VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI REATI. La stessa deve considerare tutti gli elementi della condanna.
Data: 25/05/2007
Argomento: Procedure di gara


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 68 del 6/03/2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla General Smontaggi s.p.a..–  lavori di demolizione degli edifici presenti all’interno dell’area del Comparto A di cui alla delibera consiliare del Comune di Roma n. 84/2006 e relativa attività di smaltimento dei materiali di risulta. S.A. EUR s.p.a.



Un impresa lamenta l'esclusione dalla gara per una sentenza di condanna relativa all’attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi evidenziando che la S.A. non ha effettuato in concreto alcuna valutazione concreta sull’incidenza della condanna ai fini della moralità dell’impresa.

la stazione appaltante di contro ha affermato che la circostanza che la sentenza di patteggiamento abbia ad oggetto il reato di cui all’articolo 51 ( attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del d. Lgs. n. 22/1997, incide sull’oggetto dell’appalto in questione ed è ad esso strettamente collegata.

L'autorità

evidenziando che:

le amministrazioni devono considerare tutti gli elementi della fattispecie che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, l’elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive.

ha ritenuto:

non conforme al principio del giusto procedimento l’esclusione dalla gara di che trattasi dell’impresa

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