IMMOBILI: ecco le nuove regole contabili
Data: 03/05/2007
Argomento: Fisco


Da lungo tempo l’azione del legislatore fiscale è finalizzata ad avvicinare le regole di determinazione del reddito da lavoro autonomo a quelle proprie del reddito d’impresa, in particolare per quanto riguarda il particolare settore della tassazione dei beni strumentali .

di Alberto Savarese ( il denaro.it)

Prima di esaminare le novità normative introdotte in tal senso dalla Finanziaria 2007, è opportuno ricordare che la principale differenza tra il reddito da lavoro autonomo e quello d’impresa è facilmente individuabile nella diversa modalità di tassazione dei componenti positivi e negativi del reddito stesso .

I componenti reddituali d’impresa infatti concorrono alla formazione del reddito secondo il principio contabile della competenza, ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi , mentre il reddito prodotto da artigiani e liberi professionisti è tassato secondo il “criterio di cassa”, previsto invece dall’articolo 54 del Tuir, un principio che comunque opera solo con riferimento ai compensi, avendo già il legislatore fiscale previsto la deducibilità di oneri quali i canoni di leasing, le quote di ammortamento dei beni strumentali, gli accantonamenti al fondo Tfr per i dipendenti, tutti componenti negativi che concorrono alla formazione del reddito secondo il principio di competenza.

Come già anticipato, il processo di “avvicinamento” alle regole del reddito di impresa ha riguardato soprattutto i beni strumentali non costituiti da immobili le cui quote di ammortamento , prima del Dl. n. 223/2006, erano deducibili e non soggette a tassazione sulle plusvalenze eventualmente realizzate per cessione o autoconsumo. Una situazione di ingiustificato vantaggio che è stata “sanata” dall’introduzione del comma 1-bis all’articolo 54 del Tuir, norma in base alla quale adesso solo le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili acquistati o costruiti dopo il 14 giugno 1990 nonche' agli oggetti d’arte, di collezione e di antiquariato non concorrono alla formazione del reddito degli artigiani e dei professionisti.

Una tendenza che si è rafforzata con la Finanziaria 2007 che ha modificato radicalmente il regime di tassazione degli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, sia a uso esclusivo che promiscuo.

Sono dunque cambiate le regole sia per gli immobili “..utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte e della professione…”che per quelli che possono essere strumentali “per destinazione”, sempre che gli stessi siano effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione.

Ma come era la situazione prima delle novità introdotte dall’ultima Finanziaria e'

Per gli immobili strumentali acquistati e costruiti entro il 14 giugno 1990 era consentita la deduzione delle relative quote di ammortamento.

Per gli immobili acquistati e costruiti nel periodo compreso tra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006 non era ammessa alcuna deduzione del costo sostenuto (dall’esercizio 1993 non è più consentita neanche la deduzione della rendita catastale).

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, effettuate sugli immobili, in qualsiasi data acquistati o costruiti (ovviamente non oltre il 31 dicembre 2006), erano deducibili (al 100 per cento in caso di utilizzo esclusivo dell’immobile, al 50 per cento in caso di uso promiscuo) in quote costanti nel periodo di sostenimento e nei quattro successivi.

Cosa è successo invece dopo la Finanziaria 2007?

La modifica introdotta al comma 2 dell’articolo 54 del Tuir comporta che adesso, relativamente agli immobili strumentali acquistati o costruiti nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, il lavoratore autonomo può dedurre quote annuali di ammortamento, di ammontare non superiore al 3 per cento , calcolato su un valore pari all’80 per cento del costo dell’immobile, ridotte a un terzo (ne consegue quindi che la quota massima di ammortamento deducibile annualmente per competenza è pari allo 0,8 per cento del costo dell’immobile).

fonte: il denaro.it





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