
Comitato  tecnico-scientifico  sulla  rispondenza  dei risultati agli
obiettivi  prefissati  nel  programma,  sulla  congruita' delle spese
sostenute   in   relazione   all'attivita'   svolta  e  ai  risultati
conseguiti,  e  previa  acquisizione  e  verifica di regolarita' - da
parte  degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della
documentazione  giustificativa  di spesa o degli eventuali impegni di
spesa  relativa  alla  totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la
facolta'   di   apportare   riduzioni   sul  contributo  concesso  in
proporzione   al  mancato  perseguimento  di  parte  degli  obiettivi
indicati nel progetto di studio o intervento approvato.
  5.  Le  erogazioni  di cui al comma precedente saranno assoggettate
alla  ritenuta  di  acconto  del  10% a titolo Irpef se corrisposte a
persone  fisiche  e  del  4%  a titolo Irpeg se corrisposte a persone
giuridiche,   sulla   base  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
3 novembre  1982,  n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

      

                               Art. 8.
  1.  I  risultati  conclusivi  degli studi o interventi ammessi e la
relativa  relazione  di  sintesi  dovranno essere presentati entro il
termine  previsto  nell'apposita  convenzione,  pena la riduzione del
contributo  concesso  nella misura del 2% del contributo medesimo per
ogni decade di ritardo.
  2. I  risultati  dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui
quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di
diffondere   i  risultati  degli  studi  e  interventi  ammessi  alla
contribuzione.

      

                               Art. 9.
  1.  L'onere  di  Euro 3.489.000,00  derivante dall'applicazione del
presente  decreto gravera' sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R.
Tutela  delle  condizioni  di  lavoro)  dello stato di previsione del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale sociali sui fondi di
provenienza dell'esercizio finanziario 2006.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 130




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