Gazz.Uff.: Termini domanda accesso ai benefici fiscali Sicilia e V.Aosta
Data: 20/11/2006
Argomento: Fisco


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 16 ottobre 2006 - Termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta. (GU n. 255 del 2-11-2006- Suppl. Ordinario n.206)


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare,
l'art.  13  che  prevede  misure  fiscali a sostegno dell'innovazione
nelle imprese industriali;
  Visto  l'art.  17  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  che  ha
modificato  il  predetto  art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo
1998,  n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per
l'attuazione  di  misure  fiscali  a  sostegno dell'innovazione nelle
imprese  industriali  ed,  in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che
demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con   proprio   decreto,   la   definizione   delle   informazioni  e
documentazioni  ulteriori  da  allegare  alla dichiarazione-domanda e
l'individuazione  del  concessionario  responsabile  delle  attivita'
istruttorie;
  Vista  la  circolare  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  171 del 24 luglio 1998, con la quale sono state fornite
le  istruzioni  operative  per  consentire l'attivazione delle misure
fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;
  Vista  la  circolare  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   12 ottobre   1998,  n.  900348,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  20 ottobre  1998, con la quale, in
particolare,  si e' provveduto a sostituire l'allegato 7 della citata
circolare 10 luglio 1998, n. 900290, a seguito dell'entrata in vigore
delle  disposizioni  semplificative  in  materia  di  comunicazioni e
informazioni  previste  dalla  normativa antimafia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
  Visto  il  decreto  31 gennaio  2000,  n. 58, emanato dal Ministero
delle  finanze,  recante  norme concernenti le modalita' di fruizione
delle  agevolazioni  in  forma  automatica  e le relative regolazioni
contabili,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali;
  Considerato  che,  non  essendo  intervenute le norme di attuazione
degli  statuti  delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta in applicazione
del  citato decreto legislativo n. 112/1998, alle agevolazioni di cui
al  presente  decreto,  relative alle iniziative da realizzarsi nelle
suindicate regioni, provvede il Ministero dello sviluppo economico;
  Considerato   che,   a  seguito  dell'esperimento  della  gara  per
l'affidamento  dei  servizi  per  la gestione degli interventi di cui
all'art.  8  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266 e all'art. 13 del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140, nelle regioni Sicilia e Valle
d'Aosta,  di  cui  al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  parte  seconda,  n. 112 del 16 maggio 2005, e'
stato  individuato  in  MCC  S.p.a.  il gestore concessionario per le
citate misure agevolative;
  Considerato  che  per  l'applicazione della presente misura d'aiuto
alle   regioni   suindicate   sono  disponibili,  nel  corrente  anno
finanziario,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 16 giugno 2005 di
ripartizione  del  Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese,
risorse per complessivi euro 7.000.000,00;
  Considerato  che per la fissazione dei termini di presentazione per
l'accesso  ai  benefici di cui al citato art. 13 del decreto-legge n.
79/1997   occorre   tener   conto   dell'esigenza  di  concludere  il
procedimento  per  la  concessione delle agevolazioni entro l'anno in
corso,  in  ottemperanza  agli obblighi derivanti dall'autorizzazione
del  presente  regime di aiuto da parte della Commissione dell'Unione
europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  dichiarazioni-domanda  per  l'accesso  ai  benefici  per  il
sostegno   dell'innovazione   nelle   imprese   industriali  previsti
dall'art.  13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, come modificato
dall'art.  17  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266, possono essere
presentate   a   partire   dal   ventesimo   giorno  successivo  alla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e fino al trentesimo giorno dal predetto termine
iniziale,  tenuto  conto  dell'esigenza di concludere il procedimento
per  la  concessione  delle  agevolazioni  entro  l'anno in corso, in
adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione del regime di aiuto
da  parte  della  Commissione  dell'Unione  europea.  Il  termine  di
ricezione delle domande e' comunque interrotto a decorrere dal giorno
successivo  a  quello in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
richieste   determina   l'esaurimento   delle   risorse   finanziarie
disponibili.
  2. Alle  dichiarazioni-domanda  presentate  ai sensi del comma 1 si
applicano  le  disposizioni  contenute  nella  circolare ministeriale
10 luglio   1998,   n.   900290,   come  modificata  dalla  circolare
ministeriale  12 ottobre  1998,  n.  900348,  con  le  modifiche e le
integrazioni di cui al presente decreto.

     

                               Art. 2.
  1. La  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici  di  cui
all'art.  1,  comma 1,  e'  presentata  esclusivamente utilizzando la
procedura  informatica  di invio telematico disponibile all'indirizzo
internet  del  gestore concessionario MCC S.p.a. http://www.mcc.it Il
gestore  rilascia ricevuta contenente l'identificativo della domanda,
che  e'  assegnato dalla procedura informatica sulla base dell'ordine
cronologico  automaticamente determinato al momento in cui pervengono
i moduli di domanda presso l'infrastruttura tecnologica deputata alla
ricezione  telematica.  Non  sono  prese in considerazione le domande
pervenute   al   gestore   con  modalita'  diverse  da  quelle  sopra
specificate.  Conclusa  con  esito  positivo  la  procedura  di invio
telematico,   il   modulo   di  domanda  contenente  l'identificativo
assegnato  dalla  procedura informatica e' successivamente stampato e
debitamente  sottoscritto  con le modalita' previste dall'art. 38 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Detto  modulo, unitamente ai prescritti allegati, e' altresi' inviato
dall'impresa  richiedente  con raccomandata con avviso di ricevimento
entro  i  cinque  giorni  lavorativi  successivi alla data dell'invio
telematico,  in  plico  chiuso  che  rechi  in  modo  ben visibile la
denominazione  ed il recapito dell'impresa mittente, l'identificativo
della domanda e l'indicazione: «L. 140/97» all'indirizzo: MCC S.p.a.,
via  Piemonte  n.  51,  00187  Roma.  Ove tale documentazione non sia
inoltrata al gestore con raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine descritto, la relativa domanda e' considerata decaduta. Il
modulo  della  dichiarazione-domanda  per  l'accesso  ai  benefici e'
allegato al presente decreto (allegato 1).

     

                               Art. 3.
  1. I  costi  ammissibili  sono  quelli  sostenuti dalle imprese nel
territorio  delle  regioni  Sicilia  o  Valle d'Aosta, nell'esercizio
chiuso nell'anno solare 2005.

     

                               Art. 4.
  1. Ai fini della determinazione della misura dell'agevolazione, che
ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento  27 marzo  1998,  n. 235 e'
definita   in  funzione,  oltre  che  delle  dimensioni  dell'impresa
richiedente, dell'ubicazione delle unita' locali presso le quali sono
condotte  le  attivita'  agevolabili,  si indicano nell'allegato 2 al
presente  decreto,  con  riferimento  alle  regioni  Sicilia  e Valle
d'Aosta,  le  aree  sottoutilizzate  di  cui  all'art. 61 della legge
27 dicembre   2002,   n.   289,  coincidenti  con  le  aree  depresse
individuate   ai   sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del  decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
e successive modifiche e integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani

     

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