Gazz.Uff.:Geotessili. Individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo conformita'
Data: 28/04/2007
Argomento: Tecnologie


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi medodi di controllo della conformita' di geotessili e prodotti affini. (GU n. 91 del 19-4-2007)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 11 aprile 2007 

Applicazione   della   direttiva   n.   89/106/CE   sui  prodotti  da
costruzione,  recepita  con  decreto  del Presidente della Repubblica
21 aprile  1993,  n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei  relativi  medodi  di controllo della conformita' di geotessili e
prodotti affini.

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Viste  la  decisione  della  Commissione  europea  95/467/EC  del
24 ottobre  1995  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  la  comunicazione  della  commissione  dell'Unione europea
2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C263  del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea
armonizzata EN 1337-7:2004;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  96/589/EC  del
24 giugno  1996,  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  la  comunicazione  della  commissione  dell'Unione europea
2001/C180/04  pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C180/8 del 26 giugno 2001 contenente i riferimenti alle norme europee
armonizzate  EN13249:2000,  EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000,
EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000,
EN13265:2000;
    Visti i decreti relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle
norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4  del  decreto  del Presidente della
repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
    Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  reso  con  voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004.
    Espletata,  con  notifica 2005/0238/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
              Metodi di attestazione della conformita'
    1.  I  prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
    2.  Gli  aggiornamenti  delle  norme  europee  armonizzate  i cui
estremi  saranno  riportati  progressivamente  nel Giornale ufficiale
dell'Unione  europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,   costituiscono   riferimento   per  l'aggiornamento  della
dichiarazione  di  conformita',  fatto  salvo,  in  ogni caso, quanto
previsto  dall'art.  6,  commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
    3.  Ai  sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
    4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.

      

                               Art. 2.
                      Caratteristiche tecniche
    1.  Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  246/1993,  il  fabbricante di
geotessili   e   prodotti   affini  o  il  suo  mandatario  stabilito
nell'Unione  europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali
risponde  il  prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui
all'allegato   3   al   presente   decreto,   nelle   forme  previste
dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato
1.

      

                               Art. 3.
Termini  di  impiego  dei  prodotti  privi di marcatura CE ovvero con
            marcatura CE non conforme al presente decreto
    1.  L'impiego  dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi
sul  mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di  marcatura  CE  ovvero  con  marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali,  e  consentito  non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del  periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
      Roma, 11 aprile 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato



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