Gazz.Uff.: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto 30/06/2003
Data: 11/05/2007
Argomento: Varie


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2007 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n. 97 del 27-4-2007)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2007 

Regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai
sensi  dell'articolo 20,  comma 2  e  dell'articolo 21,  comma 2, del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, codice in materia di
protezione dei dati personali.

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'art.  6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006
n.  163,  con  cui  l'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici
istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la
denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
    Visti  i  regolamenti  sul funzionamento dell'Autorita' approvati
nell'adunanza del 16 gennaio 2003 e successive modificazioni;
    Vista  la  direttiva  n.  95/46/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24 ottobre  1995,  relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' della
libera circolazione dei dati;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare
riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lettera a);
    Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente
il  regolamento  in  materia  di  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari;
    Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi
di  dati  sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi
dell'art.   20,   comma 2   e  dell'art.  21,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, nell'ambito dei trattamenti di
dati  personali  effettuati  per  le  finalita' di interesse pubblico
individuate dalla legge;
    Ritenuto  di  indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che
questa  Autorita'  deve  necessariamente  svolgere  per perseguire le
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge
(operazioni     di     raccolta,    registrazione,    organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
    Visto  il  provvedimento  del  Garante per la protezione dei dati
personali  in  data 21 dicembre 2005 recente autorizzazione n. 7/2005
al  trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente
significativi  per  l'interessato  le  operazioni  svolte, pressoche'
interamente   mediante   siti  Web,  o  volte  a  definire  in  forma
completamente  automatizzata  profili  o personalita' di interessati,
nonche'  le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite
da  diversi  titolari,  oppure  i  raffronti  con  altre informazioni
sensibili   e   giudiziarie   detenute   dal  medesimo  titolare  del
trattamento, nonche' infine la comunicazione dei dati a terzi;
    Ritenuto,  altresi',  di  individuare analiticamente nelle schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da  questa  Autorita',  la  comunicazione a terzi di dati
sensibili e giudiziari;
    Considerato  che l'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge
del  30 dicembre  2005,  n.  273, ha individuato il nuovo termine per
l'adozione del regolamento in oggetto;
    Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  nella  seduta  del
19 gennaio 2006;
    In  conformita'  al  parere espresso in data 28 febbraio 2007 dal
Garante   per  la  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  degli
articoli 20,  comma 2,  21,  comma 2  e  154, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
A d o t t a  il  seguente  regolamento:      Il regolamento consta di
quattro articoli e di cinque tabelle allegate.
    Alla  presente  delibera  e all'annesso regolamento sara' data la
massima  diffusione secondo le regole ordinarie di pubblicita' legale
e nelle forme di comunicazione ritenute piu' idonee ed efficaci.
      Roma, 28 febbraio 2007
                                        Il presidente: Rossi Brigante




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