Gazz.Uff.: Modalita' acquisto beni servizi e forniture dall'I.S. per sicurezza sul lavoro
Data: 29/05/2007
Argomento: Sicurezza


ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - DECRETO 10 Aprile 2007 - Regolamento che disciplina le modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. (GU n. 114 del 18-5-2007 )

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

DECRETO 10 Aprile 2007 

Regolamento  che  disciplina  le  modalita'  per  l'acquisto di beni,
servizi  e  forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

                            IL PRESIDENTE

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n.  303  recante  il  "Regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";
  Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera b), del predetto
decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 il
quale  prevede  che  il  Consiglio  di  amministrazione disciplini le
modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto;
  Vista   la  deliberazione  n.  1/2006  adottata  dal  Consiglio  di
amministrazione  in  data  10 febbraio  2006,  con  la quale e' stato
approvato  il  regolamento concernente le modalita' per l'acquisto di
beni, servizi e forniture dell'Istituto;
  Vista  la  nota  del  19 febbraio  2007  con cui il Ministero della
salute  -  Direzione  generale  ricerca  scientifica  e tecnologica -
6/1.4.d.a.7/70-1132/P  ha approvato il predetto regolamento, ai sensi
dell'art.  13,  comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
                                Emana

l'unito  regolamento  recante  le  modalita'  per l'acquisto di beni,
servizi  e  forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2007
                                              Il presidente: Moccaldi

        
      
                                                             Allegato
    (alla delibera n. 1/2006 assunta dal consiglio di amministrazione
                                            in data 10 febbraio 2006)

REGOLAMENTO  CONCERNENTE LE MODALITA' PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI
                             O FORNITURE

                       ATTIVITA' CONTRATTUALE

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                        Normativa applicabile

    1. L'attivita'  contrattuale dell'Istituto, oltre che dalle norme
del  presente  regolamento,  e' disciplinata nei casi e nei limiti di
valore  prestabiliti  dalle  norme  dell'Unione  europea  e di quella
nazionale vigente in materia.

                               Art. 2.
             Norme generali sull'attivita' contrattuale

    1.  Il  direttore  generale,  entro  il 31 ottobre, predispone il
programma  triennale  dei  lavori,  dei beni e servizi da aggiornarsi
annualmente sulla base delle linee di indirizzo fissate dal consiglio
di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.
    2. L'indizione delle procedure concorsuali che superino la soglia
comunitaria  e'  approvata  dal  direttore  generale  il  quale  puo'
stabilire,  con  propri  atti  di indirizzo, che per alcuni contratti
inferiori  a  tale  soglia  sia  ugualmente  applicata  la disciplina
comunitaria.
    3.   Per   le   procedure  concorsuali  che  superino  la  soglia
comunitaria  rientrano  nelle  attribuzioni del direttore generale la
determinazione    a   contrattare,   la   scelta   della   forma   di
contrattazione,  l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del
contraente,  la  determinazione  delle  clausole  del  contratto e la
nomina del responsabile del procedimento.
    4.   Al   di  sotto  della  soglia  comunitaria  rientrano  nelle
attribuzioni   del   titolare   del   centro  di  responsabilita'  la
determinazione    a   contrattare,   la   scelta   della   forma   di
contrattazione,  l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del
contraente,  la  determinazione  delle  clausole  del  contratto e la
nomina del responsabile del procedimento.
    5.  Quando  la  natura  e  l'oggetto  della  spesa  presentino un
notevole grado di complessita', anche di natura tecnica, il direttore
generale  puo'  costituire,  con provvedimento motivato, una apposita
commissione consultiva formata da personale dell'Istituto.
    6.  Al  fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni
di  strutture  la  gestione  di talune spese a carattere strumentale,
comuni  a  piu'  centri  di  responsabilita', puo' essere annualmente
affidata   dal   direttore   generale   ad   un   unico   centro   di
responsabilita'.
    7.  Per  l'uso  e l'acquisto di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla
pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale
    8.  Su  proposta  dei  titolari  dei centri di responsabilita' il
direttore  generale approva gli schemi di contratto tipo e i relativi
capitolati tipo.
    9.  Il  direttore  generale,  in  applicazione  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  18 aprile  1994,  n.  573,  cura  la
pubblicazione  degli  avvisi  di  aggiudicazione  e dei bandi di gara
indicativi  con  i  quali  si comunicano, entro quarantacinque giorni
dall'inizio  dell'esercizio  finanziario,  il totale delle forniture,
per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi.
    10.  E'  vietato  l'artificioso  frazionamento degli appalti allo
scopo  di  sottrarli  all'applicazione  della normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia.

                               Art. 3.
                    Responsabile del procedimento

    1.  Con  provvedimento  del direttore generale o del titolare del
centro  di  responsabilita'  competente  si  procede  alla nomina del
responsabile  del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
    2.  Il  responsabile  sovrintende  al  corretto svolgimento delle
varie  fasi  del procedimento, dell'eventuale pubblicazione del bando
di  gara, alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto,
all'esecuzione dello stesso fino al collaudo.
    3.  Quando  la  natura  e  l'oggetto  della  spesa  presentino un
notevole  grado  di complessita' anche di natura tecnica il direttore
generale  o il titolare del centro di responsabilita' puo' costituire
con provvedimento motivato apposita commissione consultiva presieduta
da un dirigente e costituita da personale in servizio nell'Istituto.

                               Art. 4.
                        Locazioni immobiliari

    1. Per le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente
in materia per le amministrazioni dello Stato.

                               Art. 5.
                        Contratto di leasing

    1.  Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando ne e'
dimostrata  la convenienza economica rispetto alle altre tipologie di
contratto  o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di
disponibilita'   finanziarie   in  conto  capitale,  di  disporre  di
strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.
Tali  circostanze  devono  risultare dalla relazione del titolare del
centro di responsabilita' competente, previo parere della Commissione
di cui all'art. 3.
    2.  I  canoni  di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di
parte  corrente  del  bilancio  finanziario; l'importo dell'eventuale
riscatto  del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente
capitolo di spesa in conto capitale.

                               Art. 6.
                              Comodato

    1. Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo  nel  caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile
per  il  conseguimento  dei  fini  istituzionali dell'Istituto, fermo
restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze
devono   risultare   dalla  relazione  del  titolare  del  centro  di
responsabilita' competente.
    2.  I  beni  ricevuti  in  comodato sono riportati in una sezione
speciale  dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
ai prezzi di mercato.

                               Art. 7.
      Acquisto di beni, fornitura di servizi e lavori pubblici

    1.   Per   gli   appalti  di  lavori  pubblici  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nella  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
successive   modificazioni,   nonche'  nel  relativo  regolamento  di
attuazione  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
    2. Per gli acquisti di beni e servizi l'ISPESL puo' utilizzare le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  S.p.a.,  secondo quanto
previsto  dall'art.  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 e
successive   modificazioni,   ovvero   ne  utilizza  i  parametri  di
prezzo/qualita',  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni e
servizi   comparabili,   oggetto   delle   stesse   convenzioni.   La
stipulazione  di  un  contratto  in  violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del  danno  erariale  si  tiene  anche  conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

                               Art. 8.
                         Mercato elettronico

    1.  L'Istituto  per  gli  acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria  puo'  far  ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione  di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

                               Capo II
                  Attivita' contrattuale ordinaria

                               Art. 9.
                  Procedure contrattuali ordinarie

    1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti,
alle  vendite,  alle  permute, alle locazioni ed ai servizi in genere
sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure:
      a) procedure aperte;
      b) procedure ristrette;
      c) procedure negoziate.
    2.  Tali procedure sono regolate al di sotto dei limiti di valore
previsti  dalla normativa comunitaria dalle disposizioni del presente
capo,  fermo  restando  quanto  previsto  per i lavori pubblici dalla
legge  11 febbraio  1994,  n. 109 e successive modificazioni, nonche'
dal  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e successive modificazioni.
    3.  Tutti gli importi vanno considerati al netto dell'imposta sul
valore aggiunto.

                              Art. 10.
                          Procedure aperte

    1.   La  scelta  del  contraente  mediante  procedura  aperta  e'
preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
    2. Il bando, in conformita' ed in attuazione della determinazione
di contrattare, deve indicare:
      a) l'oggetto del contratto;
      b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;
      c) le modalita' e i termini per la partecipazione alla gara;
      d) il   tipo   di   procedura   prescelta   e  il  criterio  di
aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 15, comma 3.
    3.   Il  bando,  oltre  che  osservare  le  vigenti  disposizioni
normative in materia di pubblicita' e' affisso all'albo dell'Istituto
e  riportato  sul  sito internet. Della pubblicazione e' data notizia
per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

                              Art. 11.
                         Procedure ristrette

    1.  Se  la procedura aperta e' andata deserta o per altra ragione
che  sia  opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare,
puo'  farsi  ricorso  alle  procedure  ristrette  nella  forma  della
licitazione privata o dell'appalto concorso.

                              Art. 12.
                         Licitazione privata

    1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti
ritenuti  idonei,  di  uno  schema  di  atto  in  cui  sono descritti
l'oggetto  e  le condizioni generali e particolari del contratto, con
l'invito  a  restituirlo,  nel giorno stabilito, firmato e completato
con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove
questo sia stabilito. Dalla lettera di invito deve altresi' risultare
il  criterio  di  aggiudicazione  della  gara,  prescelto  fra quelli
indicati dall'art. 15, comma 3.

                              Art. 13.
                          Appalto-concorso

    1.  Qualora  risulti conveniente avvalersi della collaborazione e
dell'apporto  di  particolare  competenza  tecnica  e  di  esperienza
specifica  da  parte  dell'offerente  per la elaborazione progettuale
delle  prestazioni  da  eseguire  di  cui  siano indicate soltanto le
principali   caratteristiche,   puo'  farsi  ricorso  alla  procedura
dell'appalto-concorso.
    2.  In  tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare
nei  termini,  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dall'invito, il
progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono
disposti ad eseguirlo.
    3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di
contrattare,  nel  bando  di  gara  o nelle lettere di invito, nessun
compenso  o  rimborso  di  spese  puo'  essere comunque preteso dagli
interessati per la elaborazione del progetto.

                              Art. 14.
      Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette

    1.  Ai  fini  della  individuazione dei soggetti da invitare alla
gara,  puo'  essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le
modalita'  di cui all'art. 8, un bando che indica il termine entro il
quale  i  soggetti  interessati possono richiedere di essere invitati
alla  gara.  In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra
quelli  che  ne  hanno  fatto  richiesta in un numero che puo' essere
contenuto entro un limite massimo fissato dal bando.
    2.  Qualora  l'adozione  di un preventivo bando di gara contrasti
con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del
contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, o per
altra   ragione   opportunamente   indicata   nella  deliberazione  a
contrattare,   i  soggetti  da  invitare  sono  comunque  individuati
assicurando  la piu' ampia partecipazione possibile, avvalendosi, ove
istituiti,  di  elenchi  appositamente  predisposti ed aggiornati con
provvedimento del direttore generale.

                              Art. 15.
         Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

    1.  Le  gare  relative  alle  procedure  aperte  e alle procedure
ristrette  si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal
bando di gara o, in mancanza, dalla lettera di invito.
    2.   Il   direttore   generale   o  il  titolare  del  centro  di
responsabilita'  competente  nomina  con  proprio  provvedimento  una
apposita commissione.
    3.  La  commissione  di  cui  al comma 2 procede all'apertura dei
plichi  contenenti  le  offerte  e alla conseguente aggiudicazione in
base ai seguenti criteri:
      a) al prezzo piu' favorevole, per i contratti da cui derivi una
entrata  per  l'Istituto, ovvero al prezzo piu' basso per i contratti
che  abbiano  ad  oggetto  prestazioni  che devono essere conformi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
      b) all'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa valutabile in
base  ad  elementi  diversi  variabili  a  seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna,
il  costo  di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla
vendita  e  l'assistenza tecnica: in questi casi, nel bando di gara o
nelle  lettere  di  invito  devono  essere  specificati i criteri che
saranno  applicati  per l'aggiudicazione della gara, con precisazione
dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
    4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la
commissione  di  cui  al  comma 2  procede all'aggiudicazione in base
all'esame  comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi
prezzi,  tenuto  conto  degli  elementi  tecnici  ed  economici delle
singole  offerte.  Se  nessuno  dei progetti risulta rispondente alle
esigenze  dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la
commissione  puo'  in  tal  caso  proporre che venga indetto un nuovo
appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
    5.  Qualora  talune  offerte  presentino carattere anomalo per il
loro  contenuto  particolarmente favorevole all'Istituto, il soggetto
offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e
nei termini assegnati, e' tenuto a fornire spiegazioni in merito agli
elementi  costitutivi  dell'offerta.  Successivamente la commissione,
valutate  le  spiegazioni  rese  nei termini, decide motivatamente di
ammettere o meno l'offerta.
    6.  Sono  considerate  offerte  anomale quelle che risultino piu'
basse  del 30% rispetto alla media delle offerte pervenute, calcolata
escludendo l'offerta piu' vantaggiosa e quella meno vantaggiosa.

                              Art. 16.
                         Procedure negoziate

    1.  E'  facolta' dell'Istituto ricorrere alle procedure negoziate
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
    2.  In  particolare, puo' farsi ricorso alla procedura negoziata,
indipendentemente   dall'importo,   indicandone   la   ragione  nella
determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi:
      a) per   l'acquisto  di  beni,  la  prestazione  di  servizi  e
l'esecuzione  di  lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire
con  i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche'
quando  l'acquisto  riguardi  beni  la cui produzione e' garantita da
privativa industriale;
      b) per l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; in tali
casi  la  trattativa e' preceduta da un parere di congruita' espresso
da apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale;
      c) per  l'affidamento  di studi, ricerche che non rientrino nei
piani di attivita' e nei programmi di ricerca corrente e finalizzata,
consulenze  o  prestazioni  professionali  a  soggetti in possesso di
specifica competenza tecnica o professionale;
      d) per  lavori  complementari  non  considerati  nel  contratto
originario  e  che  si siano resi necessari da circostanze impreviste
per  l'esecuzione  di  lavori,  a  condizione che siano affidati allo
stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente
separabili  dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili,
siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il
loro   ammontare   non  superi  il  50%  dell'importo  del  contratto
originario;
      e) per   l'affidamento  al  medesimo  contraente  di  forniture
destinate  al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di
quelle  esistenti,  qualora  il  ricorso  ad altri fornitori potrebbe
comportare per l'Istituto oggettive incompatibilita' tecniche.
    3. Il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso altresi':
      a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta
o ristretta sia stato infruttuoso;
      b) quando   l'urgenza  degli  acquisti,  delle  vendite,  delle
forniture  di  beni  e  servizi  non  consente  l'indugio dovuto allo
svolgimento di una gara;
      c) per i contratti di assicurazione;
      d) per   acquisire   i   beni   e  le  forniture  necessari  al
funzionamento   ordinario   degli   uffici,   ivi   compresi  i  beni
strumentali;
      e) per  le  spese  relative  alla gestione e all'utilizzo degli
automezzi;
      f) per  acquisire  i  servizi  e  le  forniture  necessari alla
gestione del patrimonio immobiliare in uso;
      g) in  ogni  altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata
nella   deliberazione  di  contrattare,  in  cui  la  difficolta'  di
predeterminare  con sufficiente precisione la prestazione oggetto del
contratto  rende  necessaria  una  previa negoziazione con i soggetti
interessati.
    4.  Nelle  ipotesi di cui al comma 3, la procedura negoziata deve
svolgersi secondo modalita' concorrenziali. A tal fine, devono essere
compiute indagini di mercato, interpellando i soggetti iscritti negli
appositi  elenchi  di  cui all'art. 14, comma 2 ed acquisendo in ogni
caso non meno di cinque offerte.

                              Art. 17.
              Stipulazione e approvazione dei contratti

    1.  Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica,
pubblico-amministrativa o privata entro trenta giorni successivi alla
comunicazione  dell'avvenuta  aggiudicazione ovvero dell'accettazione
dell'offerta.  I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con
scambio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del commercio ovvero in
forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.
    2.   Qualora  entro  detto  termine  non  possa  procedersi  alla
stipulazione   del   contratto   per   causa  imputabile  all'impresa
aggiudicataria,  il  direttore  generale  o il titolare del centro di
responsabilita'   competente   ha  facolta'  di  dichiarare  decaduta
l'aggiudicazione   o   l'accettazione   dell'offerta.   In  tal  caso
l'Istituto incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a
garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.
    3.   Provvede  di  norma  alla  stipulazione,  in  rappresentanza
dell'Istituto,  un  soggetto  appositamente  delegato  dal  direttore
generale  o dal titolare del centro di responsabilita' che approva il
contratto.
    4. Il direttore generale nomina per lo svolgimento delle funzioni
di ufficiale rogante un funzionario dell'Istituto.
    5.  L'approvazione  dei  contratti  e' di competenza, nell'ambito
delle  rispettive attribuzioni, del direttore generale o del titolare
del centro di responsabilita' competente.
    6.  I  contratti  devono  avere  termini,  durata e condizioni in
maniera  certa  e  inequivocabile e per le spese correnti non possono
superare i nove anni.
    7.  Nei  contratti  e'  fatto  divieto  di iscrivere clausole che
prevedano il rinnovo tacito.
    8.  Le spese di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti ai
contratti   comprese  quelle  di  registrazione  sono  a  carico  dei
contraenti.
    9. I contratti stipulati con societa', enti, organismi pubblici e
privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante.
    10. Rientra nella responsabilita' del soggetto che sottoscrive il
contratto  accertare  la  capacita'  del  contraente  ad impegnare la
societa'.

                              Art. 18.
                          Ufficiale rogante

    1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva
nelle  aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario
designato  quale  ufficiale  rogante  o da un funzionario in veste di
pubblico ufficiale.
    2.  L'ufficiale  rogante  e'  tenuto  all'osservanza  delle norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso
di  contratti  stipulati  in  forma  pubblico  amministrativa  ovvero
mediante  scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la
legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a
tenere  il  repertorio  in  ordine  cronologico ed a rilasciare copie
autentiche degli atti ricevuti.

                              Art. 19.
               Controlli sull'esecuzione del contratto

    1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle
prestazioni  sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso
d'opera mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal
contratto.
    2.  Il  collaudo  e'  eseguito  da personale dell'Istituto munito
della  competenza  tecnica  necessaria  o,  in  mancanza, da soggetti
estranei nominati dal direttore generale o dal titolare del centro di
responsabilita'.
    3.  I  contratti  indicano le penalita' previste per il mancato o
inesatto  adempimento,  nonche'  per  la  ritardata  esecuzione delle
prestazioni.

                              Art. 20.
                              Collaudi

    1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo
in  base  alle  vigenti  disposizioni ed alle modalita' stabilite dal
contratto.
    2.  Il  collaudo  di norma e' eseguito da un funzionario nominato
dal  direttore generale o dal titolare del centro di responsabilita'.
Nei  casi di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica
specifica,   puo'   essere   nominata   dal  direttore  generale  una
commissione di collaudo.
    3.  Per  il collaudo dei lavori, l'Istituto si avvale del proprio
personale  avente  i requisiti previsti dall'art. 188 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554, ovvero di
qualificato  personale estraneo appositamente incaricato, ove risulti
che non siano presenti nell'Istituto dipendenti in possesso di idonea
professionalita'.
    4.  Al  personale estraneo all'Istituto e' attribuito un compenso
determinato  in  conformita' alle statuizioni di cui all'art. 210 del
decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con
provvedimento del direttore generale.
    5.  Il  consiglio  di amministrazione, con propria deliberazione,
puo' dettare criteri direttivi in materia.
    6. Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
    7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste
e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In
tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.
    8. Il collaudo e l'accertamento di conformita' non possono essere
eseguiti  dal  personale  che ha stipulato il contratto o al quale e'
stata  attribuita  la sorveglianza sull'esecuzione dello stesso o che
abbia svolto funzioni autorizzative, di controllo, di progettazione e
di direzione.
    9.  Se  l'importo  del  contratto  non  supera  i 50.000 euro IVA
esclusa,   e'   sufficiente  l'attestazione  di  regolare  esecuzione
rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Istituto, nominato dal
titolare del centro di responsabilita'.

                              Art. 21.
                  Garanzie e coperture assicurative

    1.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei contratti le imprese devono
prestare  idonea  cauzione  ovvero rendere fideiussione per l'importo
contrattuale   ai  sensi  delle  leggi  vigenti  ed  individuata  nei
contratti medesimi.
    2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita  da  una  fideiussione
bancaria o assicurativa con primario istituto.
    3.  La  cauzione  puo'  essere  omessa per i contratti di importo
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

                              Capo III
                        Procedure in economia

                              Art. 22.
                          Spese in economia

    1.  Possono  essere  gestiti in economia, tenuto conto della loro
natura,  i lavori fino a 50.000, euro IVA esclusa, l'acquisto di beni
e  servizi  fino  a  130.000  euro,  IVA  esclusa,  quando in sede di
programmazione  annuale  non  sia  possibile o non risulti facilmente
attuabile ovvero sia antieconomica una predefinizione analitica degli
elementi necessari per l'esperimento della gara ad evidenza pubblica.
    2.   L'esecuzione   in  economia  degli  interventi  puo'  essere
effettuata:
      a) in amministrazione diretta;
      b) a cottimo fiduciario;
      c) con   sistema   misto   amministrazione  diretta  -  cottimo
fiduciario.
    3.  Sono  in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni
per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono
effettuati  con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e
con personale proprio.
    4.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende
necessario,  ovvero  opportuno, con procedura negoziata l'affidamento
ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
    5. I lavori eseguiti mediante il cottimo fiduciario, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 88 e 144 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non possono comportare una
spesa complessiva superiore a 200.000 euro IVA esclusa.

                              Art. 23.
                         Lavori in economia

    1.   Sono  eseguiti  in  economia,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni  contabili in materia di impegno di spesa, nei limiti di
importo di 50.000 euro IVA esclusa, i seguenti lavori:
      a) lavori  di  manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori
necessari  alle  sedi  dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi,
accessori  e  pertinenze  adibiti  ad  uso  degli  uffici  centrali e
territoriali;
      b) lavori  di  manutenzione  ordinaria e adattamento, nonche' i
lavori  necessari  per  le sedi dell'Istituto ed i relativi impianti,
infissi  ed  accessori  e  pertinenze,  presi in affitto ad uso degli
uffici  centrali  e  territoriali,  nei  casi  in cui per legge o per
contratto le spese siano a carico del locatario;
      c) lavori   di   manutenzione,   riparazione,   adattamento   e
realizzazione  di opere, impianti, quando l'esigenza e' rapportata ad
eventi  imprevedibili  e non sia possibile realizzarle con le forme e
le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994;
      d) interventi  non  programmabili  per  la  sicurezza,  nonche'
quelli  destinati  a  scongiurare  situazioni  di pericolo a persone,
animali  o  cose  a  danno  dell'igiene e della salute pubblica o del
patrimonio storico, artistico e culturale;
      e) lavori  per  i quali siano stati esperiti infruttuosamente i
pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa
esserne differita l'esecuzione;
      f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
      g) completamento   di   opere   o   impianti  a  seguito  della
risoluzione  del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.
    2.  Resta  ferma  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  economia la
disciplina   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni.

                              Art. 24.
                     Beni e servizi in economia

    1.  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per
i seguenti beni e servizi:
      a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze,  riunioni,  mostre  ed  altre  manifestazioni culturali e
scientifiche  nell'interesse  dell'Istituto,  ivi  comprese  le spese
necessarie  per  ospitare  i  relatori, per un importo fino a 130.000
euro IVA esclusa;
      b) i   servizi   di  consulenza,  studi,  ricerca,  indagini  e
rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od
altri  mezzi  di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA
esclusa;
      d) acquisto  di  libri,  riviste,  giornali  e pubblicazioni di
vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      e) rilegatura  di  libri e pubblicazioni, per un importo fino a
130.000 euro IVA esclusa;
      f) lavori   di  traduzione  e  interpretariato,  da  liquidarsi
comunque  su  presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non
possa  provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di
copia,  da  liquidarsi  dietro presentazione di apposita fattura e da
affidare   unicamente   a   imprese   commerciali  nei  casi  in  cui
l'amministrazione  non possa provvedervi con il proprio personale per
un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      g) lavori  di  stampa,  tipografia, litografia o realizzati per
mezzo  di  tecnologia  audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
      h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un
importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      i) acquisti  di  coppe,  medaglie, diplomi ed altri oggetti per
premi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      j) spese  di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
      k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre
attrezzature  d'ufficio,  per  un  importo  fino  a  130.000 euro IVA
esclusa;
      l) spese  per  l'acquisto  e  la manutenzione di hardware quali
terminali,  personal  computer,  stampanti e materiale informatico di
vario  genere  e spese per servizi informatici, per un importo fino a
130.000 euro IVA esclusa;
      m) fornitura   di  mobili,  fotocopiatrici,  climatizzatori  ed
attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      n) spese    per    corsi    di   preparazione,   formazione   e
perfezionamento  del  personale,  partecipazione alle spese per corsi
indetti  da  enti,  istituti ed amministrazioni varie, per un importo
fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      o) beni  e  servizi  di  qualsiasi  natura  per  i  quali siano
esperiti  infruttuosamente  i  pubblici incanti o le licitazioni o le
trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un
importo fino 130.000 euro IVA esclusa;
      p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
      q) acquisizione  di  beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione
di  un  precedente  rapporto  contrattuale e quando cio' sia ritenuto
necessario  o  conveniente  per assicurare la prestazione nel termine
previsto  dal  contratto,  per  un  importo  fino  a 130.000 euro IVA
esclusa;
      r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento
delle  prestazioni  non  previste dal contratto in corso, qualora non
sia   possibile   imporne   l'esecuzione   nell'ambito   dell'oggetto
principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro
IVA esclusa;
      s) acquisizione  di  beni  e  servizi nella misura strettamente
necessaria,  nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle  ordinarie  procedure  di scelta del contraente, per un importo
fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      t) acquisizione   di   beni   e  servizi  nei  casi  di  eventi
oggettivamente  imprevedibili  ed  urgenti,  al  fine  di scongiurare
situazioni  di  pericolo  a  persone, animali o cose, nonche' a danno
dell'igiene  e  salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e
culturale, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      u) pulizia,   derattizzazione,   disinfestazione,   smaltimento
rifiuti  speciali  e  servizi analoghi, per un importo fino a 130.000
euro IVA esclusa;
      v) acquisto,    noleggio,   riparazioni   e   manutenzioni   di
autoveicoli,  di  materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti,
per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa;
      w) acquisizione  di  beni  e  servizi nella misura strettamente
necessaria,  nelle  more  di svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta  del  contraente  nonche'  di esecuzione del contratto, per un
importo fino a 130.000 euro IVA esclusa.
    2.  Nessuna acquisizione di beni, servizi o esecuzione di lavori,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  20 agosto  2001,  n.  384,  puo'  essere artificiosamente
frazionata.

                              Art. 25.
                      Responsabile del servizio

    1.  L'esecuzione  degli  interventi  in  economia viene disposta,
nell'ambito  degli  obiettivi e del "budget", dal titolare del centro
di   responsabilita'   ovvero   dai   responsabili   delle  strutture
territoriali nei limiti di spesa ad essi consentiti.
    2.  Per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  ci si avvale delle
rilevazioni  dei  prezzi  di mercato effettuate da amministrazioni od
enti  a  cio'  preposti  ai  fini di orientamento e della valutazione
della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.

                              Art. 26.
                        Forme di pubblicita'

    1.  L'Istituto,  con  avvisi  pubblicati  sull'albo  e  sul  sito
internet,  puo'  chiedere  periodicamente agli operatori economici di
manifestare l'interesse ad essere invitati alle procedure di spese in
economia.

                              Art. 27.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

    1.  L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo
fiduciario  avviene  mediante gara informale, con richiesta di almeno
cinque  preventivi  redatti  secondo  le  indicazioni contenute nella
lettera d'invito.
    2.  Si  prescinde  dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di
nota  specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche   tecniche  o  di  mercato  sulla  base  di  adeguate
motivazioni,   ovvero   quando   l'importo  della  spesa  non  superi
l'ammontare di 20.000 euro IVA esclusa.
    3.  Il  suddetto limite e' elevato a 40.000 euro IVA esclusa, per
l'acquisizione   di   beni   e  servizi  connessi  ad  impellenti  ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
    4.  La  richiesta  alle  ditte dei preventivi/offerta, effettuata
mediante  lettera  o  altro  atto  (telegramma,  telefax,  ecc.) deve
contenere:
      a) l'oggetto della prestazione;
      b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
      c) le caratteristiche tecniche;
      d) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
      e) i prezzi;
      f) le modalita' di pagamento;
      g) le modalita' di scelta del contraente;
      h) il termine per la presentazione delle offerte;
      i) il periodo in giorni di validita' delle offerte;
      l) l'indicazione    del    termine   per   l'esecuzione   della
prestazione;
      m) l'eventuale  clausola  relativa all'aggiudicazione anche nel
caso di acquisizione di un unico preventivo;
      n) l'informazione   circa   l'obbligo   di  assoggettarsi  alle
condizioni   e   penalita'  previste  e  di  uniformarsi  alle  norme
legislative   e  regolamentari  vigenti,  nonche'  la  facolta',  per
l'amministrazione,  di  provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a
spese  delle  ditte  aggiudicatarie  e  di  rescindere  il  contratto
mediante  semplice  denuncia,  nei  casi in cui la ditta stessa venga
meno ai patti concordati;
      o) quant'altro  ritenuto  necessario  per  meglio  definire  la
natura dell'intervento.
    5.  L'esame  del contraente avviene, di regola, in base al prezzo
piu'  basso,  in  relazione  a quanto previsto nella lettera d'invito
previo  accertamento  della  congruita' dei prezzi ai sensi dell'art.
27, commi 1 e 2.

                              Art. 28.
                        Congruita' dei prezzi

    1.   L'accertamento   della   congruita'   dei   prezzi   offerti
dall'impresa  invitata  e' effettuata dal responsabile delle spese in
economia,  di  cui  all'art. 25, ovvero dal funzionario a tal fine da
lui incaricato, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi
contenuti anche dalle indagini di mercato.
    2.  Nei  casi  di  acquisizione di beni e servizi particolarmente
complessi  il  responsabile  puo'  richiedere  un  parere all'ufficio
competente per materia.

                              Art. 29.
            Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

    1.  L'acquisizione  di  beni  e  servizi  puo'  essere effettuata
mediante  contratto,  oppure apposita lettera con la quale si dispone
l'ordinazione  dei  beni  e dei servizi. Tali atti devono riportare i
medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
    2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
      a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
      b) la  quantita'  ed  il  prezzo degli stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
      c) la qualita' e la modalita' di esecuzione;
      d) gli estremi contabili (capitolo);
      e) la forma di pagamento;
      f) le  penali  per la ritardata o incompleta esecuzione nonche'
l'eventuale  richiamo  all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
vigenti norme di legge e regolamenti;
      g) l'ufficio  referente ed eventuali altre indicazioni utili od
opportune al fornitore.
    3.  Dell'ordinazione  ricevuta  l'assuntore  deve  dare immediata
accettazione per iscritto all'Istituto.
    4.  I pagamenti sono disposti entro il termine previsto dall'atto
di  ordinazione,  di  norma non superiore a trenta giorni, decorrente
dalla  data  del  collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione
ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
    5.  Le  fatture  dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso
essere  pagate  se  non  sono  munite  del  visto di liquidazione dal
responsabile del servizio.
    6.  I  documenti  di  cui  al comma 5 dovranno essere prodotti in
originale  e  copia,  di  cui  uno  da  allegare al titolo di spesa e
l'altra  da  conservare  agli  atti, e corredati, qualora trattasi di
acquisti,  della  prescritta  presa in carico o bolletta d'inventario
ovvero  muniti  della  dichiarazione  dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

                              Art. 30.
                     Verifica della prestazione

    1.  I  beni  e  i  servizi  di cui al presente capo devono essere
sottoposti  rispettivamente  a  collaudo  o  attestazione di regolare
esecuzione  entro  venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non
sono  necessarie  per le spese di importo inferiore a 20.000 euro IVA
esclusa.
    2.   Il   collaudo   e'   eseguito  da  dipendenti  dell'Istituto
appositamente  nominati  dal titolare del centro di responsabilita' o
dal responsabile della struttura.
    3.  Il  collaudo  non  puo'  essere effettuato dai dipendenti che
abbiano  partecipato  al  procedimento  di  acquisizione  di  beni  e
servizi.

                              Art. 31.
         Lavori in economia mediante amministrazione diretta

    1.   Quando   i   lavori   vengono   eseguiti   con   il  sistema
dell'amministrazione diretta, gli stessi sono effettuati per mezzo di
personale dipendente.
    2.  Il responsabile dei lavori provvede in tali casi all'acquisto
dei  materiali  ed  all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la
realizzazione dell'opera.

                              Art. 32.
                 Lavori mediante cottimo fiduciario

    1.  L'affidamento  di  lavori,  mediante  cottimo  fiduciario, e'
preceduto  da  indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi
dell'art.  78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554;  per  i lavori di importo inferiore a 20.000 euro IVA
esclusa,  si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo
deve indicare:
      1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
      2)  i  prezzi  unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
      3) le condizioni di esecuzione;
      4) il tempo di esecuzione dei lavori;
      5) le modalita' di pagamento;
      6)  le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante  di  risolvere  in  danno  il  contratto mediante semplice
denuncia  per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
    2. Per i lavori d'importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, il
contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della
lettera  d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati
inviata  all'amministrazione,  mentre  per  importi  superiori  viene
stipulato apposito contratto.
    3.  Gli  affidamenti  tramite cottimo sono soggetti alle forme di
pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

                              Art. 33.
                    Contabilizzazione dei lavori

    1.  I  lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del
direttore dei lavori:
      a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture
di  materiali  con  verifica effettuata a cura del responsabile delle
bolle e delle relative fatture;
      b) per  i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, mediante
annotazioni,   in   stretto   ordine  cronologico,  sul  registro  di
contabilita' come risultano dai libretti delle misure.

                              Art. 34.
                         Perizia suppletiva

    1.  Ove  durante  l'esecuzione  dei  lavori  in economia la somma
presunta si rilevi insufficiente, il responsabile dei lavori presenta
una  perizia  suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza
di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri
previsti  nella  perizia  per lavori consimili oppure ricavandoli dai
listini di mercato.
    2. In nessun caso la spesa complessiva puo' superare il limite di
200.000 euro IVA esclusa.

                              Art. 35.
     Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

    1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
e'  effettuata con apposito atto del responsabile dell'ufficio, sulla
base  della  documentazione  prodotta  dal  direttore  dei lavori. In
particolare,  la  liquidazione  delle  forniture  di materiali, mezzi
d'opera,  noli,  ecc.  avviene  sulla  base di fatture presentate dai
creditori unitamente all'ordine di fornitura.

                              Art. 36.
         Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

    1.  I lavori sono liquidati dal responsabile dell'ufficio in base
al  conto  finale  redatto  dal  direttore  dei  lavori.  Per  lavori
d'importo  superiore  a  100.000  euro  IVA  esclusa  e'  in facolta'
dell'Istituto  disporre,  dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in
corso   d'opera   a   fronte  di  stati  d'avanzamento  realizzati  e
certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di
acconti.
    2.  Al  conto  finale  deve  essere  allegata  la  documentazione
giustificativa  della spesa ed una relazione del direttore dei lavori
nella quale vengono indicati:
      a) le date di inizio e fine dei lavori;
      b) le eventuali perizie suppletive;
      c) le eventuali proroghe autorizzate;
      d) le assicurazioni degli operai;
      e) gli eventuali infortuni;
      f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
      g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
      h) le eventuali riserve dell'impresa;
      i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
    3.  Il  conto  finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa,
che   non   abbiano  richiesto  modalita'  esecutive  di  particolare
complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore
dei   lavori  con  l'attestazione  della  regolare  esecuzione  delle
prestazioni  e  dell'osservanza  dei punti di cui alle lettere a), d)
e g) del presente articolo.

                              Art. 37.
                          Lavori d'urgenza

    1.  Nei  casi  in  cui  l'esecuzione  dei  lavori  in economia e'
determinata  dalla  necessita'  di  provvedere d'urgenza, questa deve
risultare  da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza,  le  cause  che lo hanno provocato ed i lavori necessari per
rimuoverlo.
    2.  Il  verbale  e'  compilato  dal responsabile dei lavori o dal
tecnico   incaricato.   Il  verbale  e'  trasmesso  con  una  perizia
estimativa  al  titolare del centro di responsabilita' competente per
la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

                              Art. 38.
               Provvedimenti nei casi di somma urgenza

    1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che non consentono alcun
indugio, il responsabile dei lavori o il tecnico da questi incaricato
che  si  reca  per  primo sul luogo puo' disporre, contemporaneamente
alla   redazione   del   verbale   di   cui  all'articolo precedente,
l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro IVA
esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'.
    2.  L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata
in  forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile
dei lavori o dal tecnico da questi incaricato.
    3.   Il   prezzo   delle   prestazioni   ordinate   e'   definito
consensualmente  con  l'affidatario; in difetto di preventivo accordo
si  procede  con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
    4.  Il  responsabile  dei  lavori o il tecnico incaricato compila
entro  dieci  giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa  degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma  urgenza,  alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e all'approvazione dei lavori.
    5.  Qualora  un'opera  o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza  non  riporti  l'approvazione  del  direttore  generale o del
titolare  del centro di responsabilita', si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

                              Art. 39.
                              Garanzie

    1.   Le   imprese  affidatarie  sono  di  norma  esonerate  dalla
costituzione  della  garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da
assumere  con  stipula  del  contratto  per  gli  appalti  di importo
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
    2.  Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, l'appaltatore e' tenuto a
costituire  cauzione  pari  al  10% dell'importo dei lavori affidati,
nonche'  a  stipulare  polizza  assicurativa  che preveda garanzia di
responsabilita'  civile  per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
fino  all'emissione  del  certificato di collaudo e che tenga indenne
l'Istituto  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi causa
determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.

                              Art. 40.
                            Inadempimenti

    1.  Nel  caso  di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o
all'impresa  cui  e'  stata  affidata  l'esecuzione  dei lavori, o le
forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si
applicano  le  penali  stabilite  nell'atto  o lettera d'ordinazione.
L'Istituto,  dopo  formale  ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  rimasta  senza  esito,  puo'  disporre
l'esecuzione  di  tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e
del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio,
da  parte  dell'Istituto,  dell'azione  per il risarcimento del danno
derivante dall'inadempienza.
    2.  Nel  caso  d'inadempimento  grave, l'Istituto puo', altresi',
previa  denuncia  scritta,  procedere  alla risoluzione del contratto
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
    3.  In  particolare, il responsabile delle spese con la procedura
in economia determina:
      - il  valore  della  penale,  espresso in percentuale, che deve
essere  proporzionato al valore del contratto e deve essere calcolato
per giorni lavorativi di ritardo;
      - il  termine,  da  calcolarsi  in  giorni lavorativi, entro il
quale  si  applica  la  penale  per  ritardata  consegna dell'oggetto
contrattuale;
      - il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta
d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
      - la  penale  per  l'inadempimento  parziale  della prestazione
convenuta,  dovuto  a  vizi,  inesattezze ed irregolarita' dei beni e
servizi acquisiti.
    4. Qualora  l'ammontare  complessivo  della  penale  da applicare
ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo'
risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.
    5. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

                              Art. 41.
                          Entrata in vigore

    1.  Dalla  data  dell'entrata  in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le norme dei regolamenti precedenti.

                              Art. 42.
                          Norme transitorie

    1.  I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di
svolgimento  restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto della
stipula dei contratti e dell'indizione delle gare.
    2.  Tutti  gli  importi indicati nel presente regolamento vengono
aggiornati  sulla  base  dei  mutamenti  normativi che intervengono a
livello nazionale e comunitario.
    3.  Per  quanto  non previsto nel presente Regolamento troveranno
applicazione,  in  quanto  applicabili,  le  leggi  ed  i regolamenti
vigenti in materia.




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