MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 5 marzo 2007
Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura
dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista
dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, cosi'
come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato
dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che
prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo
sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine
di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di
riferimento la riduzione contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2006, con il quale, per
l'anno 2005, la predetta riduzione e' stata fissata all'11,50 per
cento;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge
8 agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del
gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di
confermare, anche per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato
comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura
dell'11,50 per cento;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2006, nella misura
dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 372
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