Gazz.Uff.: Riduzione pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2006
Data: 20/05/2007
Argomento: Varie


MINISTERO DEI TRASPORTI - DELIBERAZIONE 20 aprile 2007 - Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07). (GU n. 109 del 12-5-2007- Suppl. Ordinario n.112)


MINISTERO DEI TRASPORTI 

DELIBERAZIONE 20 aprile 2007 

  Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).

                        IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
  Visto  l'art.  2,  comma 3,  del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451,  convertito  nella  legge  n.  40/1999,  che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
  Visto  l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il  quale  stabilisce  che  «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3  del  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
  Considerato  che  le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  1108  del  16 marzo  2006  relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Considerato  che  con  la  predetta  direttiva  del  Ministro delle
infrastrutture  si  e'  ravvisata  l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione  delle  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali,
che  favorisca  l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente  prevedendo,  a partire dall'anno 2006, l'esclusione da
tali  riduzioni  dei  veicoli  Euro  0  ed  Euro  1, e la conseguente
rimodulazione degli indici di sconto;
  Considerato  che,  ai  fini  della  sicurezza  e  della  protezione
ambientale,  si  rende  necessaria  la  scelta di veicoli sempre piu'
ecologici,   da  ammettere  alle  riduzioni  compensate  dei  pedaggi
autostradali;
  Vista  la  delibera  n.  4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di   euro   127.468.535,00   di  cui  alla  legge  n.  229/2000  come
incrementato  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  dall'art.  1,  comma 917  della  legge n. 296 del
27 dicembre  2006,  oltre  agli  eventuali  ulteriori  fondi  che  si
rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro
114.721.681,5  dal  quale  andra'  detratto l'importo che il Comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per
rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00.
  Considerato,  inoltre,  che  il prevedibile aumento del contenzioso
legato  al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni  compensate  dei  pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
  Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di euro 108.551.681,5 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 6.170.000,00
preventivata  per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
                              Delibera:

  1. I  pedaggi  autostradali  per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori,  appartenenti  alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi  di  autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui  ai  successivi  punti  4,  5  e 6 sono soggetti ad una riduzione
compensata,  a  partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006,
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio  2006  fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore 22 ed entro le ore 02, ovvero
uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2005
ovvero  nel  corso  dell'anno  2006, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno
2006. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2005  ovvero  nel  corso  dell'anno  2006,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della  legge  n.  298  del  6 giugno 1974, nonche' alle
imprese  ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea,   che  esercitano  l'attivita'  di  autotrasporto  in  conto
proprio.
  7.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
    a)  determinazione  del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3;
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:

=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |          4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |          6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |          8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |         10,83%
oltre 2.582.284,00                         |           13%

  8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali   i  soggetti  aventi  titolo  procedono  alla  compilazione  e
presentazione  della domanda e dei quadri annessi. La stessa delibera
disciplina  le  modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche
in  relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che
gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio.
La  delibera  disciplina  infine criteri e modalita' di erogazione da
parte  del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa'  concessionarie  di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla  riduzione  compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa'  concessionarie  agli  aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.  Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare
a  predisporre  un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione  deve  indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria  (Euro  0,  Euro  1,  Euro  2,  Euro 3, Euro 4 o superiori)
tenendo  presente  la  normativa di riferimento riportata in allegato
alla  presente  delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero
il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2007
                                             Il presidente: De Lipsis



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