Gazz.Uff.:Aggregati. Individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo conformita'
Data: 28/04/2007
Argomento: Sicurezza


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi medodi di controllo della conformita' di aggregati. (GU n. 91 del 19-4-2007)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 11 aprile 2007 

Applicazione   della   direttiva   n.   89/106/CE   sui  prodotti  da
costruzione,  recepita  con  decreto  del Presidente della Repubblica
21 aprile  1993,  n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi medodi di controllo della conformita' di aggregati.

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i  prodotti  da  costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
    Visto  l'art.  6,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture  e  del  Ministro  dell'interno,  sono  individuati  i
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
    Visto  l'art.  6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/l06/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita';
    Viste  le  decisioni  della  Commissione  europea  98/598/EC  del
9 ottobre  1998,  98/601/EC  e  99/469/EC, modificate dalla decisione
01/596/EC,  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  le  comunicazioni  della  Commissione  dell'Unione europea
pubblicate  nel  Giornale  ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06
del  27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02
del  27 febbraio  2003,  2003/C75/08  del 27 marzo 2003, contenenti i
riferimenti  alle  norme  europee  armonizzate  EN  13055-1: 2002, EN
13139:  2002,  EN  13383-1:  2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN
13450: 2002;
    Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle
norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  dell'art.  l,  comma 4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
    Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  reso  con  voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004.
    Espletata,  con  notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
              Metodi di attestazione della conformita'
    1.  I  prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
    2.  Gli  aggiornamenti  delle  norme  europee  armonizzate  i cui
estremi  saranno  riportati  progressivamente  nel Giornale ufficiale
dell'Unione  europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,   costituiscono   riferimento   per  l'aggiornamento  della
dichiarazione  di  conformita',  fatto  salvo,  in  ogni caso, quanto
previsto  dall'art.  6,  commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
    3.  Ai  sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
    4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.

      

                               Art. 2.
                      Caratteristiche tecniche
    1.  Ai  sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  246/93,  il  fabbricante  di
aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara
le  caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto  riportato  negli  elenchi  di  cui all'allegato 3 al presente
decreto,  nelle  forme previste dall'appendice ZA delle norme europee
armonizzate di cui all'allegato 1.

      

                               Art. 3.
Termini  di  impiego  dei  prodotti  privi di marcatura CE ovvero con
            marcatura CE non conforme al presente decreto
    1.  L'impiego  dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi
sul  mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di  marcatura  CE  ovvero  con  marcatura CE non conforme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali,  e'  consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del  periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
      Roma, 11 aprile 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato



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