MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi
ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1108 del 16 marzo 2006 relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle
infrastrutture si e' ravvisata l'opportunita' di far luogo ad una
rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali,
che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi
dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2006, l'esclusione da
tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente
rimodulazione degli indici di sconto;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione
ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu'
ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali;
Vista la delibera n. 4/07 con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle imprese di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo
di euro 127.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come
incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si
rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti
risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro
114.721.681,5 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per
rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00.
Considerato, inoltre, che il prevedibile aumento del contenzioso
legato al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le
riduzioni compensate dei pedaggi, rende necessario accantonare una
somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo di euro 108.551.681,5 salvo ulteriori importi che dovessero
residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 6.170.000,00
preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente
delibera;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di
cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione
compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006,
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero
uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2005
ovvero nel corso dell'anno 2006, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle
societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo
nazionale alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno
2006. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, di licenza
comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle
imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto
proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8,67%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83%
oltre 2.582.284,00 | 13%
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le
quali i soggetti aventi titolo procedono alla compilazione e
presentazione della domanda e dei quadri annessi. La stessa delibera
disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche
in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che
gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio.
La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da
parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo. Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare
a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori)
tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato
alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero
il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
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