SENTENZA. Importo cat. prevalente inferiore a 150.000 euro . Obbligo di attestato SOA
Data: 09/05/2007
Argomento: Procedure di gara


Se l'importo a base d'asta è superiore a 150.000 euro e l'importo relativo alla categoria prevalente ne è inferiore, è obbligatorio presentare l'attestato SOA.



il Disciplinare prevedeva:

Categoria prevalente: Categoria OS25, classifica II: Scavo archeologico e attività strettamente connessa  Euro 395.232,09;

Categoria scorporabile: Categoria OG2, classifica II: Restauro di beni immobili sottoposti a tutela Euro 256.777,97;

Ulteriori lavorazioni: Impianti elettrici  Euro 47.989,94".


Era poi indicato sempre nel disciplinare:

Il concorrente dovrà dimostrare, ai fini della qualificazione alla categoria prevalente, di aver eseguito nell'ultimo quinquennio lavori di indagini, ricerca, sorbonatura, rilevamento di strutture archeologiche sommerse per un importo non inferiore ad Euro 143.579,08."


Con riferimento alle attestazioni SOA, era, altresì, specificato che "Le lavorazioni relative alla categoria OG2 possono essere eseguite dal concorrente solo se in possesso di attestazione Soa" e che alla domanda di partecipazione dovesse essere allegata, a pena di esclusione "l'attestazione, rilasciata da società di attestazione di cui al d.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OS25 e OG2 per classifica adeguata ai lavori da assumere" (v. pag. 2 del Disciplinare di gara, richiamato dal bando).

Le prime due imprese classificate nella gara, non presentano l'attestato SOA per la categoria prevalente, rifacendosi all'art. 28 del DPR 34/2000.

La terza classificata, presenta ricorso, lo perde al TAR ma il Consiglio di Stato gli da ragione.

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